di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Il provvedimento 126200/2019 delle Entrate, che lo scorso anno aveva stabilito le regole di applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), aveva fissato le modalità di acquisizione dei dati precompilati necessari ai fini dell’applicazione dei modelli Isa.

 

In particolare, le regole operative per l’accesso massivo da parte gli intermediari erano contenute nel paragrafo «8» che disciplinava altresì le modalità:
•per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;
•per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;
•di rilascio delle ricevute;
•di disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva;
Invece, le regole operative per l’accesso puntuale da parte dei contribuenti (o anche degli intermediari che non utilizzavano la modalità massiva) erano contenute nel paragrafo «9».

Ora il provvedimento 150163/2020 delle Entrate del 1° aprile – a sua volta modificato dal provvedimento del 183037/2020 del 30 aprile – tali regole sono state in parte riviste, ancorché nella sostanza le modalità operative siano rimaste simili a quelle dello scorso anno.

In particolare, il provvedimento del 1° aprile 2020, al paragrafo «1», ha stabilito che, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati relativi agli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità per il periodo d’imposta 2019, gli intermediari fiscali (in base all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998), devono trasmettere alle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file di richiesta contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Tale file di richiesta può essere predisposto tramite il proprio software gestionale, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, e deve essere controllato con il pacchetto software reso disponibile dalle Entrate.

A seguire il paragrafo «3» stabilisce che i file Xml resi disponibili in risposta dall’Agenzia, contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa per il periodo d’imposta 2019, saranno predisposti secondo le specifiche tecniche negli allegati 2.1 e 2.2.

Esaminando le specifiche tecniche, rileviamo che:
•nel caso si sia in presenza di soggetto delegato al Cassetto fiscale (quindi sia compilato il campo «IS001003 – Richiedente delegato dal contribuente alla consultazione del Cassetto fiscale»), non dovrà essere compilato nessuno dei campi successivi;
•nel caso si sia in presenza di soggetto non delegato al Cassetto fiscale (quindi sia compilato il «IS001004 – Tipo di dichiarazione utilizzata per il riscontro»), dovranno essere sempre compilati i campi da «IS001005» a «IS001008» inerenti alle informazioni sulla delega e sulla tipologia di documento utilizzato per indentificare il contribuente. In tale circostanza dovranno altresì essere compilati i campi da «IS001009» a «IS001011» qualora il Tipo di dichiarazione utilizzato per il riscontro sia la dichiarazione Iva oppure, in alternativa, i campi da «IS001012» a «IS001015» qualora il Tipo di dichiarazione utilizzato per il riscontro sia l’allegato relativo agli Isa del modello dei redditi 2019 dello scorso anno.
Dovranno quindi essere impostati tutti i campi di riscontro valorizzati (quindi, diversi da zero) nel modello di riferimento utilizzato.

Più precisamente, qualora il tipo di dichiarazione utilizzato per il riscontro sia la dichiarazione Iva, occorrerà indicare:
•il volume d’affari, campo VE050001;
•l’Iva a debito, campo VL032001;
•l’Iva a credito, campo VL033001.

In caso di presenza di più intercalari all’interno della dichiarazione Iva occorrerà indicare gli importi riportati nel modulo 1.

Qualora, invece, il tipo di dichiarazione utilizzato per il riscontro sia l’allegato relativo agli Isa 2019, occorrerà indicare:
• ricavi ai commi 1, lettere a) e b), e 2 dell’articolo 85 del Tuir (esclusi aggi o ricavi fissi), risultanti dal campo F01;
•i compensi dichiarati, risultanti dal campo G01;
•il reddito d’impresa (o perdita), campo F26;
•il reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche, campo G13.

Nella verifica della corrispondenza di ciascun importo è ammessa una tolleranza di 5 euro.