Da un lato Regioni e Province autonome e dall’altro i Comuni potranno modificare scaglioni e aliquote entro il 15 aprile 2024, altrimenti si useranno quelle 2023

Con il Dlgs 216/2023, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, il legislatore ha ridotto da quattro a tre gli scaglioni di reddito. In particolare, per l’anno 2024, l’articolo 1, comma 1, prevede che l’imposta lorda sia calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23% fino a 28mila euro;
  • 35% oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;
  • 43% oltre 50mila euro.

Il comma 2 prevede, invece, che la detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo del Tuir, sia innalzata a 1.955 euro.

E fin qui tutto bene, se l’intento del legislatore era quello di ridurre la pressione fiscale e semplificare il calcolo dell’Irpef a saldo.

Gli acconti
Ma come capita purtroppo molto spesso quando si tratta di norme fiscali agevolative, come contraltare è stata introdotta – con il comma 4 – un’ulteriore specifica disposizione in relazione alla determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali. Per gli acconti, infatti, per i periodi d’imposta 2024 e 2025 va assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Il che significa che i calcoli della dichiarazione dei redditi dovranno essere effettuati due volte. Il primo per determinare le imposte dovute a saldo, il secondo per rideterminarle nuovamente ai fini del calcolo degli acconti, non tenendo conto delle nuove norme agevolative.

Sia chiaro, non si tratta assolutamente di una novità. Sono diverse le norme che già da anni prevedono il doppio calcolo per saldo e acconto. Tuttavia, in tutti questi casi, ciò comporta un’elevata quanto poco utile complicazione nell’elaborazione dei calcoli a livello software, non coerente rispetto alla necessità di chiarezza, che dovrebbe essere l’obiettivo primario di ogni norma di semplificazione.

Le addizionali
Anche le disposizioni contenute nel successivo articolo 3 non appaiono particolarmente interessanti rispetto all’obiettivo prefissato della semplificazione dei calcoli.

L’idea di base è, infatti, che il passaggio da quattro a tre scaglioni per il 2024 debba essere uniforme anche in relazione alle addizionali.

Per far ciò il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, da parte delle regioni e delle province autonome, è stato differito al 15 aprile 2024.

Nell’ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro tale termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

Parimenti, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni per l’anno 2024 potranno modificare, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale.

Nel caso in cui i comuni non adottino o non trasmettano tale delibera per l’anno 2024 entro i termini di legge, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

Ebbene, è evidente che si tratta di norme che, in nome della ricerca di una “semplificazione a tutti i costi”, obbligheranno da un lato le pubbliche amministrazioni interessate a riconsiderare le decisioni già prese, dall’altro costringeranno gli addetti ai lavori a nuovi adeguamenti delle procedure informatiche, forse non così necessari.

Infatti, i software gestionali non avrebbero avuto nessuna difficoltà a elaborare i calcoli applicando scaglioni diversi tra Irpef e addizionali, la cui coerenza è sicuramente auspicabile, ma non così necessaria a livello informatico.

Ben diverso è invece, per le procedure gestionali, dover elaborare i calcoli più volte per saldo e acconti, così come per le software house dover intervenire di corsa, subito dopo il 15 aprile 2024, per allineare i calcoli ai nuovi scaglioni eventualmente deliberati e gestire anche i conguagli.