di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware
Per le software house poter pianificare ed effettuare un aggiornamento delle procedure con un così congruo anticipo è, ultimamente, diventata una rarità. Le modifiche introdotte nei modelli Intrastat, che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, sono infatti state rese note, in via ufficiale, con il provvedimento 194409/2017 a firma congiunta del direttore delle Entrate e del direttore delle Dogane e dei monopoli.
Il provvedimento dà attuazione alle nuove disposizioni dell’articolo 50, comma 6, terzo periodo, del Dl 331/1993 (modificato lo scorso anno dall’articolo 13, comma 4-quater, del Dl 244/2016), che prevedono che siano definite, di concerto con il direttore delle Dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istat, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi.
Pur nel rispetto della qualità e della completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea, le principali finalità delle nuove misure di semplificazione sono da una parte quella di evitare duplicazioni e dall’altra quella di prevedere che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Le misure adottate
Le motivazioni in calce al provvedimento precisano che tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso l’adozione delle seguenti misure:
• abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni (modello Intra 2-bis trimestrale) e servizi (modello Intra 2-quater trimestrale);
• valenza esclusivamente statistica dei modelli Intra mensili per gli acquisti di beni (modello Intra 2-bis mensile) e per gli acquisti di servizi (modello Intra 2-quater mensile), con innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50mila euro a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni (punto 1.1 del provvedimento) e da 50mila euro a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punto 2.1 del provvedimento);
• nessuna variazione ai modelli Intra per le cessioni di beni (modello Intra 1-bis) e per i servizi resi (modello Intra 1-quater), la cui presentazione con periodicità mensile o trimestrale rimane ancorata alla soglia dei 50mila euro, tuttavia diventa opzionale la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni per i soggetti che non superano i 100mila euro di operazioni trimestrali.
• semplificazione della compilazione del campo «Codice servizio», ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio con il passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre, con una riduzione di circa il 50% dei codici Cpa da selezionare.
La verifica in ordine al superamento della soglia va effettuata – come in precedenza – distintamente per ogni categoria di operazioni in quanto le soglie operano in maniera indipendente; il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti trimestrali, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, saranno ricavate dalla comunicazione dati fatture, prevista per obbligato dall’articolo 21 del Dl 78/2010, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015.
L’agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici, dell’Istat e della Banca d’Italia, mentre resta fermo l’inoltro a Istat e Banca d’Italia delle informazioni ricavabili dagli Intrastat mensili relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché quelle ricavabili dagli Intrastat trimestrali relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività attualmente prevista.
Le disposizioni del provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.
Gli adeguamenti delle procedure gestionali
A livello un po’ più tecnico-informatico va segnalato che gli adeguamenti alle procedure che non comportano variazioni alla base dati, ma che al più comportano variazioni ai controlli da effettuare, sono di regola meno invasivi.
In questo caso siamo – inaspettatamente – in presenza di una vera semplificazione, laddove abbiamo in alcuni casi (in particolare per gli acquisti) un venir meno dell’obbligo per alcuni soggetti che in precedenza sarebbero stati obbligati alla compilazione dei modelli Intra, in altri casi (in particolare per le cessioni) l’obbligo di compilazione in molti casi si riduce a livello di numerosità dei campi da compilare.
Le procedure dovranno quindi essere adeguate per:
■profilare in modo diverso i soggetti obbligati, in base alle tipologie di operazioni effettuate e al volume di tali operazioni;
■gestire in modo opportuno la nuova tabella «Codice servizio», per effetto del ridimensionamento del livello di dettaglio con il passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre.
Si tratta di adeguamenti che dovranno essere effettuati con la massima attenzione, ma che non dovrebbero comportare attività particolarmente gravose per le software house.
AssoSoftware fornirà a tutte le aziende associate il consueto supporto informativo, anche in relazione a tutti i dubbi che certamente emergeranno in fase di predisposizione delle procedure e che dovessero richiedere risposte puntuali da parte dell’agenzia delle Entrate o dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli.
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