Gli effetti della stretta dell’articolo 6 del Dl 39/2024 e della Faq delle Entrate del 16 aprile
L’articolo 6 del Dl 39/2024 (in vigore dal 30 marzo 2024) ha introdotto alcune importanti novità sulla fruizione dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni nuovi materiali e immateriali 4.0 (legge 178/2020) e dei crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design (articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019).
L’articolo 6 ha, infatti, disposto due nuovi obblighi di comunicazione da effettuarsi nei confronti del Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy):
- una prima comunicazione telematica «ex ante» (ossia preventiva) relativa agli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, ovvero a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, con l’indicazione dell’importo complessivo, della presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta spettante e della relativa fruizione;
- una seconda comunicazione telematica «ex post» (ossia a consuntivo) al completamento degli investimenti. Quest’ultima andrà effettuata anche in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.
Entrambe le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 del ministero dello Sviluppo economico, che dovrà essere adeguato con apposito decreto direttoriale del Mimit per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni ai sensi della nuova normativa.
In assenza di tali comunicazioni non risulta quindi più possibile, in base anche alle indicazioni fornite dalla risoluzione 19/E/2024, utilizzare i suddetti crediti d’imposta in compensazione.
In particolare, in ordine temporale, in relazione al piano nazionale transizione 4.0:
- per gli investimenti effettuati entro il 2022, la compensabilità dei crediti maturati ed eventualmente non ancora utilizzati non subisce alcuna limitazione;
- per gli investimenti effettuati nel 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora utilizzati è subordinata alla sola comunicazione «ex post» (comma 3);
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora utilizzati è analogamente subordinata alla sola comunicazione «ex post» (comma 1, terzo periodo);
- per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024, la fruizione dei crediti d’imposta è subordinata alla presentazione di entrambe le comunicazioni (comma 1, primo e secondo periodo).
Va inoltre segnalato che, con Faq del 16 aprile 2024, l’Agenzia (si veda l’articolo «Industria 4.0, l’interconnessione nel 2023 e 2024 salva i vecchi investimenti») ha comunicato che per gli investimenti effettuati dal 2020 al 2022, ma per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, in deroga alle indicazioni contenute nella risoluzione 3/E/2021, è possibile indicare nel modello F24 l’anno di acquisto invece che l’anno di interconnessione o di entrata in funzione. Ciò evidentemente per non incappare nel blocco dell’utilizzo di tali crediti.
Tale indicazione genera molti problemi operativi, in particolar modo nei casi in cui parte di questo credito d’imposta è stato già utilizzato indicando in F24 l’anno di interconnessione, tenuto anche conto che in F24 l’esposizione del credito è cumulativa e non imputata al singolo bene.
Per chi utilizza i software gestionali risulta quindi necessario:
- inibire in delega unica l’utilizzo dei crediti d’imposta aventi codice tributo «6936» e «6937» con anno di riferimento 2023 o 2024;
- operare in modo puntuale il cambio dell’anno di riferimento per i crediti residui, ovvero per i nuovi crediti, nei soli casi indicati dall’agenzia delle Entrate con la Faq del 16 aprile 2024;
- inibire in delega unica l’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo aventi codice tributo «6938», «6939» e «6940» con anno di riferimento 2024.
In merito alle modalità operative da adottare AssoSoftware consiglia sempre di far riferimento alle indicazioni ufficiali che necessariamente dovranno essere fornite ai propri clienti dalle software house associate.