Fisco 3 07

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Sarebbe potuta sembrare quasi non necessaria la presa di posizione ufficiale recentemente assunta dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 47/E/2018 del 22 giugno 2018, emanata in risposta all’interpello di un contribuente che ha richiesto indicazioni circa il comportamento da adottare in caso di carente versamento degli acconti Irpef per l’anno 2017, calcolati con il metodo previsionale sulla base della nuova imposta Iri, la cui entrata in vigore è però stata posticipata di un anno.

 

Invece anche in questo caso le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate sono risultate piuttosto utili, in quanto ci hanno permesso di ottenere le necessarie indicazioni circa le corrette modalità di compilazione della modulistica fornendoci altresì un utile strumento di difesa in caso di accertamento.

Inoltre – ed è questo l’elemento più importante rispetto anche al caso specifico – ci hanno anche fornito quella che è la chiave interpretativa ufficiale dell’agenzia delle Entrate, a cui ci si potrà riferire in tutti i casi in cui il contribuente abbia effettuato – o effettuerà in futuro – il calcolo degli acconti applicando le norme vigenti al momento della scadenza del termine di versamento, nel caso in cui tali norme siano poi variate successivamente.

In tutti questi casi – ed è questa in sintesi la posizione dell’agenzia delle Entrate – il contribuente dovrà sì tener conto delle novellate norme nell’effettuare il calcolo del saldo, ma non potrà essere gravato in nessun modo da sanzioni per carente versamento – il che era già in qualche modo immaginabile – ma neppure da interessi, fatto quest’ultimo che in qualche modo costituisce la novità più importante contenuta nella risoluzione.

Per chi si trova frequentemente a dover decidere di fronte a situazioni sempre nuove, ma che in qualche modo possono essere riconducibili alla medesima logica interpretativa – come nel caso dei produttori di software gestionali associati ad AssoSoftware che devono tener conto di ogni possibile casistica nel calcolo degli acconti – prese di posizione dell’agenzia delle Entrate come questa, risultano utili nello sviluppare le procedure, ma anche e soprattutto nel giustificare le scelte fatte.
Di seguito un breve approfondimento dei contenuti della risoluzione.

La tesi interpretativa delle Entrate
L’Iri (l’imposta sul reddito d’impresa) è stata introdotta mediante l’aggiunta dell’articolo 55-bis del Tuir, dall’articolo 1, commi 547-548, della legge 232/2016, inizialmente con decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2017. Quindi i contribuenti interessati hanno potuto versare legittimamente, entro il 30 novembre 2017, gli acconti per il periodo d’imposta 2017 su base previsionale già tenendo conto dell’Iri, in quanto il successivo rinvio della decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2018 è stato disposto solo successivamente dall’articolo 1, comma 1063, della legge 205/2017.

È utile ricordare – come chiaramente spiegato dalla risoluzione – che «il regime prevede, in sintesi, che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci – secondo il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti Irpef (articolo5 Tuir) – ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti Ires (24%), nella misura in cui lo stesso rimanga nel circuito aziendale. La tassazione è, invece, operata ordinariamente se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti sono prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai soci».

È evidente quindi che, laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’Iri al periodo d’imposta 2018 – e non anche per altri errori di previsione – non risulta possibile per l’agenzia delle Entrate contestare la sanzione per carente versamento all’articolo 13, del Dlgs 471/1997.
Ciò in applicazione del principio di «tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente», contenuto nell’articolo 10, della legge 212/2000, e in linea con la soluzione già prospettata con la risoluzione 176/E/2003 con cui era stato chiarito che «il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva».

In definitiva il contribuente sarà esclusivamente tenuto, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, a determinare definitivamente l’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, e dovrà contestualmente provvedere alla compilazione dei righi RS148 («Rideterminazione dell’acconto») e RN38 («Acconti») del modello Redditi Pf 2018.