di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Ne avevamo avuto una precisa percezione quando, con il provvedimento 44504/2021 delle Entrate, erano state pubblicate le specifiche tecniche del modello 770/2021 che non rispecchiavano i campi del modello approvato con il provvedimento 13090/2021 del 15 gennaio.

Contestualmente l’Agenzia aveva confermato ad AssoSoftware che le novità contenute nelle specifiche tecniche, riguardanti l’indicazione nei quadri ST e SV dei versamenti Covid-19 sospesi durante il 2020, anticipavano modifiche alla modulistica che sarebbero giunte con specifico provvedimento di «errata corrige».

Il punto esaustivo su tali novità è stato fornito da Elisabetta Giacobbe, funzionario ufficio modulistica presso la direzione centrale Servizi fiscali dell’Agenzia, nel corso del convegno «Novità normative e fiscali 2021, l’evoluzione normativa e l’impatto sul software» organizzato da AssoSoftware il 3 e 4 marzo.

La modifica

Nella versione della modulistica 770/2021 approvata il 15 gennaio 2021, l’indicazione dei versamenti sospesi era prevista all’interno di una nuova sezione del quadro SS.

Tale soluzione poneva le Entrate di fronte a obiettive difficolta nell’effettuare il raccordo tra i dati inseriti nella nuova sezione del quadro SS e i versamenti indicati nei quadri ST e SV, con il rischio concreto di dover richiedere ai contribuenti informazioni suppletive negli anni a venire, in fase di controllo.

Il sorgere di tali difficoltà – emerse durante la fase di predisposizione delle specifiche tecniche, cui si accompagna sempre la macroanalisi degli algoritmi di controllo da parte di Sogei – ha comportato un profondo cambio di rotta da parte dell’Agenzia, con la decisione di ripristinare il quadro SS, nella conformazione che già conoscevamo lo scorso anno, e di rivisitare i quadri ST e SV, introducendo all’interno degli stessi le informazioni necessarie ai controlli dei versamenti sospesi.

Una decisione presa in extremis, che, come AssoSoftware, apprezziamo in quanto rende più chiaro tutto l’intero quadro dei versamenti sospesi.

Più in dettaglio, nel quadro ST (rigo ST2 e successivi) sono stati aggiunti i campi 15 e 16, titolati «Sospensione Covid», nei quali vanno rispettivamente indicati:

  • • nel campo 15 «Nota», un valore tra quelli ammessi (da 1 a 8), in riferimento alla norma di legge che ha previsto la sospensione e al periodo in cui tale sospensione era applicabile;
  • • nel campo 16 «Importo sospeso», l’ammontare dell’importo non ancora versato dopo il 31 dicembre 2020.

In caso di compilazione del campo 15 «Nota», devono essere compilati esclusivamente i campi 1, 2, 11, 13 e 16 ed eventualmente, in caso di versamenti parziali effettuati nell’anno, anche il campo 7.

Le specifiche tecniche, a loro volta, prevedono che il codice «1» può essere presente solo se il campo 1 assume i valori 02/2020 o 03/2020, ossia che i versamenti sospesi si riferiscano ai mesi di febbraio o marzo 2020.

Tra gli altri controlli previsti dalle specifiche tecniche, segnaliamo che la compilazione dei nuovi campi 15 e 16 non è compatibile con la compilazione dei seguenti campi:

  • • campo 6 (Crediti d’imposta utilizzati a scomputo);
  • • campo 8 (Interessi);
  • • campo 9 (Ravvedimento);
  • • campo 10 (Note);
  • • campo 14 (Data di versamento).

Viceversa, il campo 16 («Importo sospeso») può essere compilato solo se è compilato il campo 15, e deve essere inferiore o uguale al campo 2.

Circa le modalità di compilazione di questi campi occorrerà far riferimento alle istruzioni del modello 770, come modificate dal provvedimento di «errata corrige».

Lato software, la compilazione dei nuovi campi del rigo ST2 e successivi non è scontata, considerata la specificità della casistica, ma potrà essere resa automatica in quei casi in cui la rateizzazione è stata gestita già in origine dagli applicativi che elaborano i dati delle ritenute (paghe ovvero lavoro autonomo).

Un elevato grado di automazione sarà altresì possibile nel caso in cui la rateizzazione sia stata gestita all’interno dell’applicativo delega e vi sia un collegamento tra ciascun tributo rateizzato e le sue rate. Ad esempio, nel caso più frequente della rateizzazione al 50% in 4 rate da settembre a dicembre 2020 e il restante 50% in 1/24 rate da gennaio 2021.

In quest’ultimo caso la difficoltà maggiore sarà quella di individuare il corretto codice da indicare nel campo 15, codice su cui si potrà comunque operare per presunzione, in base al periodo di riferimento del tributo rateizzato.

Le procedure sono in via di predisposizione e saranno rese disponibili con ampio anticipo rispetto al termine ultimo di trasmissione, confermato anche quest’anno al 31 ottobre.