Lo scorso anno, l’articolo 60, commi da 7 bis a 7 quinquies del Dl 104/2020, aveva stabilito che i soggetti in contabilità ordinaria, che redigono il bilancio in base alle norme nazionali e che non applicano i princìpi contabili internazionali, potessero non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari). Il tutto con corrispondente prolungamento di un anno del piano di ammortamento.
A livello fiscale, la deduzione di tale quota di ammortamento poteva comunque essere effettuata anche nell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Tale deduzione extracontabile risultava rilevante anche ai fini Irap.
La legge di conversione del Dl Sostegni ter
La legge 25/2022, in fase di conversione del Dl 4/2022 (decreto Sostegni ter) , introducendo l’, ha ulteriormente modificato l’articolo 60, comma 7-bis del Dl 104/2020, estendendo le disposizioni sulla sospensione degli ammortamenti non solo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, ma anche a quello in corso al 31 dicembre 2022. Dunque, sia per il 2021 che per il 2022:
– vi sarà la possibilità di sospendere nuovamente gli ammortamenti civilistici, mantenendone comunque la deducibilità a livello fiscale;
– in alcuni casi, già dal 2021 si assisterà al verificarsi dei primi riassorbimenti delle deduzioni extracontabili effettuate lo scorso anno, per effetto di quote civilistiche superiori a quelle fiscali, fino a copertura degli ammortamenti sospesi nel 2020.
Tutto ciò con effetti concreti a livello di compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi e del quadro IC della dichiarazione Irap, che prevedono specifici campi proprio per l’indicazione:
– delle deduzioni extracontabili effettuate a seguito della sospensione degli ammortamenti;
– dei successivi riassorbimenti delle suddette deduzioni extracontabili effettuate in anni precedenti.
Un esempio
Ipotizziamo il caso di un bene del valore di 20.000 euro, acquistato nel 2019, con vita utile di 10 anni e aliquota di ammortamento del 100% (per semplicità, piena il primo anno), per il quale:
– senza l’applicazione della sospensione, l’ammortamento civilistico sarebbe stato di 2.000 euro in tutti gli anni dal 2019 al 2028;
– con l’applicazione della sospensione, di cui ci si è potuti avvalere sia nel 2020 che nel 2021, l’ammortamento civilistico sarà di 2.000 euro nel 2019 e poi negli anni dal 2022 al 2030, essendosi prolungato di due anni il piano di ammortamento originario, che altrimenti sarebbe terminato nel 2028.
Nel caso di sospensione dell’ammortamento civilistico avremo, in dichiarazione dei redditi:
– nel 2020 e nel 2021, una variazione in diminuzione nel quadro RF (e anche nel quadro IC della dichiarazione Irap), con eventuale appostamento di imposte differite;
– nel 2029 e nel 2030 una variazione in aumento nel quadro RF (e anche nel quadro IC della dichiarazione Irap), con il riassorbimento delle corrispondenti imposte differite eventualmente appostate.In particolare, in relazione al quadro RF, occorrerà riportare, negli anni 2020 e 2021, una variazione in diminuzione inerente ai cespiti per i quali si è sospeso l’ammortamento nel rigo RF55, con codice 81, riportando invece nel rigo RF55, con codice 99 tutte le altre variazioni dovute a quote fiscali superiori a quelle civili, dovute a riassorbimenti di quote civilistiche eccedenti già appostate in passato a conto economico.
Viceversa, negli anni 2029 e 2030 occorrerà riportare, nel rigo RF31, con codice 67, la corrispondente variazione in aumento, per sterilizzare le relative quote civilistiche già dedotte extra-contabilmente nel 2020 e nel 2021, ma imputate a conto economico nel 2029 e 2030 per effetto del prolungamento del piano di ammortamento.
Le eventuali altre variazioni in aumento, non inerenti alla problematica del riassorbimento degli ammortamenti sospesi, confluiranno, come di consueto, nei righi RF21 «Ammortamenti non deducibili» oppure RF18 «Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’».
I software
Le società di software associate ad AssoSoftware, che già lo scorso anno avevano gestito la sospensione degli ammortamenti, forniranno ai propri clienti anche quest’anno gli strumenti per gestire la nuova sospensione 2021 e 2022. I software che prevedono una più alta integrazione tra gli applicativi Cespiti e Redditi consentiranno altresì di compilare in modo automatico i righi di variazione in aumento e in diminuzione dei quadri RF e IC sopra indicati, e di gestire in modo automatico anche i corrispondenti riassorbimenti.