di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Ci aspettavamo gli Isa e ci ritroviamo gli studi di settore. Pensavamo di dover calcolare le rimanenze finali solo per i soggetti in contabilità ordinaria ed eccole di nuovo lì per chi è rimasto in contabilità semplificata. Pensavamo ancora di dover utilizzare il criterio della competenza solo in contabilità ordinaria e invece ecco rispuntare la competenza in contabilità semplificata.

 

Sono gli effetti sicuramente inaspettati e persino un po’ perversi delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 931, della legge n.205 del 27 dicembre 2017 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all’articolo 9-bis del Dl 50 del 24 aprile 2017, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. In pratica slitta di un anno l’entrata in vigore degli Isa, per cui nel periodo d’imposta 2017 – che avrebbe dovuto vedere applicati sia gli Isa (per i codici attività per cui erano stati approvati) che gli studi di settore (per i rimanenti codici attività) – avremo di nuovo sia gli studi di settore, in una versione che apparentemente assomiglia a quella dello scorso anno che però di fatto contiene non poche novità di impatto anche piuttosto rilevante, che anche i parametri.

In altre parole, l’esigenza manifestata dal legislatore di trattare omogeneamente tutti i contribuenti, sarà soddisfatta grazie alla contestuale applicazione degli Isa per tutti a partire dal prossimo anno (periodo di imposta 2018). Di seguito proviamo a fornire alcune indicazioni sulle principali novità, soprattutto con riferimento alle regole di compilazione cui dovranno allinearsi gli operatori.

Il passaggio dalla competenza alla cassa
Sia gli studi di settore che gli Isa (ancorché rinviati di un anno), sono stati predisposti utilizzando basi dati di riferimento che contenevano al loro interno redditi elaborati con il criterio della competenza.
Con l’introduzione – a partire dal periodo d’imposta 2017 – della contabilità per cassa per i soggetti in contabilità semplificata (novellato articolo 66 del Tuir), è stato quindi necessario prevedere una nuova nota metodologica finalizzata a gestire il passaggio da competenza a cassa.
Nel corso della riunione della Commissione degli esperti dello scorso 28 febbraio 2018, è stata presentata un’ipotesi di metodologia per la gestione del regime di cassa, che sarà applicabile a partire dal prossimo anno (periodo di imposta 2018) alle imprese in contabilità semplificata interessate dagli Isa. Al riguardo, la Commissione ha espresso, all’unanimità, parere positivo.

Tale metodologia prevede l’inserimento – già da quest’anno – di ulteriori quattro informazioni all’interno del quadro Z degli studi di settore:
•ricavi di competenza dei periodi d’imposta precedenti incassati nel periodo d’imposta corrente;
•ricavi già incassati nei periodi d’imposta precedenti ma di competenza del periodo d’imposta corrente;
•costi di competenza dei periodi d’imposta precedenti sostenuti nel periodo d’imposta corrente;
•costi già sostenuti nei periodi d’imposta precedenti ma di competenza del periodo d’imposta corrente.
Ricordiamo, infatti, che il quadro Z – che in passato ha avuto come finalità quella di consentire l’aggiornamento degli studi di settore – verrà ora utilizzato per raccogliere le informazioni necessarie a elaborare i nuovi Isa che saranno utilizzati dal prossimo anno.
Dunque la competenza esce dalla porta e rientra dalla finestra: i contribuenti quest’anno dovranno, quindi, elaborare ai soli fini degli studi di settore (o meglio dei futuri Isa) Ricavi e Costi non solo per cassa, ma anche per competenza.
A livello software le procedure, qualora le suddette quattro informazioni risultino memorizzate, potranno estrarle ai fini della compilazione degli studi di settore.

Le rimanenze finali
Va premesso e ricordato che il quadro RG del modello Redditi persone fisiche e le relative istruzioni (fascicolo 3), sono state aggiornate quest’anno per la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al criterio di cassa.
A tal fine, sono stati eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali.

In particolare nel nuovo rigo RG38, vanno indicate:
•nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis del Tuir);
•nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 del Tuir);
•nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative ai titoli di cui alle lettera c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir (articolo 94 del Tuir);
•nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.

L’introduzione del nuovo rigo RG38 è finalizzata proprio ai controlli di quadratura con gli studi di settore, che vengono effettuati con le seguenti modalità:
•il rigo F07 colonna 1 degli studi di settore (P07 per i parametri) deve essere uguale al rigo RG38 colonna 3;
•la somma dei righi F10 e F13 degli studi di settore (P05 per i parametri) deve essere uguale al rigo RG38 colonna 2.

Dunque, anche per quanto riguarda le rimanenze finali, queste escono dalla porta e rientrano dalla finestra: i contribuenti quest’anno dovranno, quindi, calcolare le rimanenze finali ai soli fini degli studi di settore (o meglio dei futuri Isa). A livello software le procedure in alcuni casi prevederanno la possibilità – come in passato – di registrare le rimanenze finali in contabilità semplificata, senza però conteggiarle ai fini dei ricavi. In altri casi l’inserimento delle rimanenze finali andrà fatto direttamente in dichiarazione dei redditi, in corrispondenza del rigo RG38 ed eventualmente anche negli studi di settore.

Il super e l’iperammortamento
Non potevano mancare specifiche informazioni da indicare negli studi di settore anche per il super e l’iper ammortamento, trattandosi anche in questo caso di costi non contemplati in origine in fase di predisposizione degli studi di settore.
In proposito ricordiamo che da quest’anno il super e l’iper ammortamento vanno indicati nella dichiarazione dei redditi con un nuovo livello di dettaglio – non richiesto in passato – con l’utilizzo di codici specifici nei righi RF55 e RG22, che vengono poi controllati come segue:
•la somma dei righi F18 campo 6 e F 20 campo 3 deve essere uguale alla somma dei campi 27, 28 e 29 del rigo RG22 (contribuenti in contabilità semplificata);
•la somma dei righi F18 campo 6 e F 20 campo 3 deve essere uguale alla somma dei campi 50, 55 e 56 del rigo RF55 (contribuenti in contabilità ordinaria).
Occorrerà, quindi, prestare molta attenzione alla compilazione dei citati righi, per evitare di incorrere in errori di quadratura che possano determinare effetti non desiderati.

Correttivi crisi
L’indicazione delle ulteriori informazioni, relative ai periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di congiuntura economica sfavorevole deve essere fornita all’interno del quadro T, per consentire l’applicazione dei cosiddetti correttivi crisi.
A differenza dei quadri A, F e G, uguali per tutti gli studi di settore, non tutti gli studi prevedono il medesimo set di informazioni all’interno quadro T.
A tal proposito nelle istruzioni degli studi di settore viene chiarito che il contribuente, per la compilazione del quadro T, deve far riferimento al documento generale di istruzioni salvo che non sia previsto diversamente nelle istruzioni specifiche relative al modello degli studi di settore da compilare.
La Commissione degli esperti, nella seduta del 14 dicembre 2017, ha formulato parere favorevole in merito alla metodologia utilizzata per l’individuazione dei correttivi crisi stessi, che dovranno essere successivamente approvati con apposito decreto.

I parametri
I parametri, disciplinati dal Dpcm 29 gennaio 1996 (poi modificato dal Dpcm 27 marzo 1997), rimangono quindi applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non vi sono studi di settore approvati, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
I parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10, della legge 146/1998.
Per il periodo di imposta 2018, con provvedimento del 31 gennaio 2018 sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni dei parametri per gli esercenti attività d’impresa e per gli esercenti arti e professioni. Con successivo provvedimento del 15 febbraio 2018 sono state approvate le specifiche tecniche e i relativi controlli telematici.

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