La legge di Bilancio costituisce ogni anno momento di apprensione per le software house che si occupano di normativa fiscale e del lavoro, in quanto vanno valutate con estrema rapidità le novità che possono comportare modifiche ai software gestionali. La valutazione deve tener conto di quello che sarà il momento giusto per rendere disponibili le procedure aggiornate ai propri clienti, nonché dei tempi e delle risorse da dedicare alle nuove attività, compatibilmente con quelle già in corso. Tra le novità più interessanti e curiose – seppur probabilmente non tra le più urgenti da affrontare a livello software – abbiamo il calcolo della flat tax incrementale.

Le modalità di calcolo

Difficilmente basterà una sola lettura per capirne il meccanismo. Vediamo che cosa dice l’emananda norma e come si dovrà operare lato software per sviluppare i calcoli: «i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni … possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito … un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40mila euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare».

I redditi di riferimento

Se non consideriamo l’ultima parte della frase, sembra tutto abbastanza semplice.Per calcolare la base imponibile ai fini flat tax si dovrà prendere a riferimento il reddito del 2023, confrontarlo con il maggiore tra quello dichiarato negli anni dal 2020 e 2022 e sull’eventuale differenza positiva si calcolerà il 15% invece che lo scaglione marginale. Il tutto con un limite massimo di 40mila euro.

Ebbene, in ogni caso lato software non sarà una passeggiata in quanto si dovranno “aprire” ben quattro dichiarazioni e individuare tutti i righi dei modelli da 2020 a 2023 su cui fare questo confronto. Tenendo conto anche di eventuali dichiarazioni correttive o integrative di ciascuna annualità.

Più difficile capire, invece, il senso della locuzione finale del primo comma per effetto della quale la base imponibile, come sopra calcolata, dovrà essere ulteriormente «decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare». Laddove con «ultimo ammontare» sembrerebbe intendersi l’importo del reddito più elevato registrato nel triennio.

In realtà l’algebra ci può aiutare a capire questa infelice locuzione. In pratica algebricamente il risultato è lo stesso se si maggiora del 5% il più elevato tra i redditi dichiarati negli anni dal 2020 al 2022 prima di sottrarlo dal reddito 2023.

È come dire che il legislatore ha previsto un’attualizzazione forfettaria del 5% del reddito di riferimento 2020/2022, prima di sottrarlo a quello del 2023.

Chiaramente, una volta determinata la base imponibile flat tax, da assoggettare ad aliquota del 15%, la restante parte del reddito 2023 dovrà essere assoggettata ai normali scaglioni Irpef e addizionali.

Gli acconti

Capito ciò, possiamo passare direttamente al tema degli acconti, laddove l’immancabile clausola di salvaguardia del fisco ci impone per il 2024 di effettuarne il calcolo senza tener conto della nuova flat tax. Infatti, «nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi» precedenti.

Ebbene, i software dovranno anche in questo caso effettuare “due giri di calcolo”, ossia calcolare prima il rigo differenza con le modalità flat tax e successivamente effettuare il calcolo con le modalità ordinarie ai fini dell’acconto 2024.

Per concludere, non c’è sicuramente urgenza per le software house di adeguare i programmi, stante che l’anno di riferimento è il 2023. Tuttavia molte procedure dispongono di funzionalità di simulazione della convenienza fiscale, che dovranno essere adeguate tempestivamente, per la loro funzione di tipo previsionale.