a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

L’imposta deve essere esposta anche nel corpo del documento con un rigo distinto e con il relativo codice natura

Sono passati oramai più di due anni da quando l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 428/2022, aveva reso nota la sua posizione interpretativa relativamente alle modalità di addebito in fattura dell’imposta di bollo da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

Con tale documento interpretativo, l’agenzia delle Entrate aveva risposto che, nella fattispecie, l’imposta di bollo di 2 euro evidenziata nelle fatture emesse dai soggetti forfettari quando la somma in essa indicata è superiore a 77,47 euro, costituisce ricavo o compenso ed è quindi imponibile ai fini delle imposte dirette qualora addebitata al cliente.

Il parere dell’agenzia delle Entrate si fondava sul presupposto che, poiché i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa, le fatture da essi emesse sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione.

In questo caso l’obbligo di apporre il bollo sulla fattura è sempre a carico del soggetto che la emette, nonostante non venga meno la solidarietà del debito tra il prestatore che emette la fattura e il committente (articolo 22 del Dpr 642/1972) per effetto della quale il primo ha la facoltà di chiedere al secondo il rimborso dell’imposta, con riaddebito della stessa in fattura.

Nell’ipotesi di riaddebito al cliente, quindi, l’imposta di bollo diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che esso risulta assimilato ai ricavi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito.

Con il successivo interpello n. 911-894/2022 l’agenzia delle Entrate, nel richiamare la precedente risposta n. 428/2022, ne ha integrato le indicazioni precisando che – in ogni caso – l’imposta di bollo sulla fattura non può mai essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente e, qualora addebitata al cliente, costituisce sempre una voce “assimilata” a quella dei compensi o dei ricavi.

Tale conclusione – ha ulteriormente precisato l’agenzia delle Entrate – non vale quindi solo per i soggetti in regime forfettario, ma si estende a tutti i soggetti passivi che emettono fatture con bollo, costituendo la normativa sull’imposta di bollo una normativa a carattere generale e non sussistendo, sotto tale profilo, alcuna differenziazione tra le diverse tipologie di soggetti passivi.

Quest’ulteriore affermazione, tuttavia, non si sposa del tutto con l’argomentazione su cui si fondava la precedente risposta, secondo la quale il presupposto per considerare il bollo come corrispettivo era quello che, poiché i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa, le fatture da essi emesse sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione e quindi l’obbligo di apporre il bollo sulla fattura è sempre a carico del soggetto che la emette.

Al di là del fatto che si potrebbe obiettare che le interpretazioni dell’agenzia delle Entrate costituiscono prassi e non sono disposizioni di legge, sarà probabilmente opportuno, per i contribuenti che non lo hanno ancora fatto, adeguare la loro operatività alle più recenti indicazioni dell’agenzia delle Entrate.

I gestionali prodotti dalle software house associate ad AssoSoftware permettono normalmente di scegliere quale impostazione adottare tra le due possibili, ma è di solito a cura dell’operatore attivare l’impostazione ritenuta corretta. Sull’utilizzo della procedura è sempre preferibile far riferimento alle indicazioni fornite dalla propria software house.

Va segnalato, infine, in merito all’esposizione nella fattura elettronica dell’imposta di bollo, qualora riaddebitata al cliente, che l’importo di 2 euro, oltre ad essere indicato nell’elemento, deve essere esposto anche nel corpo della fattura, con un rigo distinto e con il relativo codice natura, ad esempio «N2.2 Operazioni non soggette – Altri casi» o «N4 operazioni esenti Iva».

Non si può considerare corretto, secondo l’Agenzia, l’utilizzo del codice «N1 Operazioni escluse ex articolo 15», in considerazione del fatto che non sussistono i presupposti per considerare il bollo come una somma dovuta a titolo di rimborso di un’anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.

Resta fermo che rimangono, invece, spese anticipate, quindi escluse dalla base imponibile Iva (in base all’articolo 15 del Dpr 633/1972) e dall’ammontare dei ricavi e compensi, quelle spese per le quali una norma di legge ne dispone, mediante rivalsa, l’obbligatorietà a carico del cliente.