L’inserimento dei dati resta completamente manuale a cura del contribuente interessato
A differenza di quanto molti intermediari fiscali si sarebbero aspettati, il nuovo modello Redditi PF precompilato, disponibile a partire da quest’anno anche per i titolari di partita Iva che si avvalgono del regime di vantaggio o di quello forfettario, non espone alcun dato all’interno del quadro LM, in particolare nelle sezioni I e III riservate alla determinazione del reddito per i contribuenti che si avvalgono di tali regimi. La compilazione del quadro LM è quindi completamente manuale a cura del contribuente.
Per il più diffuso regime forfettario, non risulta neppure precompilata la parte reddituale della sezione III del quadro LM per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professioni, anche se tra i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria vi sarebbero – almeno ancora per l’anno di imposta 2023 – le Certificazioni uniche 2024 con causale «A», che permetterebbero di indicare l’ammontare dei compensi percepiti.
Non sono stati neppure riportati gli eventuali acconti versati, mentre i contributi previdenziali sono stati “provvisoriamente” riportati nel rigo RP21, invece che nel rigo LM35.
È quindi chiaro che continueranno a risultare ancora molto utili, per gli intermediari fiscali, le funzionalità da sempre presenti nei software gestionali realizzati dalle case di software associate ad AssoSoftware, in grado di compilare in modo automatico l’intero quadro LM, sia quindi la parte reddituale relativa alle fatture emesse e incassate, sia anche per il riporto degli acconti versati per l’imposta sostitutiva e dei contributi previdenziali deducibili.
In realtà le già menzionate “lacune” del modello precompilato 2024 non potranno essere sanate dall’Agenzia neppure nei prossimi anni, a meno di sostanziali revisioni nelle regole di determinazione del reddito.
Anche negli anni a venire il modello Redditi PF precompilato non potrà quindi essere oggetto di grandi miglioramenti stante che dal 2025, con riferimento all’anno di imposta 2024, tutti i soggetti che corrispondono compensi per le prestazioni di lavoro autonomo a contribuenti che si avvalgono del regime forfettario ovvero del regime fiscale di vantaggio, saranno esonerati dagli obblighi previsti per i sostituti di imposta di predisposizione, consegna al percipiente e trasmissione alle Entrate del modello di Certificazione unica (articolo 3 del Dlgs 1/2024, il decreto Adempimenti).
Senza contare che per i soggetti forfettari in regime di impresa non c’è neppure la Certificazione unica che possa essere di ausilio nella precompilazione del quadro LM.
In definitiva i veri beneficiari della semplificazione – in questo caso – non saranno i contribuenti, bensì i sostituti d’imposta, non più costretti a produrre le certificazioni per i soggetti forfettari.
Questi ultimi, tuttavia, anche qualora percepiscano compensi di lavoro autonomo, dal prossimo anno non avendo più a disposizione il riscontro delle certificazioni, dovranno prestare ancora più attenzione e dovranno soprattutto essere in grado di documentare puntualmente tutti gli incassi in caso di verifiche da parte delle Entrate e degli enti preposti, non potendosi più avvalere a supporto della correttezza del loro operato delle certificazioni prodotte dai loro clienti.
Anche in questo caso i software e le app che vengono utilizzati per emettere e trasmettere le fatture elettroniche allo Sdi potranno essere di ausilio ai contribuenti forfettari in tutti quei casi in cui gli stessi permettono di registrare anche i relativi incassi.
È conseguenza naturale, a questo punto, che gli intermediari fiscali suggeriscano ai propri clienti, in regime di vantaggio o forfettario, di utilizzare in modo completo e proficuo il proprio software di fatturazione, non solo per la fatturazione vera e propria, ma anche per la registrazione di tutti gli incassi in relazione a ciascuna fattura emessa.
Di fatto tali software potranno essere utilizzati per produrre un documento di sintesi di tutti gli incassi effettuati in un determinato esercizio e delle relative fatture cui essi si riferiscono, da conservare in caso di contestazioni da parte dell’Agenzia.