di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

 

Nuova corsa contro il tempo per l’adeguamento dei software gestionali, al fine di poter disporre dei dati utili alla compilazione del modello di Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, decreto sostegni (articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41) approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 (protocollo 77923/2021). Istanza che può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021.

 

Al di là del calcolo dell’importo spettante, peraltro piuttosto semplice, le difficoltà maggiori riguardano, dal punto di vista interpretativo, e quindi sanzionatorio, i dati del fatturato. L’articolo 1, comma 4, fa riferimento, infatti, a una nuova entità definita come l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, che deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quello dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Che cos’è l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi?

La risposta la dà tutta la prassi e la giurisprudenza già prodotta nel corso delle precedenti edizioni del contributo, comprese le circolari 15 22 del 2020; in ogni caso è ribadita nuovamente nelle istruzioni dell’istanza, laddove viene indicato che:

– occorre considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;

– occorre considerare le note di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;

– i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;

– concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

– nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020);

– per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva.

Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza devono essere determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno, a partire dal mese successivo a quello di inizio attività se nel 2019.

Le operazioni da considerare

Rimane, come in passato, non espressamente esplicitato se devono essere computate o meno nel fatturato anche le operazioni fuori campo Iva, la cui definizione potrebbe apparire, a qualche purista, antitetica rispetto alla nozione di fatturato. Sul punto si era già espressa anche AssoSoftware, con il comunicato stampa del 24 giugno 2020, in occasione della presentazione della precedente istanza, suggerendo come assolutamente possibile l’adozione di una linea estensiva che possa comprendere anche tali valori, se di più agevole applicazione e, in ogni caso, nel rispetto dei criteri di omogeneità di elaborazione dei dati del 2019 e del 2020. Ciò in quanto:

1) il “Fatturato” è un concetto chiaro. Ciò che è stato inserito in fattura, di conseguenza nessun importo deve essere escluso, compresi quindi anche importi esenti, non soggetti o fuori campo;

2) in una logica di semplificazione e di maggior automatismo è più facile includere tutto piuttosto che escludere, eventualmente per omogeneità anche fuori campo non fatturati possono essere inclusi. L’importante è mantenere una coerenza tra i dati 2019 e 2020;

3) intervenire con chiarimenti ulteriori in tempi assai ristretti risulterebbe un danno per tutte le imprese e le esporrebbe anche a possibili problemi sanzionatori.

AssoSoftware e le imprese associate stanno facendo il massimo sforzo per consegnare le procedure nei tempi previsti con regole e metodologie di estrazione dei dati uniformi e già condivise in passato, in occasione della presentazione della precedente istanza.