quot fisco 02.04

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Da qualche settimana, accedendo al portale «Fatture & Corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate, appare un importante avvisto per i contribuenti e per i loro intermediari.

 

In estrema sintesi viene detto che, a partire dal 3 luglio 2019, non sarà più possibile consultare e/o scaricare le fatture emesse e ricevute dal sito «Fatture & Corrispettivi», a meno che l’operatore Iva o l’intermediario fiscale da questi appositamente delegato, ovvero il consumatore finale, abbiano aderito preventivamente ed espressamente a un nuovo servizio di consultazione delle fatture, mediante un’apposita funzionalità che sarà resa disponibile a partire dal 3 maggio 2019 nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.

In assenza di adesione preventiva a tale servizio, l’Agenzia memorizzerà il file Xml della fattura elettronica solo temporaneamente, fino all’avvenuto recapito della stessa alla Pec o all’Hub di destinazione (codice destinatario). Una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i «dati fattura», ossia i dati fiscalmente rilevanti all’articolo 21 del decreto del Dpr 633/1972, a esclusione di quelli del corpo della fattura, di cui al comma 2, lettera g).

Vediamo nel dettaglio il testo dell’avviso, il cui testo è allegato al provvedimento delle Entrate del 21 dicembre 2018 (protocollo 524526/2018):
«Nel periodo transitorio, che decorre dal 1/1/2019 fino al 3 maggio 2019, l’agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche …omissis…, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:
1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’articolo 21 del Dpr 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al provvedimento del 21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’agenzia delle Entrate;
2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file Xml delle fatture emesse e ricevute attraverso Sdi nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 3 maggio 2019. In tale contesto, l’agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file Xml della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita Iva potrà aderire anche attraverso intermediari delegati.
In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2/7/2019 e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi.
In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.
Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l’Agenzia».

I punti essenziali contenuti nell’avviso sono i seguenti:
•fino al 3 maggio 2019 non è necessario (e neppure possibile) fare nulla;
•dal 3 maggio 2019 e per i successivi 60 giorni (quindi fino al 2 luglio 2019) sarà possibile effettuare l’adesione al servizio da parte contribuenti titolari di partita Iva, nonché ai condomini e agli enti non commerciali;
•a partire dal 3 luglio 2019, qualora non si sia effettuata l’adesione al servizio di consultazione, non sarà più possibile visionare e scaricare le fatture ricevute dal sito «Fatti, in quanto queste verranno cancellate e delle stesse rimarranno memorizzati sui sistemi dell’agenzia delle Entrate esclusivamente i «dati fatture» (ossia i riepiloghi Iva).

Peculiarità del servizio di memorizzazione delle fatture
Nelle motivazioni del citato provvedimento vengono fornite alcune interessanti spiegazioni che permettono di capire come funziona il sistema di memorizzazione.
Innanzitutto viene chiarito che poiché il processo di fatturazione è un processo simmetrico, ai fini della memorizzazione del file Xml della fattura da parte dell’Agenzia delle entrate, è sufficiente che l’adesione venga effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente).

In definitiva, l’agenzia delle Entrate procede alla materiale cancellazione dei file Xml delle fatture per le quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
•assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate sia da parte del cedente/prestatore che del cessionario/committente;
•presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.
Tuttavia, anche qualora la fattura Xml venga memorizzata e non venga cancellata, saranno resi disponibili in consultazione i file Xml delle fatture elettroniche esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione al servizio di consultazione (cedente/prestatore o cessionario/committente).

Controlli online da parte del verificatore
L’adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file Xml delle fatture elettroniche, apre però la strada all’agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza all’utilizzo dei dati in essi contenuti per le attività di controllo:
•all’articolo 51 del Dpr 633/1972;
•all’articolo 32 del Dpr 600/1973.

Tali soggetti saranno comunque tenuti ad osservare le indicazioni contenute nel decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 5, del Dlgs 127/2015, che prevedono modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’agenzia delle Entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi Iva e le transazioni effettuate.
Secondo quanto indicato nelle citate motivazioni del provvedimento, tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente».
Bisognerà quindi capire se tale possibilità risulterà o meno vantaggiosa per il contribuente.

Servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli enti non commerciali e condomini
Si segnala che dallo scorso 21 marzo 2019 è disponibile un nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli enti non commerciali (ad esempio, Onlus eccetera) e per condomini che, non essendo in possesso della partita Iva, finora non hanno potuto consultare le fatture elettroniche ricevute, ancorché consegnate dallo Sdi alla Pec o al proprio Hub.
Tale nuova funzionalità consente ora di visualizzare le fatture elettroniche relative ai loro acquisti trasmesse allo Sdi dai loro fornitori.

Il quadro applicativo
Speriamo che davvero questo sia l’ultimo dei tasselli – a livello burocratico – che mancavano per completare l’iter della fatturazione elettronica.
Pur comprendendo tutte le esigenze di Privacy, probabilmente si sarebbe potuto fare a meno di far gravare sul contribuente – ovvero sul suo intermediario fiscale – questo ulteriore adempimento, il cui mancato assolvimento potrebbe avere conseguenze irreversibili, perlomeno per quei soggetti che non essendo dotati di sistemi avanzati di gestione delle fatture, potrebbero trovarsi impossibilitati a entrare in possesso delle fatture non ricevute o non correttamente memorizzate all’atto del ricevimento.
Dal punto di vista sostanziale si sarebbe – a nostro avviso – potuta trovare una soluzione comunque tutelante per il contribuente, ma meno invasiva, rendendo ad esempio sì possibile la cancellazione delle fatture, ma solo su richiesta.
In aggiunta, si sarebbero potuti almeno esonerare i soggetti che hanno già richiesto e attivato il servizio di conservazione sostitutiva delle fatture presso l’agenzia delle Entrate, stante che i due servizi richiedono di fatto le stesse autorizzazioni da parte del soggetto passivo.
In ogni caso, le software house associate, con il supporto di AssoSoftware, faranno il possibile per permettere ai loro clienti la gestione automatizzata e massiva di questa nuova delega.