La lettura del testo della delega fiscale (legge 111/2023), non ha fatto per ora emergere, in attesa dei decreti legislativi attuativi, disposizioni immediatamente applicabili.
Ancorché non immediatamente applicabile, vi è comunque una disposizione in ambito Iva – tra le più semplici e di più probabile e immediata attuazione – che merita la massima attenzione, perché il suo concreto impatto, nel momento in cui diventerà operativa, potrebbe non essere irrilevante nel caso in cui i software gestionali non fossero già pronti per la sua applicazione.
Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera d), che delega il Governo a rivedere la disciplina della detrazione Iva e a «prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta». Si tratta di quella fattispecie che la stampa specializzata ha battezzato «fatture a cavallo d’anno», ossia quelle fatture in cui l’emittente nell’elemento 2.1.1.3 <Data> indica una data che ricade nell’ultima decade mese di dicembre – ad esempio potrebbe già essere il 31/12/2023, qualora la decreti attuativi fossero emanati già con effetto nel 2023 – e che, qualora trasmesse nei 12 giorni, saranno ricevute dal cessionario/committente a partire dal 1° gennaio 2024.
L’articolo 1 del Dpr 100/1998, a oggi non prevede infatti la possibilità, per le fatture a cavallo d’anno, di detrarre l’Iva nel mese in cui l’operazione viene effettuata, anche nel caso in cui la fattura sia stata ricevuta entro il giorno 15 del successivo mese di gennaio, come invece avviene nel caso in cui tale eventualità si manifesti in uno qualsiasi degli altri mesi dell’anno. Dopo l’attuazione della delega per la riforma fiscale, che comporterà con tutta probabilità una modifica all’articolo 1 del Dpr 100/1998, si potrà invece procedere a detrarre nell’ultima liquidazione dell’anno anche l’Iva delle fatture, con esigibilità nel mese di dicembre, ricevute e registrate entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
A livello software tutto ciò non è assolutamente immediato, né scontato, in quanto:
• il passaggio dei dati delle fatture a cavallo alla liquidazione Iva del mese precedente, nel caso del mese di gennaio, comporta altresì lo spostamento all’indietro anche dell’anno Iva, per cui molti software dovranno essere opportunamente implementati per poter effettuare tale spostamento;
• dovrà tenersi conto dell’anno a partire dal quale i decreti attuativi avranno effetto, mantenendo le attuali funzionalità per gli anni precedenti.
Ne consegue che, poiché le implementazioni non sempre saranno così semplici né rapide da attuare, sarà probabilmente opportuno – in particolare per le software house associate ad AssoSoftware – predisporre sin da subito le necessarie modifiche legandole, ad esempio, a un controllo sull’anno Iva, da impostare provvisoriamente lo stesso sul dicembre 2024.
Qualora i decreti attuativi ne anticipassero l’efficacia già a dicembre 2023, spostare il controllo sarebbe attività molto rapida.
La preoccupazione è infatti quella che – al di là di quanto ipotizzato da una parte della stampa specializzata, che prevede che l’attuazione di questa norma non possa avvenire prima del mese di dicembre del prossimo anno – i decreti attuativi possano in realtà essere emanati già quest’anno, a ridosso del 1° gennaio 2024.
In tal caso, se le modifiche ai gestionali non fossero già state approntate ancorché non attivate, le software house si troverebbero in difficoltà a effettuare gli adeguamenti negli ultimi giorni dell’anno.
A fronte di clienti che in molti casi non vorranno sicuramente perdere il diritto ad anticipare la detrazione già nel mese di dicembre.