di Roberto Bellini, direttore generale AssoSoftware

 

La sovrapposizione tra i vari provvedimenti che riguardano la trasmissione delle fatture al Fisco (Dlgs 127/2015 e Dl 193/2016 ) e il dibattito di questi giorni su oneri e scadenze non ha certamente aiutato a far chiarezza su cosa succederà tra qualche mese alle imprese italiane.

 

 

Il Fisco, sempre attivo nella difficile ricerca di un equilibrio tra semplificazione degli adempimenti e lotta all’evasione, ha dapprima con il Dlgs 127/2015, incentivato la fattura elettronica B2B e l’invio dei dati all’agenzia delle Entrate, prevedendo uno specifico regime opzionale, e subito dopo, a nemmeno un anno dal provvedimento e ancor prima della sua attuazione, con il decreto fiscale (Dl 193/2016) ha previsto l’obbligo esteso a tutte le imprese di inviare i dati delle fatture all’agenzia delle Entrate in cambio di una serie di semplificazioni di adempimenti già previste per il regime del Dlgs 127/2015 (eliminazione dello spesometro, black list, elenchi San Marino, modelli Intrastat, comunicazione contratti di leasing e noleggio).

Analizzando le specifiche tecniche contenute nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 si evince, tuttavia, che i dati richiesti nel flusso da inviare all’agenzia delle Entrate per accedere all’opzione dell’articolo 3 del Dlgs 127/2015 sono esattamente quelli previsti dall’articolo 4 del Dl 193/2016, partendo dalle medesime informazioni registrate in contabilità.

Si tratta, di fatto, del medesimo flusso previsto, tanto per l’obbligo che per l’opzione, con la sola differenza che chi opta per il regime del Dlgs 127/2015 avrà tre ulteriori incentivi rispetto a tutti gli altri contribuenti.

Questi benefici, in particolare, sono rappresentati da:
■rimborsi anticipati entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale,
■riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette,
■esonero dall’invio dei dati all’agenzia delle Entrate per tutte le fatture inviate in modo elettronico tramite il Sistema di interscambio.

Tenendo conto di tutti questi fattori, risultano evidenti i vantaggi offerti dall’opzione rispetto all’obbligo, anche considerando che il regime sanzionatorio previsto dal Dl 193/2016 è più gravoso, dal momento che è agganciato anche all’errato o mancato invio delle singole fatture.

Si tratta quindi di un’ottima occasione, per di più incentivata, per avviare all’interno di un’azienda un processo di innovazione tecnologica che porti gradualmente alla fattura elettronica e alla dematerializzazione del ciclo dell’ordine. Perché allora non approfittarne?

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