quot fisco 16.04

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Già a partire dal 1° aprile, sui forum specializzati di fatturazione elettronica e su quelli utilizzati dai commercialisti e dai consulenti fiscali, hanno iniziato a essere pubblicati i primi post nei quali veniva domandato se qualcheduno avesse trovato, all’interno del sito «Fatture e corrispettivi», la funzione con la quale si potevano reperire il conteggio dei bolli effettuato dall’agenzia delle Entrate e il modello F24 da utilizzare per il versamento.

Il tutto perché, com’è noto, entro il 23 aprile 2019 deve essere versata l’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel primo trimestre 2019 da tutti i soggetti che, per scelta o per obbligo, in tale periodo hanno emesso fatture elettroniche.
In realtà la pubblicazione della risoluzione 42/E/2019, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite il modello F24, è avvenuta soltanto in data 9/4/2019, mentre l’apertura delle apposite funzionalità sull’area riservata del sito «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate e le funzionalità di controllo e di trasmissione dei modelli F24 sono state rese disponibili nei giorni immediatamente successivi.
Il problema più grosso, tuttavia, ha riguardato da una parte la mancata conoscenza delle regole utilizzate dall’agenzia delle Entrate per estrarre le fatture sulle quali computare l’imposta di bollo, dall’altra la totale assenza di strumenti di controllo e di integrazione con i software gestionali.

I tempi tecnici di elaborazione delle fatture
Data documento oppure data trasmissione? E nel caso di data trasmissione, quale delle diverse date tra la data di spedizione da parte dell’emittente, quella di accettazione da parte dello Sdi o quella della ricevuta di consegna o di mancata consegna?
I contribuenti si aspettavano di dover conteggiare le fatture in base alla data documento. E molti software, in attesa di riscontri ufficiali, operavano un primo conteggio di massima in riferimento a tale data.
Ma chiaramente non poteva essere così, visto che lo Sdi tratta le fatture con riferimento alla data di ricezione e, in ogni caso, si prende alcuni giorni prima di certificarne – tramite la ricevuta di consegna o di mancata consegna – l’effettiva emissione.
Ad esempio, una fattura datata 31 marzo 2019, poteva essere ricevuta dallo Sdi:
•il 31 marzo 2019, con ricevuta emessa il 31 marzo 2019;
•il 31 marzo 2019, con ricevuta emessa il 1° aprile 2019;
•il 5 aprile 2019, con ricevuta emessa il 7 aprile 2019;
•l’8 aprile 2019, con ricevuta emessa il 12 aprile 2019.

Poiché il servizio dell’agenzia delle Entrate è stato aperto il 10 aprile 2019, è evidente che le regole di calcolo non potevano essere dipendere temporalmente dalla data della fattura, ma dovevano essere comunque in qualche modo legate alla data di ricezione da parte dello Sdi.
D’altra parte, il decreto del ministro dell’Economia del 28 dicembre 2018 non fa riferimento alla data di effettuazione (quindi del documento), ma alla data di emissione, data certificata dalla ricevuta di consegna o di mancata consegna. Per cui correttamente l’agenzia delle Entrate si è basata su questa e non sulla data del documento.

È evidente, poi, che i tempi tecnici a disposizione l’agenzia delle Entrate sono davvero esigui, quindi, in considerazione del fatto che l’elaborazione di centinaia di milioni di fatture richiede comunque un certo tempo, è da considerarsi già un successo il fatto di poter disporre dei dati di calcolo e del modello F24 già dall’inizio della seconda decade del mese di aprile.

La determinazione dell’imposta di bollo dovuta
Il decreto prevede che «omissis … l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio… omissis».
Questo passaggio poteva essere inteso un due modi diversi:
•che l’agenzia delle Entrate potesse effettuare il calcolo dell’imposta dovuta acquisendo semplicemente l’informazione di ciascun bollo apposto, dall’apposito elemento del file Xml compilato dal soggetto passivo che materialmente ha emesso ciascuna fattura. In tal caso il calcolo sarebbe stato un mero riscontro e totalizzazione di quanto contenuto in tutte le fatture emesse e trasmesse nel trimestre;
•che l’agenzia delle Entrate dovesse invece effettuare il calcolo “… sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate …”, senza necessariamente dover tener conto dell’apposito elemento del file Xml compilato dal soggetto passivo che materialmente ha emesso ciascuna fattura. In tal caso il calcolo sarebbe potuto risultare diverso da quello risultante dal conteggio dell’apposito elemento contenuto nei file Xml inviati allo Sdi.
Dai riscontri ricevuti è parso da subito evidente che l’agenzia delle Entrate si sia orientata verso la seconda ipotesi interpretativa, per cui il numero di bolli calcolati e la relativa imposta dovuta, possono risultare diversi da quanto indicato all’interno delle fatture. In realtà, le informazioni normative presenti in fattura non sempre consentono di stabilire con certezza se il bollo sia o meno dovuto, in quanto vi sono molti casi in cui – a fronte della medesima norma applicata di esenzione, non imponibilità o di esclusione – si concretizzino tipologie di operazioni diverse per le quali il bollo può essere o meno dovuto.
Peraltro la norma di esenzione, non imponibilità o di esclusione applicata non è neppure esposta in fattura in un formato elaborabile, visto che il “Riferimento Normativo” è costituito da un campo a testo libero e quindi non codificato, mentre la sola codifica della Natura N1/N6 non consente di individuare né la norma applicata, né la tipologia di operazione effettuata.
Dunque bisognerà capire meglio quali siano le regole che sono state applicate dall’agenzia delle Entrate, in modo da poterle replicare nei software gestionali ed emettere fatture con le modalità che l’amministrazione finanziaria ritiene corrette.
Peraltro, per trasparenza, sarebbe auspicabile che le regole suddette utilizzate dall’agenzia delle Entrate fossero esplicitate in chiaro e inserite in un Provvedimento o almeno documentate nelle Specifiche Tecniche pubblicate ufficialmente.

Gli strumenti a disposizione per il primo trimestre 2019
Visti i tempi oramai strettissimi, per la prima scadenza del 2019, i soggetti passivi e i loro intermediari fiscali non potranno fare altro che acquisire le informazioni messe a disposizione del sito F&C dell’agenzia delle Entrate e utilizzare i software gestionali per un riscontro di massima, e per l’eventuale inserimento manuale degli importi e la trasmissione telematica dei modelli F24.
Accedendo con le proprie credenziali all’apposita area dedicata, il soggetto passivo può:
•verificare il conteggio effettuato dall’agenzia delle Entrate;
•prelevare il modello F24 in formato Pdf con cui effettuare il versamento;
•utilizzare il servizio presente nella predetta area riservata, che permette l’addebito su conto corrente bancario o postale.
Non sono disponibili, né lo saranno per il primo trimestre – invece – funzionalità di verifica dei conteggi effettuati dall’agenzia delle Entrate e funzionalità di scarico del modello F24 in formato telematico, da poter importare sul proprio gestionale oppure da poter consegnare al proprio consulente fiscale, al fine di poter utilizzare eventuali crediti in compensazione.

Le richieste di AssoSoftware di integrazione dei gestionali
Qualche volta può essere utile per tutti non disporre già da subito di tutti gli automatismi che il software può fornire, per capire da una parte ciò che serve davvero e dall’altra ciò che si perde – in efficienza e facilità d’uso – quando funzionalità indispensabili non sono disponibili.
Accade infatti – non infrequentemente – che vengano richieste dai clienti e implementate dalle software house funzionalità che poi non avranno reale utilizzo e riscontro da parte degli operatori, funzionalità che però impegneranno per anni le software house in inutili manutenzioni, con costi che – non essendo specificatamente addebitabili – ricadranno sull’intero parco clienti.
Così come accade che funzionalità, talvolta molto importanti, non vengano percepite come tali e quindi non se ne riesca ad apprezzare il valore.
Il fatto che tutti gli adempimenti legati all’imposta di bollo del primo trimestre 2019, debbano essere espletati senza l’ausilio delle funzionalità fornite dal proprio gestionale, potrebbe essere di aiuto a tutti per capire quali funzionali servano davvero e quale valore ha il fatto di disporre di funzioni integrate.
AssoSoftware, dal canto suo, si è comunque già mossa da tempo e ha avuto rassicurazioni da parte dell’agenzia delle Entrate circa la futura disponibilità di strumenti informatici che permettano direttamente ai soggetti passivi Iva ovvero agli intermediari fiscali per conto dei loro clienti, di poter acquisire in modo automatico, tramite web service, gli F24 da versare e il dettaglio dei bolli per ciascuna fattura.
La disponibilità – livello tecnologico – di nuovi strumenti che possano consentire di interrogare le basi dati dell’agenzia delle Entrate dall’interno del proprio gestionale, in modo rapido e sicuro, potrebbe costituire, non solo per l’imposta di bollo, ma per l’intero sistema tributario – il momento di svolta per raggiungere quell’interoperabilità da sempre auspicata e prevista perfino dalle norme di legge.

F24 e codici tributo
Ricordiamo, infine, che i codici tributo da utilizzare con il modello F24 sono i seguenti:
•“2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – articolo 6 decreto 17/6/2014”;
•“2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – articolo 6 decreto 17/6/2014”;
•“2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – articolo 6 decreto 17/6/2014”;
•“2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – articolo 6 decreto 17/6/2014”;
•“2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17/6/2014 – SANZIONI”;
•“2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17/6/2014 – INTERESSI”.
I software gestionali sono stati aggiornati in questi giorni e gli aggiornamenti per permettere la generazione e la trasmissione telematica dei modelli F24 sono in corso di distribuzione.