La risposta a interpello 435/2023 è ritornata sulla impossibilità di operare la detrazione Iva nel caso di mancata presa visione della fattura elettronica, fattispecie che probabilmente sta ancora creando problemi durante i controlli.

L’utilizzo della locuzione «dies a quo» già nella formulazione dell’oggetto della risposta «Dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva – “presa visione” della fattura elettronica – articolo 19, comma 1, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633» ci fa già capire come il requisito del «possesso» della fattura elettronica originale nel momento in cui si intende fruire della detrazione dell’Iva rimanga essenziale, per l’agenzia delle Entrate, pena il disconoscimento della stessa detrazione, anche se si dispone della «copia di cortesia». In particolare, spiega l’agenzia delle Entrate, il «dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/ committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato Dpr n. 633».

Le possibili situazioni

Le situazioni possibili sono sostanzialmente le seguenti:

• il contribuente ha registrato il proprio codice destinatario sul sito «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate oppure lo ha semplicemente indicato al fornitore. In questo caso la fattura viene inviata dallo Sdi al provider del contribuente e la presa visione si ha al momento della consegna della fattura elettronica da parte dello Sdi al provider stesso. In questo caso occorre far riferimento alla data in cui è avvenuta la transazione tramite webservice o s-Ftp, data che viene poi comunicata dal provider al contribuente. Il contribuente non può detrarre l’Iva prima di quel momento;

• il contribuente ha registrato la propria Pec sul sito «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate oppure l’ha semplicemente indicata al fornitore. In questo caso la fattura viene inviata dallo Sdi alla Pec del contribuente e la presa visione si ha al momento della consegna della fattura elettronica da parte dello Sdi alla Pec. In questo caso occorre far riferimento alla data contenuta nella ricevuta della Pec. Il contribuente non può detrarre l’Iva prima di quel momento;

• il contribuente non si avvale né di un provider, né della Pec, e scarica le fatture direttamente dal sito web «Fatture e corrispettivi», manualmente o tramite sistema automatico. In questo caso la detrazione è legata al momento dello scarico dal sito web dell’agenzia delle Entrate.

Va segnalato che, in questo caso, è possibile scaricare anche uno specifico file di metadati che contiene al suo interno, tra le informazioni, la «dataaccoglienza» e la «dataregistrazione». Quest’ultima indica la data in cui è avvenuta la presa visione e a partire dalla quale è possibile fruire della detrazione dell’Iva.

I software gestionali prodotti dalle case di software associate ad AssoSoftware ben conoscono tali scenari e negli anni hanno implementato le proprie procedure in modo da non proporre, come data di registrazione, una data antecedente a quella in cui è avvenuta la presa visione. Chiaramente ciò nei casi in cui i contribuenti utilizzino i sistemi di consegna automatica delle fatture passive da parte dello Sdi al provider della propria software house.Una specifica menzione va fatta all’ulteriore caso – seppur rarissimo – in cui il contribuente, pur avendo registrato il proprio codice destinatario sul sito «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate oppure pur avendolo indicato al fornitore, non riceva la fattura in quanto questa per problemi tecnici non è stata recapitata dallo Sdi al provider. In questo caso, fino a poco tempo fa, la presa visione si poteva avere solo nel momento in cui il contribuente si fosse collegato al sito web «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate e l’avesse scaricata dal sito stesso.

A tal proposito va segnalato che a breve le seppur rare anomalie generate dai problemi di trasmissione dovrebbero risolversi definitivamente, grazie all’evoluzione dei servizi massivi di trasmissione e scarico file per la fatturazione elettronica, in relazione ai quali l’agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 12 agosto le nuove specifiche tecniche (versione 1.1), che consentono ora ai provider di richiedere allo Sdi:

• la creazione di un report in cui sono indicate le informazioni relative ai file fatture afferenti al flusso di fatturazione del soggetto richiedente in un determinato periodo temporale. Nel report sono indicati i dati necessari per l’individuazione degli identificativi dei files fatture di interesse, tra cui il codice destinatario;

• il download selettivo dei file fatture attraverso l’indicazione nella richiesta di trasmissione della lista di identificativi dei file (idSdi) precedentemente individuati attraverso la creazione di un report;

• la presa visione automatica dei file fatture in «Mancata consegna», la cui trasmissione attraverso il servizio in questione è andata a buon fine.

Le nuove funzionalità che permetteranno, non appena ne sarà completata l’integrazione all’interno dei software gestionali, di migliorare ulteriormente i controlli in particolare circa l’effettiva ricezione di tutte le fatture passive, sono del tutto retrocompatibili con la versione attuale dei servizi, ovvero non è richiesta alcuna modifica software ai provider che intendano continuare a utilizzare le funzionalità già disponibili.