di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Sono passati un po’ in sordina gli aggiornamenti delle Specifiche Tecniche della fatturazione elettronica, delle versioni 1.6.3 del 2 luglio 2021 e 1.7 del 1 ottobre 2022, che tuttavia contengono alcune novità importanti un po’ per tutti gli stakeholders.
In questa occasione ci vogliamo concentrare sull’introduzione di alcune nuove codifiche per l’elemento , in particolare:
-con la versione 1.6.3 sono state aggiunte le nuove codifiche INVCONT, NB1, NB2, NB3 e N.DOC.COMM;
-con la versione 1.7 è stata aggiunta la nuova codifica INTENTO. Ricordiamo che l’elemento , contenuto nel blocco e nato per consentire agli utenti di inserire, con riferimento a ciascuna linea di dettaglio della fattura, informazioni utili ai fini amministrativi e gestionali, è utilizzato dall’agenzia delle Entrate per integrare dati essenziali al processo di fatturazione e sopperire così ad alcune piccole carenze dello schema della fattura stessa.
Vediamo ora il significato di ciascuna di queste nuove codifiche dell’elemento e quando queste devono essere utilizzate.
– INTENTO: deve essere utilizzato per riportare in fattura il riferimento che l’operazione è non imponibile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr n. 633/1972, in quanto effettuata in qualità di fornitore di un esportatore abituale.
In questo modo l’agenzia delle Entrate è potenzialmente in grado di verificare il concreto utilizzo del plafond, stante che da quest’anno non è più presente sul modello di dichiarazione Iva Annuale il quadro VI, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 12-septies del Dl n. 34/2019, che ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.
– N.DOC.COMM: deve essere utilizzato qualora la fattura sia emessa in riferimento a un documento commerciale, per cui l’Iva dovuta è già confluita nel registro dei corrispettivi.In questo modo l’agenzia delle Entrate ha la possibilità di non considerarla ai fini della predisposizione della liquidazione Iva precompilata, evitando così la duplicazione dell’imposta.
Va ricordato che le precedenti versioni delle specifiche tecniche davano indicazione di utilizzare la codifica SCONTRINO, mentre con la Faq n. 45 del 21/12/2018 l’Ade aveva suggerito di utilizzare la codifica NUMERO SCONTRINO oppure NUMERO RICEVUTA oppure NUMERO DOC. COMMERCIALE.
– INVCONT: deve essere utilizzato qualora la fattura sia emessa in riferimento a operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a), del Dpr n. 633/1972. In particolare si tratta delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, per le quali si utilizza ad esempio la Natura N3.2 «non imponibili – cessioni intracomunitarie» e non può essere utilizzata una Natura N6.x relativa all’inversione contabile nazionale.
– NB1: può essere utilizzato se l’imposta di bollo non è applicabile in quanto trattasi di documento assicurativo, poiché questa è assorbita dall’imposta sulle assicurazioni.
– NB2: può essere utilizzato se l’imposta di bollo non è applicabile in quanto trattasi di documento emesso da soggetti appartenenti al terzo settore. Il Cts (Codice del Terzo Settore) prevede infatti all’articolo 82 l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli Ets (Enti del Terzo settore) iscritti al Runts (Registro unico del Terzo Settore).
– NB3: può essere utilizzato se l’imposta di bollo non è applicabile in quanto trattasi di documento emesso fra banca e cliente correntista, poiché questa è già assorbita dall’imposta di bollo sull’estratto conto.
Quando viene indicato uno dei valori NB1 o NB2 o NB3, l’agenzia delle Entrate considera la fattura esente dall’imposta di bollo di 2,00 euro e non la inserisce nell’elenco trimestrale di quelle potenzialmente assoggettabili alla stessa. Per concludere, va specificato che la compilazione dell’elemento con i valori sopra indicati può di regola essere effettuata manualmente dall’operatore che predispone la fattura.
Tuttavia, stante la specificità delle indicazioni fornite dalle specifiche tecniche, i software gestionali sono comunque potenzialmente in grado di effettuare automaticamente la compilazione degli stessi, qualora opportunamente configurati.
Le software house associate ad AssoSoftware stanno via via procedendo all’aggiornamento delle proprie procedure, in riferimento alle ultime citate versioni delle specifiche tecniche.