di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
C’è sempre qualcosa da imparare dalla lettura dei documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate. In primo luogo è importante non limitarsi all’assunzione letterale di quanto indicato.
Occorre infatti bisogna capire se le indicazioni fornite sono vincolanti oppure sono solo dei suggerimenti o, ancora, degli esempi oppure delle possibilità. Lo ha ricordato la stessa agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 389/2019, con cui si è premurata di specificare che quanto indicato nella precedente circolare 14/E/2019 con la locuzione «Trattasi, come espressamente precisato, di una “possibilità” e non di un obbligo», era di fatto solo una delle soluzioni possibili, ossia un suggerimento e non un’indicazione vincolante. Affermando quindi che chi – leggendo la circolare – aveva pensato di dover necessariamente indicare in fattura, come data documento, quella dell’ultimo Ddt, non aveva di fatto percepito il senso estensivo delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate rispetto alla prassi commerciale di indicare la data di fine mese, che rimane perfettamente valida e consentita.
In secondo luogo occorre sempre tenere a mente che una circolare, così come una risoluzione o un interpello (o «principio di diritto» o ancora «risposta», che dir si voglia), sono solo documenti interpretativi e nella gerarchia delle fonti non hanno nessun valore. O meglio, poiché non costituiscono fonte del diritto in senso stretto, essendo quindi al di fuori della gerarchia delle fonti, non sono vincolanti né per i cittadini, né tantomeno per i giudici che non sono tenuti ad applicarle in caso di contenzioso.
In realtà AssoSoftware aveva già da subito “interpretato” la circolare – di fatto “interpretando l’interpretazione” – in senso estensivo, evidenziando la propria posizione con la Faq «Qual è la “data documento” da indicare nella fattura differita», presente sul proprio sito istituzionale http://www.assosoftware.it/faq e liberamente consultabile. In base a questa interpretazione, la quasi totalità delle software house associate aveva segnalato ai propri clienti la possibilità di indicare in fattura la data di fine mese e non necessariamente quella dell’ultimo Ddt.
Ma non tutti i clienti avevano concordato su tale lettura, per cui alcune software house (poche per la verità) avevano comunque deciso di assecondare le richieste di tali clienti e di adeguare il software, introducendo nuovi algoritmi di assegnazione della data fattura, soluzione che però crea in cascata problemi diversi, quali ad esempio quello della sequenzialità del numero fattura rispetto alla data.
Ora finalmente l’agenzia delle Entrate fa chiarezza sul punto, specificando altresì che le proprie circolari e risoluzioni non vanno mai applicate letteralmente, ma semmai utilizzate per capire il senso delle norme. Occorrerà tenerne conto per il futuro, ricordandosi che è essenziale rifarsi sempre alle norme, in quei casi in cui le interpretazioni, invece che chiarire, confondono.
Veniamo ora al contenuto della risposta 389/2019, che, rispondendo al quesito dell’istante, chiarisce il corretto comportamento da seguire, in presenza di Ddt, sia nel caso di prestazione di servizi che di cessione di beni.
Prestazione di servizi: fattura immediata se non c’è stato il pagamento
Prendendo a riferimento il caso posto dall’istante, l’agenzia delle Entrate si premura di fare un sottile distinguo, che è opportuno, anche se nella prassi operativa non viene mai fatto.
In sintesi l’agenzia delle Entrate sottolinea come «le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese, intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta».
Nel caso prospettato, che prevede che le prestazioni siano state rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, in considerazione del fatto che il pagamento del corrispettivo non è avvenuto, ma avverrà solo successivamente all’emissione della fattura, secondo l’agenzia delle Entrate non è esatto parlare di fatturazione differita.
Si è infatti in presenza di una «fattura che documenta più prestazioni rese nel mese», il cui momento impositivo – ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile – coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file Xml.
Quindi secondo l’agenzia delle Entrate, non potendosi applicare – pur in presenza di Ddt – le regole della fatturazione differita, si applicheranno le regole della fatturazione ordinaria e si potranno quindi avere i seguenti casi:
•se la fattura viene emessa il 30 settembre 2019, l’invio della stessa andrà effettuato entro i dodici giorni successivi e la relativa imposta confluirà nel calcolo della liquidazione del mese di settembre;
•se la fattura viene emessa in una data diversa, ad esempio il 1° ottobre 2019, rileva ai fini dell’esigibilità tale diversa data e la fattura dovrà essere trasmessa entro il giorno 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), mentre la relativa imposta dovrà confluire nella liquidazione del mese di ottobre.
Precisazione opportuna, quindi, considerati i tempi diversi di trasmissione che sono previsti per la fatturazione immediata, rispetto quella differita.
La data della fattura differita
Ritornando al tema delle fatture differite, l’agenzia delle Entrate – dopo un’introduzione che mira a sintetizzare quelle che sono le regole di compilazione della data di emissione della fattura elettronica – tiene a precisare che restano vigenti, anche dopo il 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, dunque la possibilità di emettere un’unica fattura («differita»), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto».
In tale eventualità, come peraltro già indicato dalla circolare 14/E/2019, è «possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdi, quella dell’ultima operazione».
L’agenzia delle Entrate prosegue affermando che «trattasi, come espressamente precisato, di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite Sdi, dovendo rispettare il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto Iva, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta».
Quindi vale tutto, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi Ddt (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo «data documento», può essere indicato:
•un giorno qualsiasi tra il 28 settembre 2019 e il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdi («data emissione»);
•la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare 14/E/2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione».