di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Approfittiamo della risposta a interpello 267/2020 delle Entrate («Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – ravvedimento della fattura errata –

diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore Iva»), per ricordare quali sono le particolari modalità con cui occorre operare nel caso sia necessario effettuare una variazione di sola Iva e rappresentare la stessa all’interno del tracciato Xml della fattura elettronica.

Va premesso che il quesito cui l’agenzia delle Entrate ha dato risposta è stato posto dal soggetto istante in modo piuttosto fuorviante. Infatti il richiedente, trovatosi nella necessità di versare all’erario italiano – avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso – l’Iva a suo tempo non addebitata su alcune cessioni rilevanti in Italia, effettuate nel 2019 nei confronti di una società con sede all’estero, senza stabile organizzazione e senza una posizione Iva in Italia, ha ipotizzato allo scopo di potersi avvalere delle disposizioni contenute nell’articolo 60, ultimo comma, del Dpr 633/1972 e di conseguenza di poter esercitare la rivalsa della maggiore imposta nei confronti del proprio cliente.

Nella sua risposta n. 267 l’agenzia delle Entrate ha dato in premessa indicazione che, pur non potendosi applicare allo scopo il citato ultimo comma dell’articolo 60, in quanto tale disposizione è utilizzabile esclusivamente in caso di atto di accertamento divenuto definitivo, tuttavia l’istante risulta legittimato a rivalersi nei confronti del proprio cliente della maggiore imposta corrisposta all’erario in base all’articolo 26, comma 1, del Dpr 633/1972.

L’istante, in qualità di cedente/commissionario, può dunque:
•rettificare, senza limiti temporali, la fattura in precedenza attraverso lo strumento della nota di variazione in aumento ex articolo 26 comma 1, esercitando la rivalsa nei confronti del cessionario;
•integrare la dichiarazione annuale relativa al 2019, se già presentata;
•versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni.
Il cessionario, specularmente, può recuperare in detrazione l’Iva addebitatagli dal cedente, applicando le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, secondo periodo del Dpr 633/1972, secondo cui «il diritto alla detrazione (…) sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

La risposta a interpello 267/2020 dell’agenzia delle Entrate ha una portata innovativa: chiarisce infatti che il termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre non già dalla data della consegna dei beni, ma da quella in cui il cessionario è venuto in possesso della nota di variazione. La motivazione è che – poiché l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è venuto in possesso della fattura con cui viene addebitata la maggiore imposta – nel caso in esame l’Iva è stata addebitata in fattura in sede di regolarizzazione dell’operazione.

Quindi, via libera alla fattura elettronica di sola Iva con diritto alla rivalsa e via libera anche alla detrazione da parte del cessionario. In considerazione di ciò rimane tuttavia aperta la spinosa questione delle note di variazione di sola Iva, che l’attuale tracciato Xml della fattura ordinaria non gestisce.

Sul punto non possiamo che ricordare le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la Faq 27 del 27 novembre 2018, con la quale è stato suggerito l’uso della fattura semplificata, che permette appunto l’inserimento della sola imposta, senza valorizzare imponibile e aliquota.

AssoSoftware, con la propria Faq del 3 aprile 2019, ha poi ulteriormente specificato che, volendo utilizzare il tracciato della fattura ordinaria – alcuni software, peraltro, non sono in grado di produrre la fattura semplificata – possono essere adottate due possibili alternative, entrambe valide:
a)l’emissione di una nota di credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato e l’emissione di una nuova fattura ordinaria (tipo documento TD01) con i corretti importi e aliquota;
b)l’emissione di una nota di credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato e l’emissione di una nota di debito (tipo documento TD05) a imputazione degli importi alla corretta aliquota.

Le indicazioni contenute nella Faq di AssoSoftware si riferiscono anche al caso di cambio di aliquota, non necessario nel caso in esame.

La soluzione b) potrebbe essere preferibile perché consentirebbe di non fare una nuova fatturazione delle operazioni (con tutte le conseguenze circa eventuali pagamenti già operati dal cliente, eventuali ritenute d’acconto già operate, ecc..) e di avere in entrambi i documenti TD04 che TD05 il riferimento all’originaria fattura.

Ricordiamo che le Faq AssoSoftware sulla fatturazione elettronica sono disponibili e liberamente consultabili sul sito http://www.assosoftware.it/faq