di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

In queste ultime settimane le software house associate ad AssoSoftware hanno potuto analizzare il dettaglio degli aspetti tecnici e operativi connessi alle nuove regole, per la fatturazione elettronica, che occorre adottare, in alcuni casi già da subito, nei rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino. Vediamo, in sintesi, i risultati di tale analisi.

Le operazioni passive

Partiamo dalle operazioni passive, in quanto, in tale circostanza, l’operatore italiano non potrà esimersi dall’utilizzare già da subito il canale elettronico, qualora il fornitore sanmarinese abbia deciso di adottarlo.

Per le cessioni di beni San Marino – Italia, la fattura elettronica emessa dall’operatore sanmarinese viene trasmessa dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di interscambio (Sdi), il quale la recapita al cessionario italiano.

In fase di emissione della fattura, l’operatore sanmarinese potrà:

 

•non indicare l’imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l’operatore italiano la dovrà assolvere mediante il meccanismo del reverse charge;

•addebitare l’imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l’imposta riscossa dovrà essere versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.

Operazioni passive senza addebito dell’Iva

In questa ipotesi l’operatore italiano assolve l’imposta in reverse charge, in base all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972. Per capire come poter effettuare tale integrazione, è possibile prendere a riferimento le indicazioni contenute nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro» delle Entrate.

Le modalità possibili sono due:

•quella cartacea, già in uso da molti anni, che potrà continuare ad essere utilizzata per tutto il 2021 anche per le fatture elettroniche provenienti da San Marino;

• quella elettronica, che diventerà l’unica possibile a partire dal 1° gennaio 2022 a seguito dell’abrogazione dell’esterometro.

In particolare, la modalità elettronica prevede la creazione dei seguenti due tipi-documento in formato Xml:

• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;

• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

Sul punto segnaliamo che molte software house già ora prevedono, ovvero rilasceranno entro fine anno, apposite funzionalità in grado di generare e inviare in modo automatizzato, a partire dalla fattura elettronica di acquisto ricevuta dall’operatore sanmarinese, i tipi-documento TD17 e TD19.

Operazioni passive con addebito dell’Iva

L’ipotesi alternativa prevede la possibilità, per l’operatore sanmarinese, di addebitare l’imposta nella fattura elettronica; nel qual caso l’Iva viene versata da tale operatore all’ufficio tributario di San Marino e da questi alle Entrate.

L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale «Fatture e corrispettivi».

Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:

•attendere l’esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l’Iva;

•registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri Iva, in attesa dell’esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini Iva.

Lato software, la prima delle due soluzioni comporta l’introduzione di un controllo, in fase di contabilizzazione delle fatture elettroniche importate, qualora il fornitore sia sanmarinese, che disattivi la contabilizzazione automatica delle stesse, in attesa di una specifica conferma da parte dell’operatore incaricato di effettuare la verifica circa l’esito positivo del controllo sul sito «Fatture e corrispettivi».

L’adozione della seconda soluzione, si rende comunque necessaria:

• quando l’eventuale esito da parte delle Entrate dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura sul libro giornale;

• o nel caso di fatture ricevute a fine anno, che ai fini Iva non possono essere registrate nell’anno successivo.

Le operazioni attive

Lato ciclo attivo, l’operatore italiano dovrà adottare l’iter telematico entro il termine ultimo del 1° luglio 2022.

Per le cessioni di beni e servizi connessi Italia – San Marino, non imponibili ai sensi degli articoli del Dpr 633/1972, la fattura elettronica dovrà essere trasmessa con le regole ordinarie, tramite il Sistema di interscambio (Sdi), dal cedente italiano al cessionario sanmarinese, indicando lo specifico codice destinatario «2R4GTO8».

La fattura verrà verificata dall’ufficio tributario di San Marino, che ne convaliderà la regolarità e comunicherà l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia, sul sito «Fatture e corrispettivi».

In caso di esito negativo, ovvero se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario di San Marino non ne avrà convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, dovrà emettere nota di variazione, con le consuete modalità, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Ne consegue che non dovrebbe risultare necessario alcuno specifico adeguamento dei software gestionali che siano già in grado di emettere note di variazione di sola Iva.

Si segnala, infine, che le Entrate hanno comunicato l’impossibilità, al momento, di automatizzare all’interno dei software gestionali le verifiche degli esiti dei controlli effettuati sulle fatture e comunicati all’operatore italiano dallo Sdi, che potranno quindi essere effettuati esclusivamente tramite il portale «Fatture e corrispettivi».