quotidiano del fisco 12.02

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Tra i tanti piccoli problemi che probabilmente non pensavamo dovessero crearci particolari difficoltà con l’avvento della fatturazione elettronica, vi è quello dell’assoggettamento delle fatture all’imposta di bollo. Per due motivi:
•perché era prassi consolidata da parte di molti operatori, grazie al principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo, quella di “semplificare” l’applicazione dell’imposta di bollo riservandola alle sole fatture senza Iva di importo superiore a 77,47 euro, senza fare ulteriori verifiche sulla natura delle operazioni;
•perché le modalità di applicazione del bollo virtuale erano già note da tempo, per cui si trattava soltanto di acquisirne le regole e le modalità operative.

 

Quello che era sfuggito un po’ a tutti è che – a differenza del passato – ora le fatture elettroniche transitano per lo Sdi, per cui per l’agenzia delle Entrate risulta molto più facile che in passato effettuare controlli automatizzati per verificare la corretta applicazione dell’imposta di bollo.

In quali casi è dovuta l’imposta di bollo sulle fatture
Cominciamo col ricordare che è vero che vige il principio dell’alternatività tra Iva e imposta di bollo, ma ciò non vuol dire che se in fattura c’è Iva, allora non ci deve essere bollo.
Anche se una parte del corrispettivo è assoggettato ad Iva, la restante parte può essere soggetta a bollo qualora ne ricorrano i requisiti, ossia se la somma degli altri importi senza Iva, non esenti da imposta da bollo, supera i 77,47 euro (risoluzione 98 del 3 luglio 2001). Quindi il fatto che la fattura esponga un’imposta sul valore aggiunto, non basta a rendere esente da bollo l’intero documento.

La seconda circostanza da ricordare, è che non tutte le operazioni senza Iva scontano il bollo.
Di seguito proviamo a fornire una classificazione – dettagliata, seppur non esaustiva – delle operazioni senza Iva, di importo superiore a 77,47 euro, soggette o non soggette ad imposta di bollo.
Tra le operazioni soggette all’imposta di bollo, troviamo:
•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, del Dpr 633/1972);
•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies, del Dpr 633/1972);
•operazioni escluse dalla base imponibile dell’ Iva (articolo 15 Dpr 633/1972);
•operazioni esenti da Iva (articolo 10, del Dpr 633/1972);
•operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, del Dpr 633/1972),
•cessioni ad esportatori abituali e esportazioni indirette (articolo 8, lettera c), del Dpr 633/1972);
•operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, della legge 244/2007 e articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011) e del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).
Le operazioni senza Iva esenti dall’imposta di bollo, sono invece le seguenti:
•operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci (articolo 8, lettera a) e b), del Dpr 633/1972);
•operazioni non imponibili relative a cessioni intracomunitarie di beni (articoli 41, 42 e 58, del Dl331/1993);
•operazioni non imponibili soggette a reverse charge, all’articolo 17, comma 6, lettere a), a-bis) e a-ter), del Dpr 633/1972 (in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva, ancorché assolta dal cessionario, come chiarito dalla circolare delle Entrate 37/E/2006);
•operazioni non imponibili relative a cessioni dei rottami (articolo 74, comma 7 e 8, del Dpr 633/1972);
•servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972);
•fatture (comprese le note di variazione) che riguardano operazioni soggette ad Iva;
•provvigioni degli intermediari di assicurazioni (esenti Iva articolo 10, comma 1, numeri 2) e 9), del Dpr 633/72), esenti da imposta di bollo in base all’articolo 16, della legge 1216/1961.
Oltre a queste tipologie di operazioni, il Dpr 642/1972 prevede anche altre ipotesi di esenzione, quali ad esempio:
•gli atti posti tra amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane;
•le cessioni all’interno di soggetti aderenti al gruppo Iva.

Come si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Le regole per il pagamento del “bollo virtuale” delle fatture elettroniche sono ad oggi già piuttosto chiare, anche se occorre fare attenzione a non confondere tali regole con quelle del “bollo virtuale” delle fatture cartacee, per le quali è richiesto un complesso sistema di autorizzazione di cui facciamo cenno a seguire. Per le fatture elettroniche, dal ° gennaio 2019 occorre far riferimento alle indicazioni contenute nel provvedimento del 28 dicembre 2018, che nel sostituire (per intero) il comma 2, dell’articolo 6, del Dm 17 giugno 2014, che stabilisce che:
«… omissis … Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio … omissis … riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto
».

Quindi i passaggi sono seguenti:
•l’agenzia delle Entrate acquisirà dalle fatture trasmesse l’informazione circa l’avvenuta apposizione del bollo e il relativo importo (elemento 2.1.1.6.2 );
•riepilogherà tutti i bolli relativi a ciascun trimestre, riportando l’informazione dell’importo complessivamente dovuto all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’agenzia delle Entrate;
•permetterà di effettuare il pagamento dell’imposta mediante un apposito servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 già predisposto.

Non è ancora del tutto chiaro se verranno fornite o meno funzionalità specifiche agli intermediari fiscali delegati. Per quanto riguarda le fatture cartacee emesse – ad esempio – dai soggetti esonerati (regime di vantaggio e forfetario) è possibile continuare ad apporre la marca da bollo cartacea ovvero utilizzare anche in questo caso il bollo virtuale.

Segnaliamo, tuttavia, che per l’applicazione del bollo virtuale per le fatture cartacee si applicano regole diverse e molto più complesse che prevedono, tra le altre cose, che venga effettuata una preventiva richiesta all’agenzia delle Entrate, contenente l’indicazione del numero stimato di documenti che verranno emessi in un anno. L’imposta di bollo va poi liquidata in base a quanto dichiarato, ripartito in rate bimestrali. Entro il 31 gennaio di ogni anno bisogna presentare una dichiarazione consuntiva che deve contenere il numero dei documenti, cui seguirà il calcolo consuntivo e verranno determinati gli eventuali importi a conguaglio.

Si tratta, com’è evidente, di una procedura così complessa che nella generalità dei casi per le fatture cartacee non verrà più applicata.

Le soluzioni delle software house
È evidente che le situazioni da valutare per applicare o meno il bollo sono molte e non sempre di facile individuazione, per cui l’automazione del calcolo dell’imposta di bollo diventa ancora più importante che in passato, laddove le regole venivano spesso applicate con minore rigidità.
Molti software già forniscono dei buoni automatismi per il calcolo dell’importa di bollo, altri invece richiedono una maggiore interazione dell’operatore nella valutazione delle situazioni in cui è necessaria l’apposizione del bollo.
Sicuramente in futuro le software house ottimizzeranno – laddove necessario – le specifiche funzionalità, in modo tale da rendere l’emissione della fattura totalmente automatica in relazione alle diverse tipologie di operazioni effettuate.
Bisognerà poi capire se sarà necessario, anche solo ai fini di un riscontro, fornire funzioni software specifiche per verificare il calcolo e l’importo che verrà elaborato e proposto dall’agenzia delle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Importo che poi dovrà trovare esatta corrispondenza in relazione alla data di effettuazione dell’operazione e presumibilmente non a quella di trasmissione.
Le software house saranno come di consueto supportate da AssoSoftware nell’analisi delle problematiche connesse a tali verifiche.