Fisco 08 02 2021

di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

 

Tra le novità della fatturazione elettronica 2021, merita un breve approfondimento quella relativa all’istituzione del nuovo Tipo Documento TD24 «fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a)» e all’opportunità di utilizzo dello stesso da parte dei titolari di lavoro autonomo.

 

I tempi previsti dalla legge

L’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/1972 stabilisce che: «4. La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 … omissis …In deroga a quanto previsto nel primo periodo:a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;».

La prassi e i professionisti

Nella prassi operativa si tende ad associare questa norma sulla fatturazione differita alle imprese, in particolare a quei casi in cui la spedizione della merce è accompagnata da Ddt (documento di trasporto) e la fattura viene emessa a fine mese o entro il giorno 15 del mese successivo.

 

Tuttavia essa è applicabile anche ai professionisti, che possono vantaggiosamente differire l’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo, in tutti i casi in cui l’emissione della stessa nei termini di legge sarebbe dovuta avvenire entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, così come definita dall’articolo 6 del Dpr 633/1972. Ciò che è importante ricordare è che, qualora più prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione siano effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura o parcella recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime prestazioni.

Un esempio pratico

Ipotizziamo una parcella proforma del 30/11, che viene pagata con bonifico in data 23/12 a un professionista. Il professionista, per via delle ferie e festività natalizie, controlla l’estratto solo il 7/01, giorno in cui rientra in studio.

A questo punto l’emissione della parcella non può che avvenire in ritardo, oltre i canonici 12 giorni stabiliti proprio dall’articolo 21, comma 1, che sarebbero scaduti il 4/01.

Per uscire dall’infelice situazione, la soluzione più semplice e corretta che il professionista può adottare è quella dell’emissione di una fattura differita, datata 23/12, da trasmettere allo Sdi entro il 15/01, riportante l’indicazione degli estremi della parcella proforma, che funge da “idonea documentazione” per giustificare l’emissione della fattura differita e che può anche essere allegata alla fattura insieme alla ricevuta del bonifico.

La «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate, fornisce alcune utili indicazioni circa l’utilizzo del Tipo Documento TD24. Tra queste, viene indicato che nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica va indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (risposta interpello n. 389 del 24 settembre 2019). È comunque consigliabile indicare in fattura la data dell’ultima operazione che si documenta.

La Guida precisa altresì, in relazione alla registrazione della fattura, che:

– il cedente/prestatore deve annotare la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;

– il cessionario/committente deve annotare la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

Lato software gestionali, stanno giungendo alle software house associate ad AssoSoftware specifiche richieste per segnalare il superamento dei 12 giorni ed eventualmente rendere automatica l’impostazione del Tipo Documento TD24, in luogo del TD01 o TD06, in tutti quei casi in cui, congiuntamente, ci siano le condizioni per farlo e la procedura di elaborazione rilevi l’eventuale superamento dei 12 giorni per la trasmissione della fattura allo SdI entro i termini di legge.

Si tratta di piccole applicazioni di “intelligenza artificiale”, utili tuttavia a evitare agli operatori errori altrimenti sanzionabili.