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di Roberto Bellini, direttore generale AssoSoftware

Nel corso di questi primi mesi del 2019 ci siamo occupati più volte come AssoSoftware di fattura elettronica dando indicazioni e consigli pratici agli operatori che dovevano predisporre il nuovo documento elettronico nelle varie casistiche.

A tal proposito abbiamo messo a disposizione un nuovo servizio di Faq, raggiungibile nel nostro sito web (www.assosoftware.it/faq ), periodicamente aggiornato con nuove domande e risposte.

Un tema frequente riguarda la fattura estera, emessa o ricevuta tra operatori economici B2B. Su questa problematica ci siamo limitati a suggerire, con una specifica Faq, la corretta formattazione dei campi anagrafici del committente, qualora fosse un soggetto estero (vedi «Fattura a cliente estero», sotto «Consigli per la corretta formattazione della fattura Xml»). In questa sede cerchiamo invece di chiarire più in generale quali potrebbero essere le varie ipotesi di trasmissione di fatture elettroniche tra operatori italiani e stranieri.

Per quanto riguarda l’emissione di una fattura verso cliente estero, lo stesso provvedimento dell’agenzia delle Entrate prevede che possa essere emessa, in modo facoltativo, anche in formato elettronico inserendo nel codice destinatario sette «X» e inviandola allo Sdi. In questo caso la fattura può essere esclusa dalla comunicazione delle operazioni trasfrontaliere (il cosiddetto esterometro). Se poi il cliente estero è anche collegato a un intermediario italiano accreditato allo Sdi può anche ricevere direttamente il documento che in tal caso riporterà il codice destinatario dello specifico hub.

Se la fattura estera è ricevuta in Italia, e quindi emessa da un operatore estero, non ci sono al momento indicazioni da parte della normativa nazionale sull’eventuale emissione elettronica secondo il formato FatturaPa che sarebbe in ogni caso facoltativa; tuttavia considerando gli attuali meccanismi e controlli da parte dello Sdi, riteniamo che anche l’operatore estero, servendosi di un intermediario accreditato, potrebbe ugualmente inviare la fattura allo Sdi per farla recapitare al suo cliente italiano. Di fatto lo Sdi è neutrale rispetto alla nazionalità delle controparti ed effettua regolarmente il suo servizio di “postino”.

Affinché la comunicazione della fattura avvenga è sufficiente che entrambi utilizzino uno dei canali di trasmissione previsti tramite un soggetto accreditato e che il documento riporti il codice destinatario corretto (ovvero che l’operatore nazionale abbia registrato il proprio codice destinatario nei servizi dell’agenzia delle Entrate).

Fattura elettronica negli appalti pubblici
Se poi una delle controparti è una pubblica amministrazione europea lo scenario introduce ulteriori variabili da considerare alla luce della direttiva 2014/55/Ue sulla fatturazione elettronica per gli appalti pubblici. Tale direttiva infatti stabilisce che una Pa europea non possa rifiutare una fattura elettronica creata secondo le regole dello standard europeo (la cosiddetta «Core invoice») , rispettando una delle due sintassi previste dalla norma Cen/Ts 16931-1:2017 (Ubl o Un/Cefact Cii). A tal proposito è di recente pubblicazione il provvedimento (protocollo 99370 del 18 aprile 2019) dell’Agenzia Entrate che ha introdotto la Cius italiana (Core invoice user specification) per gli operatori esteri che intendono inviare una fattura elettronica a una Pa italiana. In tale documento si esprimono quali sono le restrizioni che dovranno rispettare i documenti creati secondo una delle due sintassi standard per poter essere elaborati correttamente dallo Sdi, convertiti nel formato nazionale FatturaPa e inviati quindi alla Pa destinataria.

Le norme sopra citate stabiliscono, quindi, un obbligo per le Pubbliche amministrazioni dell’Unione europea e introducono invece una facoltà e un’opportunità per i fornitori delle medesime di inviare la fattura elettronica secondo il formato europeo nell’ambito degli appalti pubblici. Ma, per capire esattamente quali sono i vincoli a cui devono sottostare i fornitori di Pa Ue nell’emettere la fattura, bisogna far riferimento al Paese di destinazione del bene e servizio e sede della Pa.

Nell’ipotesi che si tratti di Pa italiana, come già trattato sopra, il fornitore potrebbe servirsi di un intermediario accreditato allo Sdi e inviare al medesimo la fattura elettronica nel formato nazionale Fattura Pa, in alternativa può utilizzare uno dei formati standard previsti dalla direttiva 55/Ue rispettando sempre le regole e le restrizioni della Cius-It. Si tratta pur sempre di una facoltà perché, come già detto, il fornitore estero non è obbligato alla fatturazione elettronica verso Pa italiane e può sempre inviare la fattura in forma analogica.

Se invece invertiamo i ruoli, il fornitore è nazionale e la Pa è stabilita in un Paese Comunitario, è opportuno verificare la normativa presente nello specifico Paese in merito alla Fatturazione elettronica. Da qui discenderà l’obbligo o la facoltà di utilizzare la fattura elettronica per tali operazioni intracomunitarie, fermo restando che in caso di fattura elettronica sarà sempre possibile utilizzare il formato standard europeo definito dalla direttiva 55/Ue secondo una delle due sintassi previste.

Le casistiche
In pratica possiamo prevedere le seguenti casistiche.
1) Il Paese ha introdotto un obbligo di fattura elettronica Pa esteso a tuti gli operatori anche esteri, di conseguenza il fornitore estero potrà:
•utilizzare il formato fattura elettronica previsto nel paese (per italia fatturapa);
•utilizzare il formato fattura elettronica standard europeo (direttiva 55/ue) secondo la cius del paese (se prevista).

2) Il Paese ha introdotto un obbligo di fattura elettronica Pa per i soli operatori residenti, di conseguenza il fornitore estero potrà:
•utilizzare il formato fattura elettronica previsto nel paese (per Italia FatturaPa);
•utilizzare il formato fattura elettronica standard europeo (direttiva 55/Ue) secondo la cius del paese (se prevista);
•utilizzare il formato analogico.

3) Il Paese non ha introdotto un obbligo di fattura elettronica Pa, di conseguenza il fornitore estero potrà:
•utilizzare il formato fattura elettronica standard europeo (direttiva 55/Ue) secondo la Cius del paese (se prevista);
•utilizzare il formato analogico.

Come si può ben vedere da questa sintesi, per la sola fattura elettronica Pa il percorso verso un sistema unico di fatturazione elettronica a livello europeo è ancora lungo, non basta definire standard unici di definizione e veicolazione dei dati, che pur rimane un passo determinante e la base di partenza, ma bisogna armonizzare la legislazione dei singoli Stati membri e in particolare anche le norme fiscali per evitare che vincoli e restrizioni (le famose «Cius») siano così diverse e gravose da vanificare lo sforzo fatto sulla definizione dello standard.