Fisco 30 10 18

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Tra le possibili novità per il prossimo anno, contenute nella proposta di legge sulle semplificazioni fiscali (atto Camera 1074) ve ne sono alcune di particolare interesse che riguardano il modello F24.

 

Tre sono le aree di intervento previste:
•l’estensione dell’utilizzo del modello F24 a nuove tipologie di imposte e tributi;
•l’introduzione di nuovi campi all’interno del modello F24, la cui compilazione permetterà a regime l’eliminazione del modello 770;
•l’eliminazione dell’efficacia giuridica del pagamento delle somme compensate con crediti inesistenti o non spettanti.

Per tutte e tre le fattispecie, saranno necessari interventi anche importanti sulle procedure informatiche, finalizzati a gestire in modo corretto – e il più possibile automatizzato – la compilazione del modello F24.

AssoSoftware, come di consueto, fornirà il necessario supporto alle aziende associate, attivandosi per la creazione appositi tavoli tecnici di lavoro con l’agenzia delle Entrate e con la Sogei, con l’obiettivo di trovare insieme le soluzioni tecniche per raggiungere la migliore integrazione e interoperabilità tra le procedure gestionali e i servizi informatici resi disponibili dall’amministrazione finanziaria. Di seguito una breve sintesi delle novità.

Estensione del modello F24 a nuove tipologie di imposte e tributi
La prima novità riguarda l’ampliamento dell’ambito operativo del versamento unitario previsto dall’articolo 17 del Dlgs 241 del 1997, comprese le conseguenti possibilità di compensazione, con l’estensione dell’utilizzo del modello F24:
■all’imposta sulle successioni e donazioni;
■all’imposta di registro;
■all’imposta ipotecaria e all’imposta catastale;
■alle tasse ipotecarie;
■all’imposta di bollo;
■ai tributi speciali e ai tributi locali, comprese le tariffe per la prestazione di servizi, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.

Le nuove disposizioni acquisteranno efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Sarà comunque necessaria l’emanazione di specifici provvedimenti da parte del direttore dell’agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con i quali saranno definite le modalità attuative e con cui sarà pubblicato il nuovo modello F24 contenente le nuove sezioni dedicate.

Risulterà, invece, un po’ più complessa la determinazione delle modalità attuative in relazione all’estensione del versamento unitario ai tributi locali, data la maggiore complessità delle “regolazioni finanziarie” tra gli enti che essa richiede, e che sarà demandata a un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge prevede – infine – anche la possibilità di individuare, con semplice decreto ministeriale, ulteriori versamenti che potranno essere effettuati mediante il modello F24.

Dal punto di vista informatico, questa disposizione comporta un adeguamento delle procedure di elaborazione della delega unica, che potrà essere più o meno importante a seconda che vengano introdotte o meno nuove sezioni all’interno del modello F24, ovvero altre tipologie di modello F24.

Modifiche al modello F24 finalizzate all’eliminazione del 770
A livello generale, uno degli obiettivi che si prefigge la proposta di legge è l’introduzione di semplificazioni dei modelli dichiarativi, finalizzate a sopprimere duplicazioni di dati e di informazioni già forniti dal contribuente per il periodo d’imposta interessato.
Tra queste vi è la soppressione del modello dichiarativo 770 “ex semplificato”, potendosi in alternativa acquisire – mediante integrazione del modello F24 – le informazioni relative al codice fiscale dei contribuenti che subiscono la ritenuta d’acconto.

L’incrocio dei dati contenuti nel modello F24, con le informazioni contenute ad esempio nella Certificazione Unica, permetterebbe così una completa verificabilità della correttezza dei versamenti effettuati, senza più la necessità di dover far ricorso al modello 770.

L’inserimento al suo interno del codice fiscale dei contribuenti che subiscono la ritenuta d’acconto, evidenzia – tuttavia – i limiti strutturali dell’attuale modello F24 di derivazione “cartacea”, che essendo composto di sezioni contenenti ciascuna poche righe, in molti casi richiederebbe la compilazione di centinaia e centinaia di pagine.
D’altra parte è noto a tutti quanto poco agevole sia la compilazione del modello F24 in relazione alle addizionali comunali, per le imprese che hanno centinaia ovvero migliaia di dipendenti, tanto che ultimamente si sta iniziando a pensare a soluzioni diverse e più semplici.

Un’altra limitazione strutturale dell’attuale modello F24 di derivazione “cartacea”, resa molto evidente in questi ultimi anni soprattutto in ambito Paghe, in particolare in relazione al codice tributo 1655, è l’esposizione separata dei debiti e dei crediti, che vanno indicati in righi diversi e non abbinabili in nessun modo, per cui non vi è mai l’evidenza esatta di quelli che sono i tributi a debito con cui è stato è stato utilizzato un credito in compensazione, all’interno del medesimo F24.

Sarà quindi quantomeno da valutare l’ipotesi di modificare l’attuale struttura del modello F24, per renderlo più semplice da compilare e da elaborare anche per le procedure informatiche, rispetto a quanto avviene ora.
Mancata efficacia giuridica del pagamento delle somme compensate con crediti inesistenti o non spettanti

La proposta di legge infine prevede – al fine di rafforzare il contrasto alle indebite compensazioni e all’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti – che in tali casi non si perfezioni l’efficacia giuridica del pagamento delle somme compensate.
La misura in qualche modo si sovrappone e si aggiunge a quelle introdotte recentemente, quali il blocco dei modelli F24 telematici, l’aggravamento delle sanzioni e la richiesta del visto di conformità, ma in più rende giuridicamente “non adempiuta” l’obbligazione tributaria.

Questa disposizione di per sé non comporta un adeguamento puntuale delle procedure informatiche di elaborazione della delega unica, che però dovranno essere sempre più integrate con il cassetto fiscale del contribuente, al fine di verificare la reale esistenza del credito che si intende utilizzare.

Circa la spettanza del credito – qualora questo dovesse derivare da dichiarazione infedele o inesatta – poco si può fare a livello informatico. Tuttavia sono sicuramente ipotizzabili automatismi specifici che, nel caso -ad esempio – di presentazione di una dichiarazione integrativa che comporti una riduzione del credito, riescano a individuare i debiti compensati con la quota parte ridotta di tale credito e ne permettano il ravvedimento in modalità rapida e agevole.

Le conclusioni
Gli applicativi gestionali di elaborazione della delega unica sono molto utilizzati dagli operatori, vista la complessità delle operazioni legate all’effettuazione dei versamenti.
Il tema delle compensazioni è poi particolarmente delicato, in quanto – come già sopra evidenziato – l’utilizzo anche involontario di un credito inesistente o non spettante, può comportare rischi non irrilevanti a livello sanzionatorio.

Come AssoSoftware faremo tutto quanto necessario – fornendo il supporto tecnico e dando il nostro contributo con i nostri suggerimenti – affinché sia possibile addivenire a una modulistica più semplice ed efficace rispetto a quella attuale, che permetta da una parte una maggiore facilità di produzione delle deleghe e dall’altra una migliore consultabilità e controllabilità delle stesse, senza perdere di vista il tema compensazioni, laddove le procedure informatiche possono dare il loro contributo nella verifica preventiva dei requisiti di spettanza del credito, evitando in molti casi gli effetti spiacevoli delle sanzioni.