Fisco 14 11 17

di Fabio Giordano – Comitato Tecnico Assosoftware

 

La scorsa settimana abbiamo provato, come AssoSoftware, a fare qualche considerazione preliminare su quelli che potranno essere nei prossimi anni, per le imprese e soprattutto per i professionisti, gli effetti connessi all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Tale obbligo – in vigore dal 1° gennaio 2019, termine che viene anticipato al 1° luglio 2018 per alcune tipologie di operazioni – è stabilito dall’articolo 77 del disegno di legge di Bilancio 2018 presentato al Senato , che riforma profondamente il Dlgs 127/2015 .

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che l’Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga al fine di introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese (che rappresentano un quinto dei soggetti Iva), a fini di lotta a frodi ed evasioni fiscali, di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

L’obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) offre all’amministrazione fiscale la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l’Iva dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute. Inoltre è possibile produrre anche una spinta al pagamento elettronico di tali fatture, aumentando ancor di più la trasparenza.

Il monitoraggio
AssoSoftware sta facendo un monitoraggio e uno studio attento di ciò che sta accadendo e di quelli che saranno i possibili futuri scenari. Anche perché ciò è assolutamente necessario per supportare adeguatamente le software house associate, affinché queste possano essere in grado di aggiornare tempestivamente le proprie procedure alle mutate esigenze operative. Di seguito proviamo a esaminare per macro-punti il disegno di legge, attualmente ancora in piena fase di discussione parlamentare, con l’intento di non tralasciare nessuno degli elementi fondamentali in esso contenuti (in calce a ciascun punto proviamo poi a dare una spiegazione sintetica circa quello che cambia)

Le modifiche in arrivo
All’articolo 1, comma 1, il secondo periodo è soppresso. I nuovi obblighi rendono superati i vecchi strumenti di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture che erano stati messi a disposizione per rendere meno oneroso l’adempimento ad alcune categorie di soggetti.

All’articolo 1, comma 2, modificato il primo periodo. Due le novità. La prima è che per legge viene ora consentito all’agenzia delle Entrate l’utilizzo completo della fattura elettronica trasmessa tramite il Sdi anche ai fini fiscali: finora potevano invece solo essere estratti i dati delle fatture trasmesse tramite il Sdi esclusivamente ai fini della compilazione dei dati fatture, in relazione alle fatture B2B e B2G (Pa). La seconda è l’estensione degli obblighi anche ai soggetti non residenti, con stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia.

L’articolo 1, comma 3 (ex opzione quinquennale) è sostituito integralmente. È forse la novità più interessante. La norma stabilisce un obbligo perentorio di emissione delle fatture elettroniche per tutti i soggetti passivi Iva e ne veicola la trasmissione e la ricezione tramite il Sdi. Lascia fuori dall’obbligo alcune categorie di soggetti più piccoli che aderiscono al regime dei minimi e al forfettario.

All’articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-bis. Viene imposto un nuovo obbligo di trasmissione mensile dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi transfrontalieri, per i quali non sia stata emessa bolletta doganale entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

L’articolo 1, comma 4, è soppresso. Si trattava delle regole tecniche che dovevano essere emanate con Provvedimento, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni.

All’articolo 1, comma 5, aggiunto il riferimento del nuovo comma 3-bis. I controlli a distanza saranno effettuati non solo sulla base fatture elettroniche trasmesse tramite il Sdi (comma 3), ma anche sulla base delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere di cui al punto precedente (comma 3-bis).

L’articolo 1, comma 6 (sanzioni relative all’ex opzione quinquennale), è sostituito integralmente. A supporto del comma 3, che già in modo perentorio prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, il comma 6 stabilisce addirittura la “mancata emissione” della fattura qualora non si siano osservate le relative indicazioni. Con tutte le conseguenze del caso, sia a livello fiscale, che civilistico e penale.

All’articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il comma 6-bis. Viene previsto che gli obblighi di conservazione elettronica siano automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sdi. Come di consueto, non potrà mancare il provvedimento attuativo, tramite il quale conosceremo regole operative e specifiche tecniche di trasmissione.

L’articolo 3 (in precedenza rubricato «Incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi»), è integralmente sostituito dal nuovo articolo 3 rubricato «Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti». Riduzione dei termini di decadenza Iva e Redditi di due anni se si garantisce la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (già prevista dalla lettera d), del comma 1, dell’articolo 3 previgente) relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Ma non per tutti, essendone esclusi commercianti al minuto che emettono corrispettivi, salvo che non optino per la trasmissione telematica degli stessi.

L’articolo 4 (in precedenza rubricato «Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti»), è integralmente sostituito dal nuovo articolo 4 («Semplificazioni amministrative e contabili»). Viene previsto che l’agenzia delle Entrate metta a disposizione delle imprese in contabilità semplificata e dei professionisti gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva, una bozza di dichiarazione annuale dell’Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati nonché le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l’ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. È evidente l’intento del legislatore di passare – seppur gradualmente – da un sistema di autoliquidazione delle imposte, alla centralizzazione della determinazione imposte. Grazie ai dati inviati l’agenzia delle Entrate sarà in grado di predisporre, per ciascun contribuente, la liquidazione Iva, la dichiarazione dei Redditi, gli F24 dei versamenti. E verrà anche meno, in alcuni casi, l’obbligo di tenuta dei registri Iva delle vendite e degli acquisti. A un successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate è rimessa l’emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per attuare la nuova previsione normativa.

L’articolo 5 è soppresso. Tale articolo (in precedenza rubricato «Cessazione degli effetti premiali»), viene abrogato in quanto riferito a commi oramai superati.

All’articolo 11 del Dlgs 471/1997, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il comma 2-quater. La legge di bilancio 2018 si occupa anche di “allineare” l’aspetto sanzionatorio in relazione al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (articolo 1, comma 3-bis, sopra illustrato), con la previsione di una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di mille euro per ciascun trimestre.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l’articolo 21 del Dl 78/2010 è abrogato. Nello stabilire la decorrenza delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2019 (con le eccezioni più avanti indicate), viene abrogata anche la norma che prevedeva l’invio dei dati fatture per obbligo, in virtù dell’articolo 4 del Dl 193/2016 .

Al fine di garantire un periodo di sperimentazione adeguato, viene previsto l’anticipo al 1° luglio 2018 dell’obbligo per alcune tipologie di prestazioni, senza peraltro che siano stabiliti limiti dimensionali dei soggetti obbligati. In particolare vengono stabiliti:
■l’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Sul punto va precisato che, a decorrere dal 1° luglio 2018 è altresì obbligatoria, per le medesime operazioni, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (per effetto dell’articolo 2, comma 1-bis);
■l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. In questo caso l’ambito soggettivo potrebbe essere tale da includere una molteplicità di soggetti nel caso non ne vengano stabiliti anche i limiti dimensionali.

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