Fisco 16 11 21

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Il 1° luglio 2021 sono entrati in vigore, anche in Italia, i regimi Iva Oss (One stop shop) e Ioss (Import one stop shop), che operano all’interno di un sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell’Iva per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza.

 

Permangono aperti molti dubbi interpretativi, che le software house associate ad AssoSoftware hanno individuato e raccolto grazie al confronto serrato e costante con i propri clienti.

In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte delle Entrate, AssoSoftware ha dovuto anticipare i tempi e fornire alle software house associate le necessarie linee guida per sviluppare i software gestionali.

Le principali indicazioni fornite da AssoSoftware sono contenute nella Faq del 22 ottobre 2021 «Chiarimenti sulle operazioni Oss/Ioss» e riguardano le modalità di compilazione della fattura elettronica, che molti operatori continueranno comunque a predisporre nonostante essa sia diventata facoltativa (si veda l’articolo di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce).

Tale Faq affronta, inoltre, il tema dell’inserimento di tali operazioni nelle comunicazioni operazioni transfrontaliere (esterometro) e nel modello Intrastat, oltre che l’assoggettamento delle stesse all’imposta di bollo.

In merito alla compilazione della fattura elettronica, AssoSoftware suggerisce di indicare il solo imponibile, con la natura N7 che richiama proprio l’articolo 74-sexies del Dpr 633/1972.

L’Iva unionale e la relativa aliquota potrebbero essere esposte solo nella descrizione del rigo o in alternativa all’interno dell’elemento «AltriDatiGestionali», quindi senza effetti sui dati della fattura soggetti a elaborazione da parte dello Sdi.

In subordine, come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’Iva, si potrebbe indicare l’Iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N2.2.

Invece il totale fattura contenuto nell’elemento «ImportoTotaleDocumento» potrebbe essere esposto indifferentemente al lordo o al netto dell’Iva, poiché tale campo non è soggetto ai controlli da parte dello Sdi.

Il vantaggio di avere l’indicazione del solo imponibile tra i dati elaborabili della fattura è anche quello di poter utilizzare l’elaborazione automatica già attualmente in essere delle fatture attive e la registrazione del ricavo sul libro giornale da parte dei software gestionali.Invece, l’indicazione dell’Iva unionale in una delle modalità non elaborabili dal SdI sopra indicate, potrebbe consentire l’acquisizione della stessa da parte dei software gestionali, al fine di predisporre specifici elaborati propedeutici alla redazione delle dichiarazioni Oss e Ioss.

In merito alla trasmissione dell’esterometro – che tra l’altro sarà soppresso dal 2022 – e degli elenchi Intrastat, AssoSoftware ritiene che le vendite a distanza transfrontaliere non ricadano tra le operazioni da comunicare. Si tratta, infatti, di operazioni per le quali non è previsto alcun obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva e l’eventuale emissione facoltativa della fattura non dovrebbe essere comunque comportare un obbligo in tal senso. Peraltro, laddove la fattura fosse emessa facoltativamente, l’obbligo della trasmissione dei dati transfrontalieri sarebbe automaticamente assolto proprio dalla fattura elettronica medesima.

Per gli elenchi Intrastat, invece, essi rispondono all’obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi Iva. Pertanto AssoSoftware ritiene che non vi siano i presupposti per vederne esteso il perimetro.

Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo, AssoSoftware ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, anche in questo caso non vi siano i presupposti per l’assoggettamento a bollo.

Chiaramente le indicazioni dell’associazione non sono vincolanti per le aziende associate, ma hanno l’obiettivo di assisterle nella predisposizione degli strumenti software e di cercare di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

Si ricorda, infine, che al momento, a differenza di quanto accade per quasi tutti i modelli dichiarativi Iva e fiscali, risulta possibile compilare le dichiarazioni Oss/Ioss esclusivamente tramite il portale web delle Entrate.

Gli operatori, che utilizzano i software gestionali, stanno richiedendo alle software house se e quando sarà attivata la funzione standard di acquisizione telematica delle dichiarazioni predisposte dai gestionali, stante che a oggi l’unica soluzione possibile per gli stessi è quella di ridigitare manualmente tutti i dati elaborati dai software, con notevoli rischi di errore.

Sul punto AssoSoftware auspica una risposta positiva da parte dell’Agenzia e una rapida implementazione delle funzioni di acquisizione da parte della Sogei.