La circolare 8/E ha chiarito i termini (anticipati) di presentazione dell’anno prossimo, ma non quelli di approvazione della modulistica da parte delle Entrate
La circolare 8/E/2024 ha definitivamente chiarito quelli che saranno i termini di presentazione dei modelli fiscali 2024 relativi al periodo d’imposta 2023 da parte dei contribuenti, fornendo anche indicazione di quelli che saranno i termini (anticipati) di presentazione della modulistica 2025.
La circolare non fa invece menzione dei termini di approvazione della modulistica 2025 da parte delle Entrate, che dovrebbero rimanere invariati rispetto a quelli di quest’anno. Termini che, tuttavia, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 11 del Dl 73/2022, lo scorso anno erano già stati posticipati alla fine del mese febbraio per i modelli 730 e 770, per quelli di dichiarazione dei redditi e Irap, nonché per la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il posticipo dei termini di approvazione della modulistica, unito all’anticipo dei termini di presentazione, ha di fatto creato una sorta di cortocircuito temporale, in cui le software house associate ad AssoSoftware si trovano ad avere tempi sempre più compressi per sviluppare le procedure, così come “a cascata” gli intermediari fiscali per redigere i modelli dichiarativi.
Le indicazioni fornite dalla circolare
L’articolo 38, comma 1, del Dlgs 13/2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, fissa i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap:
- al 15 ottobre 2024 per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al 15° giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
L’articolo 38, comma 2, del Dlgs 13/2024, invece, per il successivo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, fissa i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap 2025:
- dal 15 aprile 2025 al 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
L’articolo 11, comma 3, del Dlgs 1/2024 fissa infine, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap:
- dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Rimangono invece invariati i termini di presentazione previgenti, anche qualora ricadano nel 2024, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023, per le quali va utilizzata la “vecchia” modulistica 2023.
Per quanto concerne i nuovi termini di presentazione del modello 770 di dichiarazione dei sostituti d’imposta, essi sono fissati:
- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile 2025 al 31 ottobre 2025;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Un’ultima notazione importante è che dal prossimo anno viene stabilita anche la data a partire dalla quale risulterà possibile effettuare la trasmissione telematica dei modelli dichiarativi, data che diventerà significativa nel caso in cui si renderà necessario per il contribuente utilizzare in compensazione gli eventuali crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps (articolo 1, comma 97, della legge 213/2023), possibilità concessa solo a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata presso l’Inps.
Le software house, che per il rilascio delle procedure avevano finora fatto riferimento solo alla data di termine della trasmissione, lasciando comunque ai propri clienti un ampio lasso di tempo per espletare l’adempimento, si troveranno quindi dal prossimo anno a dover anticipare ulteriormente il rilascio delle procedure per consentire a coloro che hanno necessità di utilizzare i crediti contributivi in compensazione, di trasmettere i modelli dichiarativi già dal primo giorno di apertura del canale di trasmissione.