di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Modifiche importanti per il modello di dichiarazione Iva 2018, che recepisce le novità della comunicazione liquidazioni periodiche Iva, in particolare in relazione alle mutate modalità di verifica e di accertamento messe in atto dall’agenzia delle Entrate, proprio con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione della suddetta Comunicazione trimestrale.
È quanto è emerso daun convegno, organizzato da AssoSoftware, dal titolo le novità 2018 e gli impatti sullo sviluppo dei software, che si è tenuto a Bologna il 28 e il 29 novembre scorsi . Nel corso delle sessioni di lavoro dedicate alle novità fiscali sono intervenuti anche esponenti dell’amministrazione finanziaria che hanno fornito ampia disamina circa gli adeguamenti alla modulistica della dichiarazione Iva 2018 che l’agenzia delle Entrate sta apportando proprio in questi giorni.
Ricordiamo che l’evento era anche accreditato presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e presso l’Ordine degli avvocati di Bologna.
Di seguito una breve disamina delle novità, con riferimento agli atti del Convegno.
Le principali novità del modello
In premessa va ricordato che i termini di presentazione del modello 2018 sono compresi tra il 1° febbraio 2018 e il 30 aprile 2018, essendo venuta meno l’esigenza – come lo scorso anno – di anticipare il termine di trasmissione della dichiarazione Iva a febbraio per esigenze comunitarie. I dati per la Comunità europea verranno infatti acquisiti aggregando le quattro comunicazioni Iva trimestrali 2017, l’ultima delle quali va infatti trasmessa entro il 28 febbraio 2018.
Per quanto riguarda i versamenti, vengono confermate a livello di istruzioni la modalità già ufficializzate lo scorso anno, nel quale la dichiarazione Iva era fuoriuscita dal modello Unico:
• versamento in unica soluzione entro il 16 marzo oppure a rate maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
• versamento in unica soluzione entro il 30 giugno (o 30 luglio) con la maggiorazione dello 0,40% (sulla parte del debito non compensato, con i crediti riportati in F24) per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure a rate dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È importante anche la precisazione che il differimento al 30 giugno è consentito anche ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
A livello di modello e di istruzioni le novità principali sono le seguenti.
• Quadro VE: esteso l’ambito di applicazione dello “split payment” che dal 1/7/2017 riguarda anche le operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti diversi dalla PA.
Pertanto lato attivo è stata modificata la dicitura del rigo VE38 e le relative istruzioni, mentre lato passivo è stato inserito il rigo VJ19 per distinguere gli acquisti effettuati dai soggetti di cui al comma 1 (che confluiscono in VJ18) da quelli effettuati dai soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter (che confluiscono in VJ19).
• Quadri VF e VJ: a seguito della soppressione, a partire dal 1/1/2017, della disciplina riguardante gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, per i quali debitore d’imposta era l’acquirente soggetto Iva, nel rigo VF19 non devono essere più compresi detti acquisti, ed è stato quindi eliminato il rigo VJ12.
• Modificate le modalità di assolvimento dell’Iva in caso di estrazione di beni dai depositi Iva (articolo 50-bis, del Dl 331/1993). Pertanto, nel rigo VJ2 vanno indicate le operazioni di estrazione diverse da quelle per le quali l’imposta è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all’estrazione.
• Modificato il quadro VH, sezione 1, per coordinarne l’utilizzo da parte dell’Agenzia con le comunicazioni Iva periodiche. Si tratta, probabilmente, della modifica più importante della modulistica, sulla quale ci soffermeremo più avanti.
• Modifiche importanti al quadro VL, in particolare per adeguarlo alla nuova logica compilativa del quadro VH, con adeguamenti anche sui righi relativi al versamento dell’Iva auto UE (VH sezione II).
• Rinnovato anche il quadro VX. In particolare introdotto nel rigo VX3 il nuovo codice 12 per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del Dgs 127/2015 (trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute) e la nuova causale 9 per l’erogazione prioritaria rimborso in relazione ai medesimi soggetti. Infine prevista, la nuova causale 5 “esonero garanzia” da indicare qualora il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’agenzia delle Entrate di cui all’articolo 4, comma 1, del Dlgs 127/2015.
• Sempre in relazione al quadro VX, ridotto a 5mila euro l’importo al di sopra del quale è necessario il visto di conformità in dichiarazione (o la sottoscrizione dell’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile) per l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale. Inoltre, il momento a partire dal quale è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva annuale in misura superiore a 5mila euro è stato anticipato al decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Inserito il rigo VO26 per le imprese minori che comunicano l’opzione per avvalersi della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
• Ristrutturata l’intera modulistica per quanto riguarda la compilazione per le società che aderiscono all’Iva di Gruppo. In particolare modificata la compilazione del rigo VK1, soppresso il rigo VK2 e aggiunto il rigo VK28 per l’indicazione dell’acconto Iva. Inoltre l’Iva a debito o a credito derivante dal conguaglio annuale delle società partecipanti alla liquidazione Iva di Gruppo per l’intero anno, trasferita al gruppo, non va più esposta nei righi VX1 e VX2, ma nei nuovi righi VX7 e VX8. Chiaramente tutti gli altri quadri che vengono utilizzati nella liquidazione vera e propria dell’Iva di Gruppo (VS/VV/VW) sono stati allineati alle novità dei quadri VH e VL.
Quadro VH, e comunicazione liquidazione periodica Iva
Come anticipato, la novità più rilevante del modello Iva 2018 riguarda il quadro VH sezione I, che è stato completamente ridisegnato al fine di coordinarne l’utilizzo da parte dell’agenzia delle Entrate con le comunicazioni liquidazioni periodiche Iva. In particolare la modulistica precedente prevedeva l’indicazione dell’imposta realmente versata in liquidazione, consentendo al contribuente di “conguagliare” in dichiarazione annuale Iva, per effetto del ricalcalo generale dell’imposta.
Tale modalità di compilazione non era, tuttavia, più compatibile con le nuove modalità di accertamento che prevedono la verifica dei versamenti effettuati con l’importo dovuto indicato in ciascuna comunicazione liquidazione periodica Iva e il recupero degli stessi già durante l’anno. Se si fosse mantenuta la vecchia modulistica si avrebbe avuto l’effetto di un doppio recupero, in quanto in dichiarazione annuale Iva si sarebbe nuovamente recuperato il medesimo importo già accertato durante l’anno.
Ne consegue che la nuova modulistica prevede la compilazione del quadro VH sezione I solo nel caso in cui l’importo originariamente dichiarato nella Comunicazione non fosse corretto, con l’indicazione dell’importo corretto “dovuto” e non di quello “versato”. Difatti il quadro VH è stato rinominato in «Variazioni delle comunicazioni periodiche e versamenti immatricolazione auto Ue».
Circa le modalità con cui è possibile sanare o correggere errori commessi nella compilazione della comunicazioni liquidazioni periodiche Iva, si ricorda che è possibile fare riferimento alla risoluzione dell’agenzia delle Entrate 104 /E/2017 dal titolo «Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva. – Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471 del 18 dicembre 1997 – Articolo 13 del Dlgs 472 del 18 dicembre 1997», che fornisce molte utili indicazioni operative.
Le software house, data l’entità importante delle modifiche della nuova modulistica Iva, stanno già analizzando le novità, per essere pronte con i propri rilasci entro i primissimi giorni di febbraio 2018.
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