di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

 

Ricevere risposte tempestive e ufficiali – seppure riguardanti esclusivamente aspetti operativi di un adempimento complesso e sicuramente tra i meno graditi come quello dell’invio «Dati fatture» – fa comunque piacere.

 

Con inusitata quanto apprezzabile celerità l’agenzia delle Entrate ha risposto ufficialmente, con la risoluzione 87/E/2017, a molte delle domande poste da Assosoftware, in relazione ai primi dubbi sorti in fase di realizzazione delle nuove procedure informatiche di trasmissione dei Dati Fattura e che in parte avevamo anticipato in questa sede (si veda l’articolo pubblicato in questa stessa rubrica il 30 maggio 2017 «Fatture, invio dei dati in cerca di riduzioni»).
Va comunque precisato che alcune delle indicazioni fornite dalla risoluzione richiedono anche interventi al sistema di controllo e accettazione dell’Agenzia che al momento attuale rifiuterebbe siffatte operazioni.
Un riconoscimento al lavoro di Assosoftware (e delle altre controparti), che l’agenzia delle Entrate ha anche ufficializzato all’interno della risoluzione, laddove nel secondo capoverso ha sottolineato che «a seguito di puntuali quesiti pervenuti dai dottori commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware (Associazione delle software house) e da altre associazioni di categoria, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in forma di risposta ai predetti quesiti».

L’adempimento in sintesi
Per comprendere meglio il contesto, va comunque ricordato che:
■l’invio «Dati fatture» interessa le fatture passive annotate sui registri Iva nel primo semestre 2017 (a nulla rilevando la data di emissione del documento) e le fatture attive emesse nel medesimo periodo (in questo caso è irrilevante l’avvenuta registrazione) con una sola eccezione legata agli autotrasportatori, come vedremo più avanti;
■vengono meno i casi di esonero di invio per alcune fatture (come avveniva per il vecchio Spesometro fino al 2016), con la sola eccezione delle fatture elettroniche B2B e di quelle alla Pa, che possono comunque essere incluse nei flussi, come chiarito espressamente dalla circolare 1/E/2017. Non vanno invece inviati i documenti che non rivestono la qualifica di “fattura” (semplificando molto, possiamo dire “quelli che si registrano senza il cliente o il fornitore”);
■i dati da trasmettere, per ciascuna fattura, sono tutti quelli anagrafici (denominazione, indirizzo, ecc…) del cliente e del fornitore (ed eventualmente quelli del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione) e del riepilogo Iva della fattura. Non vanno trasmessi i dati di corpo della fattura, in quanto non necessari essendo questo adempimento finalizzato esclusivamente a creare la base dati per le attività di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate;
■a livello di flussi, abbiamo uno o più file Xml per le fatture passive e uno o più file per le fatture attive, necessariamente separati. Ciascun file Xml contiene – per esempio per le fatture attive – i dati del cedente (fornitore), in relazione a questo fino a 1.000 cessionari (clienti), e per ciascun cessionario fino a 1.000 fatture. Questo significa, di fatto, che per determinare la “capienza” di ciascun file Xml si deve far riferimento al numero di cessionari (clienti), il tutto chiaramente riferito al semestre di invio. Stesse regole valgono anche per le fatture passive;
■i flussi Xml, sia per le fatture attive che per quelle passive, possono essere molteplici (estremizzando, anche un file per fattura!) in quanto in sede di accoglimento i dati vengono “accodati”;
■per quanto riguarda le ricevute, vigono le medesime regole già conosciute per la comunicazione liquidazioni periodiche Iva, quindi un file di ricevuta per ciascun file Xml inviato, con necessità di fare puntamento sulla singola fattura ivi contenuta nel caso fosse necessaria la rettifica o la cancellazione successiva della stessa.

Le risposte dell’Agenzia
Come spesso accade, tuttavia, alcune delle risposte fornite nella risoluzione hanno a loro volta generato ulteriori dubbi, cui però in molti casi occorrerà trovare soluzione in autonomia, ricorrendo agli schemi interpretativi a disposizione degli esperti.
Proviamo quindi a esaminare, una a una tutte le risposte fornite, integrando alcune di esse con le ulteriori considerazioni che è possibile fare in questa fase dei lavori. Per comodità di raffronto, riportiamo il titolo esatto di ciascun quesito e risposta, contenuti nella citata risoluzione.

1) Integrazione e rettifica della comunicazione
Viene confermato che è possibile integrare e rettificare la comunicazione “Dati Fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso all’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Purtroppo la risoluzione non fornisce ulteriori specifiche in merito. A livello operativo segnaliamo che è di fatto possibile:
■rettificare o annullare una singola fattura, inviando un nuovo flusso Xml, di rettifica o di annullamento di una sola fattura per volta (per rettificare più fatture occorre inviare più flussi Xml);
■annullare un intero flusso Xml, inviando un flusso Xml di annullamento di un precedente flusso.

2) Invio comunicazione per «competenza»
Il titolo di questa risposta non deve trarre in inganno. Viene di fatto confermato quello che già si sapeva, ovvero che le fatture emesse contenute nel flusso Xml devono riportare una data rientrante nel primo semestre di riferimento (dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017), mentre per le fatture ricevute la “competenza” è riferita alla data di registrazione del documento.

3) Fatture emesse da «autotrasportatori»
Con questa risposta l’agenzia delle Entrate introduce una “pericolosa” eccezione alla regola generale. Infatti per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la data da prendere a riferimento è quella di registrazione e non quella di emissione. Tuttavia ciò comporta due conseguenze:
■la prima riguarda il fatto che in fase di accoglimento del flusso Xml per tali fatture nella ricevuta verrà segnalata “per motivi meramente tecnici” l’incompatibilità della data di emissione con il semestre di riferimento, in pratica una sorta di segnalazione (*);
■la seconda riguarda la possibile “estendibilità” di questa interpretazione anche ad altre fattispecie di differimento, quali per esempio quelle relative alle agenzie di viaggio che a questo punto dovrebbe essere pacifica, almeno come facoltà.

4) Bollette doganali
Sono l’unica tipologia di documento che deve essere inviato, pur non essendo di fatto una fattura. Poiché fino a ora le bollette doganali sono state quasi sempre annotate sul registro acquisti senza l’indicazione del fornitore, per il solo 2017 l’agenzia delle Entrate consente di effettuare l’invio anche senza i dati del fornitore, indicando nel flusso Xml, nell’elemento informativo \ la stringa «OO» e nell’elemento \ una sequenza di undici «9». Chiaramente ci penseranno i software!

5) Variazione dati anagrafici del soggetto mittente e dei clienti e fornitori
Confermate due importanti richieste di Assosoftware:
■la prima riguarda la possibilità di riportare i dati anagrafici del cliente o del fornitore una sola volta nel flusso, con l’indicazione dei più recenti qualora vi siano state una o più variazioni degli stessi in corso d’anno;
■la seconda riguarda la possibilità, qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla Sede delle controparti, di non riportare i relativi elementi informativi (che verranno valorizzati dalle procedure con la stringa “Dato assente”), pur permanendo l’obbligo di indicare la Partita Iva e/o il Codice Fiscale (ovvero Nome, Cognome o Denominazione per le controparti non italiane). Chiaramente si tratta di una facoltà, sempre fruibile.

6) Fatture acquisto fuori campo Iva (ex articolo 74 del Dpr 633/72)
Confermate le indicazioni già riportate nella circolare 1/E/2017, per le fatture di acquisto fuori campo Iva ex articolo 74, del Dpr 633/1972, che qualora registrate devono essere trasmesse con natura “N2”.

7) Corretta valorizzazione dell’informazione «Tipo Documento»
Le specifiche tecniche prevedono, per gli acquisti intracomunitari, l’indicazione nell’elemento “Tipo Documento” dei valori “TD10” (per i beni) e “TD11” (per i servizi).
Con l’occasione l’agenzia delle Entrate ha chiarito che:
■per quanto riguarda le fatture “miste”, occorre far riferimento al criterio di prevalenza, con riferimento all’importo maggiore tra beni e servizi;
■per quanto riguarda le note di variazione, occorre impostare l’elemento con l’unico valore “TD04”, non essendovi in questo caso analoga distinzione. Sul punto va però segnalato che i controlli dell’Agenzia non sono ancora aggiornati e non si sa ancora quando lo saranno.

8) Fatture «cointestate»
Drastica semplificazione per le fatture “cointestate”, è stato infatti precisato che. la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” va effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

9) Operazioni di esportazione in «regime del margine»
Confermato che le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con natura “N3”. La risposta è peraltro del tutto condivisibile, essendo tali operazioni di fatto fuoriuscite dal regime margine.

10) Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari
Va premesso che per le fatture di acquisto intracomunitarie, così come per gli acquisti in reverse charge, va comunicata la sola fattura di acquisto e non anche la “cessione compensativa” (ancorché si sia nel caso di autofattura e non di integrazione). Detto questo la risoluzione precisa ulteriormente, con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n.331/1993, che non vengono integrati con l’Iva, che occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.

11) Codice «Natura» da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato
Precisato che, per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio) e di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 (regime forfettario), va indicato il codice natura “N2”.

Nelle prossime settimane torneremo nuovamente sull’argomento in riferimento alle nuove criticità che sicuramente via via emergeranno, che immaginiamo saranno in gran parte collegate alle fasi di predisposizione dei flussi Xml, di firma e di trasmissione telematica degli stessi, con riferimento in particolare agli annullamenti e alle rettifiche.

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