Il provvedimento 143350/2022 delle Entrate ha definito i benefici premiali (previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017) di cui potranno fruire i contribuenti ai quali si applicano gli Isa relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, qualora riescano a ottenere un punteggio sufficientemente elevato (si veda il precedente articolo «Regime premiale Isa, esclusione dalle società di comodo solo con il 9»).
Le software house, supportate da AssoSoftware, hanno dovuto come di consueto analizzare tutti gli aspetti connessi alle funzionalità gestite dalle proprie procedure ed effettuare gli interventi necessari anche per l’anno di imposta 2021, sia lato dichiarazioni Iva e Redditi, sia per la delega F24.
Proviamo a fornire un estratto dei benefici e, a seguire, delle relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione (comma 11, lettera a)
«a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive»
2.1 L’esonero per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50mila euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2022,
b) 20mila euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2021, è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2021.
2.2. L’esonero, in relazione ai crediti infrannuali di importo non superiore a 50mila euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
2.3 I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità medio, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, almeno pari a 8,5.
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi (comma 11, lettera b)
«b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui»
3.1 L’esonero sulla richiesta di rimborso del credito Iva è riconosciuto ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
3.2 L’esonero sulla richiesta di rimborso del credito infrannuale Iva, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
Esclusione dall’applicazione delle società non operative (articolo 11, comma c)
«c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl 138/2011»
4.1 L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta per il periodo d’imposta 2021:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2021;
b) ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità medio, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, almeno pari a 9.
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (comma 11, lettera d)
«d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972»
4.2 L’esclusione è riconosciuta per il periodo d’imposta 2021:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021;
b) ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità medio, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, almeno pari a 9.
Anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (comma 11, lettera e)
«e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972»
4.3 I termini di decadenza sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (comma 11, lettera f)
«f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato».
4.4 L’esclusione, con riferimento al periodo d’imposta 2021, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità medio, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, almeno pari a 9.
Il provvedimento stabilisce, infine, che i contribuenti che conseguono sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono accedere ai benefici premiali se applicano gli Isa ad entrambe le categorie reddituali, superandone i limiti di cui ai punti precedenti.