Manca ancora più di un anno e il tutto sarà preceduto da un’ampia fase di sperimentazione che coinvolgerà i sostituti di imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque.

Tuttavia, è già ora possibile fare qualche riflessione sulla disposizione contenuta nell’articolo 16 del decreto Adempimenti (trasmesso alle Camere per i pareri delle commissioni) rubricato «Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta».

Cosa stabilisce la nuova norma

Il comma 1 prevede che «al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta …omissis… i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate di cui al comma 7». A seguire il comma 2 stabilisce che «le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta».

Dunque, l’obbligo dichiarativo, finora assolto con la presentazione del modello 770 quadri ST e SV, dal 2025 potrà essere sostituito con la trasmissione – effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate – del modello F24, integrato con l’occasione delle medesime informazioni già contenute nei quadri del modello 770, ovvero di ulteriori altri dati (si veda anche il precedente articolo «Possibile comunicare mensilmente le ritenute fiscali operate e i crediti»).

Quindi è presumibile che la nuova sezione del modello F24 conterrà perlomeno gli attuali campi 2-Ritenute operate e 10 Note, ma potrebbe altresì contenere il campo 6 Crediti di imposta utilizzati a scomputo o ancora altri campi previsti da un apposito provvedimento.

L’effetto curioso, ad esempio, è che un sostituto d’imposta che abbia operato le ritenute, ma non le abbia versate, possa essere comunque obbligato a comunicarlo immediatamente, compilando di fatto un F24 a zero. Si tratterebbe, però, di un particolare F24 a zero per effetto di un obbligo dichiarativo e non per effetto di una compensazione, com’è stato finora.

Da capire, poi, se sarà possibile inviare un modello F24 integrativo, per effettuare correzioni o per sanare omesse comunicazioni. Di fatto la norma non sembrerebbe prevederlo espressamente, stante che l’adesione al nuovo sistema semplificato avverrà tramite comportamento concludente e sarà vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.

Sarebbe forse auspicabile, quindi, che fosse reso possibile l’invio del modello 770 nei casi in cui si rendesse necessario effettuare integrazioni o correzioni rispetto ai dati trasmessi con il modello F24.

Gli impatti sui gestionali

La prima implementazione riguarderà la delega unica, che sarà quasi sicuramente integrata con una nuova sezione che conterrà i nuovi dati richiesti. Ci si aspetta, ad esempio, che venga approvato un modello F24 dedicato, come è già avvenuto in passato con il modello F24 Elide.

La trasmissione telematica dovrebbe riguardare il solo tracciato Entratel, mentre il tracciato Cbi delle banche dovrebbe rimanere invariato.

La seconda implementazione riguarderà i moduli che gestiscono le ritenute, quasi sempre integrati con gli applicativi di contabilità e di parcellazione o fatturazione, che dovranno essere implementati con i nuovi campi richiesti sul modello F24, in modo tale da poter essere in grado di generare ogni mese, in modo totalmente automatico, il modello F24.

Trattandosi di una sperimentazione, dovrà poi continuare a essere gestita l’attuale modalità operativa che prevede la compilazione dell’F24 ordinario in combinazione con il modello 770, per coloro che non rientrano nel perimetro dei soggetti che possono aderire alla sperimentazione, nonché di coloro che non desiderano aderirvi.

Infine, non verrà meno l’obbligo di certificazione delle ritenute ai percipienti con il modello della Certificazione unica.

Ne consegue che alcune software house potrebbero adottare un approccio attendistico e rimandarne l’implementazione, in virtù del fatto che è probabile che i soggetti che aderiranno alla sperimentazione non saranno moltissimi, stante gli scarsi vantaggi al momento percepibili.

Diverso sarebbe stato nel caso in cui la trasmissione dei dati con il modello F24 fosse stata pensata come sostitutiva anche della Certificazione unica, contenente quindi i dati di dettaglio analitico delle ritenute operate e versate per ciascun percipiente. Tale modalità, ancorché più complessa, avrebbe sicuramente potuto portare un concreto un vantaggio operativo al contribuente e/o al suo intermediario fiscale e l’appeal avrebbe potuto essere, probabilmente, assai maggiore.