La determinazione 493869/2021 di agenzia Dogane e Monopoli (Adm) ha introdotto nuove misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat 2022).
L’articolo 7 della determinazione ha previsto, tuttavia, termini molto stringenti per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Decorrenza anticipata
Al di là di come possano essere intese le tutele previste dallo Statuto del contribuente, ha un po’ sorpreso tutti gli addetti ai lavori il cambio di rotta dell’agenzia Dogane e Monopoli che, a inizio dicembre – in fase di presentazione ufficiale delle novità 2022 – aveva specificato che:
- • per il solo mese di gennaio 2022 sarebbe risultata facoltativa la compilazione della colonna B del campo «Natura della transazione», la cui indicazione sarebbe diventata obbligatoria a partire dal mese di febbraio 2022 da parte dei soggetti che effettuano (o presumono di effettuare) trasferimenti superiori a 20 milioni di euro (Intra-1 bis e Intra-2 bis);
- • per il solo mese di gennaio 2022 sarebbe risulta facoltativa la compilazione del campo «Paese di origine», la cui indicazione sarebbe diventata obbligatoria a partire dal mese di febbraio da parte dei soggetti che effettuano la compilazione statistica (Intra-1 bis);
- • la compilazione del modello Intra-1 sexies sarebbe stata obbligatoria già con riferimento alle operazioni del mese di gennaio 2022, tuttavia sarebbe stato possibile trasmettere il modello Intra-1 sexies relativo al mese di gennaio entro il maggior termine del 25 marzo 2022.
urtroppo l’articolo 7 della determinazione non ha recepito tali anticipazioni e ha stabilito la decorrenza di tutte le novità già a partire dal 1° gennaio 2022.
Con il risultato che non è stato possibile adeguare i software gestionali già per il 1° gennaio 2022 e occorrerà – per i contribuenti – riaprire in extremis le fatture di gennaio 2022 per inserire i dati mancanti, stante che la maggior parte delle software house rilascerà gli aggiornamenti nel corso di tale mese (e comunque in tempo utile per le presentazioni di febbraio).
AssoSoftware ha segnalato la circostanza in via ufficiale all’agenzia Dogane e Monopoli (si veda il contributo inviato all’Open hearing del 24 dicembre), con la speranza che si tenga conto di un adeguato tempo di avviamento della nuova modulistica senza sanzioni per gli operatori ritardatari, a parziale integrazione di quanto disposto dall’articolo 7. Vediamo di seguito le principali novità.
Regime call-off stock: il nuovo Intra-1 sexies
La disciplina del regime di call-off stock è stata recentemente introdotta nell’ordinamento nazionale dall’articolo 1 del Dlgs 192/2021, che ha inserito nel corpo del Dl 331/1993 i nuovi articoli 38-ter e 41-bis, inerenti rispettivamente agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie effettuati in ossequio alle regole previste per il regime. In estrema sintesi, ricordiamo che il contratto di call-off stock è quel contratto con il quale un venditore invia la merce presso un deposito collocato in un altro Paese comunitario, a disposizione del cliente, e la proprietà della merce si trasferisce nel momento del prelievo della merce da parte del cliente.
Diretta conseguenza operativa, a livello di modulistica Intrastat, è stata l’approvazione del nuovo modello Intra-1 Sexies (sezione 5 del modello Intra-1) con cui il fornitore può comunicare all’agenzia Adm le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione Iva attribuito al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie effettuate in regime di call-off stock.
Le altre novità dei modelli Intrastat 2022
Modelli Intra-1 bis (cessioni di beni) e Intra-2 bis (acquisti di beni)
- • Il campo «Natura della transazione», che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi), assume diverso significato e acquisisce un ulteriore livello di dettaglio (colonna B, della tabella B, dell’allegato XI) che deve essere indicato da parte dei soggetti che effettuano trasferimenti superiori a 20 milioni di euro (articolo 2, comma 1 e comma 2, della determinazione).
- • Prevista una semplificazione per i trasferimenti di beni di valore inferiore a 1.000 euro, per i quali non è più necessario indicare in modo specifico la «nomenclatura combinata», ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000» (articolo 3).
Modello Intra-1 bis (cessioni di beni)
- • Introdotto il nuovo campo «Paese di origine» con obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro (articolo 2, comma 3).
Modello Intra-2 bis (acquisti di beni)
- • Innalzata a 350mila euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti, per la presentazione mensile del modello Intra-2 bis (articolo 1, comma1).
- • Eliminata, per gli acquisti intracomunitari, la presentazione trimestrale del modello (articolo 1, comma 2).
- • Resa facoltativa la compilazione dei campi relativi a Stato, codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta (articolo 1, comma 3).
Modello Intra-2 quater (acquisti di servizi)
- • Diviene facoltà e non più obbligo di fornire le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alle modalità d’incasso e Paese di pagamento.
- • Non è più prevista la presentazione del modello con cadenza trimestrale.
Come evidenziato le novità non sono poche e peraltro sono emersi diversi dubbi di compilazione che AssoSoftware ha prontamente segnalato alle Dogane e sui quali è auspicabile un chiarimento ufficiale.