di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Le software house dell’area contabile e fiscale, dopo una campagna redditi particolarmente impegnativa a causa delle note vicissitudini legate agli Isa, sono tornate ad analizzare le novità normative introdotte negli ultimi tempi; una in particolare è oggetto di attenzione per le connessioni che potrebbero nascere con i software gestionali: parliamo delle nuove previsioni introdotte dalla legge 155/2017, legate alla gestione delle procedure di allerta e al calcolo degli indicatori di crisi.
La necessità di tenere monitorata la situazione dell’impresa in tempo reale, resa obbligatoria dai nuovi obblighi di legge, è chiaramente possibile solo tramite l’utilizzo dei software gestionali, che sono in grado di poter monitorare costantemente la situazione contabile della società, registrazione per registrazione.
Di seguito proviamo a fare una sintesi schematica della problematica, in considerazione del fatto che potrebbero essere realizzate nuove specifiche funzionalità e moduli software, in grado di supportare gli operatori nel controllo e nel monitoraggio costante degli indicatori.
AssoSoftware, nel suo ruolo istituzionale di supporto alle aziende associate, come di consueto fornisce il necessario sostegno alle software house, nell’analisi di tutte le problematiche e nel dialogo tecnico con gli enti interessati.
Il quadro normativo in sintesi
La legge 155/2017, rubricata «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza», prevede all’articolo 4 che il Governo disciplini l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. La norma prevede che:
•sia istituito, presso ciascuna camera di commercio, un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, l’Ocri (organismo di composizione della crisi di impresa), cui è attribuita la competenza ad addivenire a una soluzione concordata della crisi tra il debitore e i creditori, entro un termine non superiore a sei mesi;
•sia posta a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo specifici parametri e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’Ocri;
•venga imposto ai creditori pubblici qualificati, in particolare all’agenzia delle Entrate, agli enti previdenziali e agli agenti della riscossione delle imposte, l’obbligo, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all’Ocri, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.
Il decreto legislativo 14/2019, attuativo della legge 155/2017, disciplina al Titolo 2 (articoli da 12 a 15) le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. In particolare l’articolo 12 distingue tra:
•strumenti «allerta interna», scaturenti dalla messa in opera degli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile,
•strumenti di «allerta esterna», derivanti dagli obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari, di cui all’articolo 14;
•strumenti di «allerta esterna», derivanti dagli obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati, di cui all’articolo 15.
Gli indicatori della crisi sono invece disciplinati dall’articolo 13.
Strumenti di «allerta interna»
Gli strumenti di «allerta interna» sono legati ai nuovi obblighi organizzativi posti a carico delle imprese dal novellato articolo 2086 del Codice cvile (già in vigore), che stabilisce che l’imprenditore:
•ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
•ha il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Inoltre l’articolo 3 («Doveri del debitore») stabilisce che:
•l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte;
•l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Strumenti di «allerta esterna» all’articolo 14
Gli strumenti di «allerta esterna» derivanti dagli obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari, di cui all’articolo 14, prevedono che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, abbiano l’obbligo:
•di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
•di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’Ocri.
Strumenti di «allerta esterna» all’articolo 15
Gli strumenti di «allerta esterna» derivanti dagli obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati, di cui all’articolo 15, prevedono specifici obblighi in capo:
•all’agenzia delle Entrate;
•all’Istituto nazionale della previdenza sociale;
•all’agente della riscossione.
Questi enti hanno l’obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante (definito come tale dal comma 2, del medesimo articolo 15) e se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso non avrà estinto o regolarizzato per intero il proprio debito o non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito, o ancora non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne dovranno altresì fare segnalazione all’Ocri.
Tali enti non devono procedere alla segnalazione quando il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni, risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Mef, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito.
Gli indicatori della crisi
Costituiscono indicatori di crisi – che devono essere monitorati costantemente da parte dell’organo amministrativo dell’impresa – gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza sia della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al momento della misurazione, sia anche delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso e in ogni caso per almeno sei mesi.
A questi fini, sono significativi gli indici:
•che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
•che verificano l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
•che rilevano ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
L’articolo 13, comma 2, prevede che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), elabori gli indicatori di crisi con cadenza almeno triennale, in riferimento a ogni tipologia di attività economica così come classificata dall’Istat.
Tali indici, valutati unitariamente, devono essere in grado di segnalare, con ragionevole certezza, la sussistenza di un possibile stato di crisi dell’impresa.
Al momento tali indici non sono ancora stati ufficializzati, ancorché siano già note alcune ipotesi di definizione degli stessi. Il Cndcec ha comunque reso noto che il rilascio degli stessi avverrà presumibilmente già nell’autunno 2019, in anticipo rispetto al termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, stabilita per il 15 agosto 2020 (articolo 389).
La differenza tra strumenti di allerta e indicatori della crisi
Vi è chiaramente una netta differenza tra quelli che sono gli strumenti di allerta, il cui obbligo è già in vigore, e gli indicatori della crisi che invece saranno emanati nei prossimi mesi da parte del Cndcec.
Gli strumenti di allerta interna prevedono l’attivazione, da parte delle imprese, di procedure organizzative volte a intercettare tempestivamente i segnali di una possibile crisi aziendale e/o della perdita di continuità aziendale. Esse servono per monitorare in modo sistematico le varie dimensioni dell’impresa – ad esempio quelle patrimoniale, economica, finanziaria, strategica, organizzativa, evolutiva – rilevando le criticità più o meno rilevanti, effettive o potenziali, in modo da consentire agli organi di governo dell’impresa di esserne consapevoli, per poter intraprendere tempestivamente le azioni di miglioramento e di rafforzamento più opportune, con effetti benefici anche sulla competitività.
L’utilizzo piattaforme software può essere chiaramente d’aiuto sia per monitoraggio dei processi aziendali inerenti all’adozione degli strumenti di allerta, sia per l’elaborazione degli indicatori della crisi che saranno emanati dal Cndcec. In quest’ultimo caso si potranno utilizzare funzioni di estrazione automatica dei dati contabili necessari al calcolo che sarà elaborato da specifici software di analisi e monitoraggio di tali indici.