di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Con la proroga disposta dal decreto crescita (articolo 12-quinquies, del Dl 34/2019), si è finalmente dissolto l’incubo di non riuscire ad adempiere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite Registratore Telematico, per molti tra i soggetti obbligati – assai di più di quelli inizialmente stimati, per la verità – per i quali non era stato possibile entrare in possesso e/o attivare entro il 1° luglio 2019 tutta la strumentazione necessaria.
La versione modificata dell’articolo 2, comma 6-ter, del Dlgs 127/2015, prevede infatti che «nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto».
In pratica il decreto crescita ha creato due finestre di non sanzionabilità:
•dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per i soggetti per i quali l’obbligo di certificazione dei corrispettivi in modalità telematica è scattato dal 1° luglio 2019;
•dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per i soggetti per i quali tale obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020.
Tale non sanzionabilità è però legata alla condizione che la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sul punto è intervenuta, la circolare 15/E/2019 che, nel chiarire l’intero quadro normativo, ha anticipato la pubblicazione del provvedimento 236086/2019 del 4 luglio scorso con il quale sono state successivamente definite le modalità tecniche di trasmissione dei corrispettivi nel “doppio” periodo transitorio.
Le nuove regole permettono anche ai commercialisti e a tutti gli altri intermediari fiscali – anche utilizzando il proprio software gestionale – di effettuare mensilmente, per conto dei propri clienti, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri registrati nell’apposito registro Iva dei corrispettivi, all’articolo 24 del Dpr 633/1972, nello specifico utilizzando la comunicazione dati delle fatture transfrontaliere come vettore telematico.
In tale evenienza gli esercenti potranno adempiere:
•all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, mediante i “vecchi” registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (articolo 12, comma 1, della legge 413/1991 e al Dpr 696/1996);
•all’obbligo di trasmissione, utilizzando una delle diverse modalità previste dal provvedimento.
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.
Restano fermi, in ogni caso:
•l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi, fino alla messa in uso del registratore telematico;
•l’obbligo di liquidazione dell’Iva periodica nei termini ordinari.
La non sanzionabilità interessa anche i soggetti passivi che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Le strade aperte dal provvedimento
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere effettuata:
•direttamente dal contribuente;
•da un intermediario fiscale, di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.
In quest’ultimo caso, l’intermediario incaricato della trasmissione telematica dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La trasmissione potrà essere effettuata:
1) utilizzando uno dei seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’agenzia delle entrate entro il 29 luglio 2019, all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi»:
•servizio di upload di un file Xml contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con “ventilazione”;
•servizio di upload di un file Zip compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
•servizio web di digitazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione o con “ventilazione”.
2) utilizzando il proprio software gestionale, che potrà effettuare in modo totalmente automatico la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dalle registrazioni effettuate in contabilità, nel registro dei corrispettivi.
In quest’ultimo caso occorrerà accertarsi che la propria software house abbia deciso di attivare questo specifico servizio.
Trasmissione dei corrispettivi tramite il proprio software gestionale
La lettura del solo provvedimento non aiuta sicuramente a capire quali sono le modalità da adottare qualora si utilizzi il proprio software gestionale, mentre significativamente più chiaro appare il quadro dopo la lettura delle specifiche tecniche:
•lo strumento di veicolazione delle fatture è il medesimo file Xml utilizzato per la comunicazione dati operazioni transfrontaliere;
•le tecniche di trasmissione sono le medesime, per cui il file Xml dovrà essere firmato e potrà essere inviato automaticamente dal proprio gestionale, utilizzando i medesimi meccanismi già utilizzati per la comunicazione dati operazioni transfrontaliere;
•i file Xml contenenti i dati dei corrispettivi, pur mantenendone la struttura e condividendo la metodologia di trasmissione, dovranno però essere diversificati, a livello di contenuto, dai file contenenti le fatture attive emesse verso Paesi esteri.
Di fatto agenzia delle Entrate ha individuato – in accordo con AssoSoftware – una modalità di trasmissione, che pur richiedendo un adeguamento dei software gestionali, sia concretamente realizzabile nel poco tempo a disposizione.
Va tenuto infatti conto che, in particolare per il mese di agosto, il termine di trasmissione del 31 agosto 2019 va di fatto anticipato al 9 agosto 2019, visto che gli studi professionali rimangono aperti fino a tale data, per poi chiudere per ferie nelle settimane successive e riaprire in molti casi il 2 settembre 2019.
È evidente che il tempo a disposizione per il primo mese è eccessivamente stretto per adempiere correttamente e si auspica quindi che si intervenga a breve posticipando l’attuale scadenza.
I flussi operativi saranno, in linea generale, i seguenti:
•il contribuente o l’operatore di studio registreranno in contabilità i corrispettivi dell’intera mensilità di luglio, con le medesime modalità utilizzate finora per la liquidazione Iva (e poi a seguire per le mensilità successive);
•i dati dei corrispettivi, tramite apposite nuove funzioni, verranno estratti dalla contabilità e riportati nell’applicativo comunicazioni dati operazioni transfrontaliere, nel quadro delle fatture emesse, utilizzando le regole indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento;
•la trasmissione dei dati avverrà con le consuete modalità, con l’unica differenza che i dati dei corrispettivi saranno inclusi in file Xml distinti da quelli delle fatture emesse.
Circa quest’ultimo punto occorre comunque sottolineare che non dovrebbero essere molti i casi in cui gli esercenti (ex articolo 22 del Dpr 633/1972) emettono anche fatture a clienti esteri in modalità cartacea, senza utilizzare la fatturazione elettronica.
Qualora infatti le operazioni verso clienti esteri siano certificate da fattura elettronica, queste potranno non essere incluse nella comunicazione dati fatture transfrontaliere, per cui vi sarà un solo file Xml delle fatture emesse, che conterrà i corrispettivi.
Le modalità di compilazione
Le specifiche tecniche contengono precise indicazioni di compilazione dei corrispettivi all’interno del file Xml, corredate da parecchi esempi. In particolare occorrerà compilare:
•un rigo di fattura per ogni giornata lavorativa, ed eventualmente (se presenti) un rigo aggiuntivo di fattura per resi e annulli, che però di regola non sono presenti nel registro corrispettivi, che contiene già gli importi al netto;
•ciascun rigo deve essere contraddistinto con indicazione dei valori “XX” nel campo IdPaese e “COR10” nel campo IdCodice, dell’IdFiscaleIva del CessionarioCommittenteDTE.
Inoltre all’interno dei DatiGenerali dell’elemento DatiFatturaBodyDTE, dovrà essere indicato il valore “TD12” nel campo TipoDocumento, la data di rilevazione nel campo Data e un valore diverso da zero (ad esempio un progressivo) nel campo Numero.
Infine nei DatiRiepilogo dell’elemento DatiFatturaBodyDTE andranno indicati i valori contabili e fiscali dei corrispettivi giornalieri, sempre al netto di eventuali resi e/o annulli.
In particolare, nel caso di corrispettivi soggetti a Iva, si dovranno valorizzare:
•il campo ImponibileImporto con l’ammontare dell’imponibile;
•il campo DatiIva-Imposta con l’ammontare dell’imposta;
•il campo DatiIva-Aliquota per indicare l’aliquota Iva
Nel caso di corrispettivi non soggetti a Iva, si dovranno valorizzare:
•il campo ImponibileImporto con l’ammontare dell’importo;
•i campi DatiIva-Imposta e DatiIva-Aliquota con il valore “0.00”;
•il campo Natura con uno dei codici previsti tra N1 e N6.
Nel caso, infine, di corrispettivi con ventilazione Iva, si dovranno valorizzare:
•il campo ImponibileImporto con l’ammontare dell’imponibile;
•i campi DatiIva-Imposta e DatiIva-Aliquota con il valore “0.00”;
•il campo Natura con il codice N7.
All’interno dello stesso file Xml si potranno inserire più blocchi – ad esempio fino a 31, qualora non vi siano giorni di chiusura nel mese – con riferimento a date diverse.
Il nodo dei termini di trasmissione
Sicuramente la scelta del legislatore di non concedere una proroga, ma di permettere ai contribuenti – tramite le soluzioni ideate e rese disponibili dalle Entrate – di adottare soluzioni alternative per sopperire alla mancata disponibilità dei registratori telematici da parte di coloro che non sono riusciti per tempo ad attrezzarsi, magari mal consigliati o nella speranza dell’ennesima proroga, è apprezzabile e condivisibile. Anche perché non vanifica gli sforzi di coloro che si sono attrezzati per tempo e che quindi sono già operativi in tutto e per tutto.
Dal punto di vista operativo, l’agenzia delle Entrate ha fornito soluzioni gratuite, ma ha anche permesso a coloro che sono dotati di software gestionali, di utilizzarli in modo semplice e con un adeguamento non particolarmente gravoso.
Chiaramente, visti anche i tempi ristrettissimi, non tutte le software house sceglieranno di adeguare le proprie procedure, alcune potrebbero farlo anche successivamente, lasciando scoperto – ad esempio – il mese di agosto. Il problema principale è proprio quello del mese di agosto, il periodo in cui professionisti e imprese sono alle prese con la gestione delle ferie dei propri dipendenti. Forse un piccolo slittamento nei termini di trasmissione, limitatamente al mese di agosto, ci sarebbe potuto stare, e forse ci starebbe ancora, stante che per ottenere ciò servirebbe probabilmente un nuovo intervento del legislatore.