fisco 26 11

 

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di emissione del documento commerciale, a partire dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti che nell’anno precedente avevano conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro) ha creato un po’ scompiglio anche in alcuni settori a cui normalmente non si pensa quando si tratta dell’argomento.

 

Ci riferiamo in questo caso alle attività alberghiere che, per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 22, comma 1, punto 2), del Dpr 633/1972, da sempre documentano i corrispettivi percepiti mediante l’emissione di ricevute o scontrini fiscali.

Sul punto sono recentemente giunte alcune utili indicazioni dall’agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello 486/2019 , ha chiarito le modalità operative che devono essere adottate sia dalle agenzie di viaggio, che dalle strutture alberghiere.

In particolare i dubbi chiariti riguardano le modalità di certificazione delle prestazioni rese nei confronti dei clienti che prenotano il soggiorno tramite un’agenzia di viaggio, sia nazionale, che estera, e che – a seconda dei casi – versano il corrispettivo direttamente all’hotel al termine del soggiorno oppure pagano la prestazione all’agenzia di viaggio.

In altre parole le agenzie di viaggio possono, in alternativa:
•prenotare il soggiorno in nome e per conto del cliente, il quale versa il corrispettivo del servizio direttamente all’hotel al termine del soggiorno;
•acquistare in nome proprio la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, all’atto della prenotazione, comunicare il nominativo del cliente cui è destinata la camera, nel qual caso non vi è alcun versamento del corrispettivo all’hotel da parte del cliente in quanto questi ha pagato il servizio direttamente all’agenzia di viaggio.

In particolare, in quest’ultimo caso, si pone il problema di come certificare le prestazioni rese nei confronti dei clienti che versano il corrispettivo tramite un’agenzia di viaggio e che al momento dell’ultimazione del soggiorno non corrispondono alcun importo all’hotel.

I chiarimenti forniti dalle Entrate
In premessa, nella risposta a interpello 486/2019 l’agenzia delle Entrate fornisce l’inquadramento normativo. In particolare ricorda che (articolo 6, commi 3 e 4, del Dpr 633/1972):
•le prestazioni di servizi di regola si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo;
•alcune tipologie di prestazioni di servizi, si considerano invece effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese (quelle indicate nell’articolo 3, comma 3, primo periodo, del Dpr 633/1972).

Se anteriormente viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente che la può richiedere non oltre il momento di effettuazione (articolo 22, primo comma, del Dpr 633/1972).

Prenotazione del soggiorno in nome e per conto del cliente
Nel caso in cui le prestazioni alberghiere siano acquistate direttamente dal cliente, anche se per il tramite dell’agenzia di viaggio che gestisce la prenotazione, l’operazione va certificata dall’hotel in conformità a quanto disposto dall’articolo 22, del Dpr 633/1972, quindi:
•fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
•dal 1° gennaio 2020 con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in base all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015, nonché con l’emissione del documento commerciale.

Tali termini sono anticipati di sei mesi per i soggetti passivi con volume d’affari superiore a 400mila euro e che non hanno fruito del differimento del periodo transitorio.
Resta salva in ogni caso la possibilità per il cliente di richiedere la fattura, che l’hotel dovrà emettere in modalità elettronica tramite lo Sdi. Con il medesimo documento potranno essere certificati congiuntamente il servizio alberghiero e di ristorazione e i servizi aggiuntivi resi al cliente.

Acquisto del soggiorno in nome proprio
Quando, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato dall’hotel con fattura, che andrà emessa nei confronti dell’agenzia di viaggi.
In particolare, al momento del pagamento del corrispettivo, anche parziale, va emessa:
•fattura elettronica nei confronti delle agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato;
•fattura elettronica o cartacea nei confronti delle agenzie non residenti, con l’obbligo nel secondo caso di tracciare l’operazione mediante l’esterometro.

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo, la struttura alberghiera può utilizzare indifferentemente una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale da prodursi tramite il registratore telematico con la dicitura «corrispettivo non riscosso».

L’emissione del documento commerciale con la dicitura «corrispettivo non riscosso» può essere adottata anche nell’ipotesi di acquisto diretto dei servizi da parte dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo di tali servizi con cadenze prestabilite, ad esempio a fine mese, al fine di tracciare ogni singolo servizio prestato, mentre al momento dell’incasso va emesso un ulteriore documento commerciale (ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa) che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi.

Nel caso di emissione del documento commerciale con la dicitura «corrispettivo non riscosso» per rendicontare ciascun servizio e successivamente della fattura riepilogativa, poiché sul Registratore telematico non è possibile evidenziare separatamente i corrispettivi per i quali viene altresì emessa fattura, per evitare duplicazioni di imposta l’agenzia delle Entrate – come già chiarito in altre occasioni (si veda la risposta a interpello 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), stante che vi è rilevanza Iva solo al momento dell’incasso o dell’emissione della fattura – terrà conto della circostanza nel caso venga rilevato un disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

Le prospettive
I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate risultano molto utili per gli operatori del settore, ma anche per le software house che realizzano i gestionali, in particolari quelli “verticali” rivolti al settore alberghiero.

La posizione dell’agenzia delle Entrate si è rilevata ancora una volta condivisibile e piuttosto aperta a ogni possibile soluzione operativa.

Rimane chiaramente ancora aperto il problema della sovrapposizione tra fatture e corrispettivi, quando questi ultimi sono utilizzati esclusivamente per documentare l’operazione ai fini commerciali, ma non per certificare il corrispettivo ai fini della liquidazione Iva.

Non si tratta di un problema grave, tuttavia finché non verrà risolto – assieme a tutti quelli che riguardano l’applicazione delle regole di detraibilità Iva – non sarà possibile per l’agenzia delle Entrate predisporre delle bozze di liquidazione Iva affidabili.