quot fisco 09.04

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Il prossimo 1° luglio scatterà l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi Iva con un volume d’affari su base annua superiore a 400mila euro, che effettuano operazioni ai sensi dell’articolo 22, del Dpr 633/1972.

A differenza di quanto accade per la fattura elettronica, la trasmissione dei corrispettivi non potrà però essere affidata a un intermediario fiscale (di solito il commercialista o l’associazione di categoria che prestano assistenza fiscale), ma l’esercente dovrà dotarsi di specifici registratori telematici in grado di effettuare quotidianamente la trasmissione dei corrispettivi di giornata.
L’intermediario fiscale, tuttavia, pur venendo meno la necessità – in corrispondenza con l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi – della tenuta del registro di cui all’articolo 24, del Dpr 633/1972, dovrà comunque continuare, nella generalità dei casi, a registrare i suddetti corrispettivi ai fini delle imposte sui redditi e soprattutto al fine di poter elaborare la liquidazione Iva con cadenza mensile ovvero trimestrale.

 

Gli attuali scenari

Va ricordato che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile utilizzare le vecchie regole, previste dalla legge 311/2004, che permettevano alle imprese della grande distribuzione di emettere scontrini non fiscali e di trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, con cadenza mensile.
Quindi il 2019 rappresenta l’“anno zero” per tutti i soggetti passivi, e il nuovo obbligo – che scatterà 1° luglio – interesserà indistintamente tutti coloro che lo scorso anno avevano raggiunto un volume d’affari su base annua superiore a 400.000 euro.
La prima conseguenza del nuovo scenario normativo è stata – quindi – quella che le imprese della grande distribuzione, che si avvalevano delle disposizioni della precedente normativa, dal 1° gennaio 2019 hanno dovuto adeguarsi, utilizzando una delle seguenti due modalità di emissione dei corrispettivi:

● certificazione dei corrispettivi con le regole ordinarie, mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
● emissione dello scontrino non-fiscale, accompagnata dalla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi tramite Registratore Telematico ovvero tramite server-RT.

Quest’ultima possibilità è consentita, già dal 2017, a tutti i soggetti passivi per effetto delle disposizioni contenute nel Provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28/10/2016 (protocollo 182017), con cui sono state fornite la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del Dlgs127/2015, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione.
Va peraltro ricordato che, dal 1° aprile 2017, l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi secondo le nuove norme è obbligatoria per tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Per poter effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità telematica è necessario dotarsi di specifici dispositivi hardware e software, approvati dall’Agenzia delle entrate, denominati Registratori Telematici – RT.
Tali dispositivi, al momento della chiusura giornaliera:
● generano il file Xml contenente i corrispettivi di giornata;
● appongono il sigillo elettronico avanzato dell’AdE al file Xml;
● trasmettono telematicamente il file Xml sigillato all’AdE.

L’autenticità e l’inalterabilità dell’Xml, e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni, sono garantite rispettivamente dall’apposizione del sigillo elettronico e dall’utilizzo di una connessione protetta tramite web service su canale cifrato Tls.
Per approfondimenti è possibile far riferimento all’apposita area informativa del sito dell’agenzia delle Entrate (clicca qui per consultarla ).

Corrispettivi e liquidazione Iva

In attesa che sia l’AdE a predisporre la liquidazione Iva, almeno per tutto il 2019 la liquidazione Iva dovrà comunque continuare a essere elaborata dal soggetto passivo, o per suo conto dal suo intermediario fiscale.
Va infatti ricordato che partirà solo dal 2020 il programma di assistenza fiscale online che verrà fornito dall’AdE, previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dlgs.127/2015, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, con cui verranno “messi a disposizione” di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le “bozze”:

a) dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972;

b) della liquidazione periodica dell’Iva;

c) della dichiarazione annuale dell’Iva.

Peraltro trattandosi di “bozze”, bisognerà capire a fondo la valenza fiscale delle stesse, soprattutto nel caso di mancata “convalida” della proposta fatta dall’AdE, per cui anche nel 2020 e negli anni successivi è probabile che la liquidazione dovrà comunque essere elaborata anche dal soggetto passivo.
Quindi di fatto poco sembrerebbe dover cambiare – non solo per quest’anno, ma anche per gli anni futuri – rispetto alle consuete modalità con cui l’esercente comunica al proprio consulente fiscale i dati dei corrispettivi.

Tuttavia, con il passaggio al corrispettivo telematico, il sistema di colloquio tra l’esercente e il suo commercialista potrebbe beneficiare di un importante efficientamento.
Ad esempio, provando a ipotizzare alcuni scenari possibili, con un’analogia evidente rispetto alla fatturazione elettronica, potremmo avere:

● la consegna al commercialista, da parte dell’esercente, dei file telematici Xml prodotti dai Registratori Telematici, avvalendosi degli attuali strumenti di comunicazione già utilizzati per la consegna delle fatture elettroniche, opportunamente adattati;

● lo scarico da parte del commercialista, opportunamente delegato dal suo cliente, dei file Xml trasmessi dai Registratori Telematici all’Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi i software gestionali dovranno essere implementati con specifiche funzioni in grado di importare i file Xml acquisiti con le modalità sopra indicate, con la possibilità di abbinare a ciascuno di essi le informazioni applicative relative ad esempio ai codici Iva da utilizzare, ai conti di ricavo e – nel caso di contabilità ordinaria – ai conti patrimoniali di incasso.
Nulla vieta – anzi sarebbe auspicabile che ciò avvenisse anche in tempi ragionevoli – che si potesse riuscire in qualche modo a far colloquiare i software gestionali con l’area riservata dell’agenzia delle Entrate dove saranno depositati i corrispettivi telematici.
Sul punto sono stati già avviati, nell’ambito della collaborazione in atto per la fatturazione elettronica, opportuni contatti con l’agenzia delle Entrate e Sogei per delineare le modalità di colloquio via web services per permettere lo scarico automatico dei dati da parte dell’intermediario.

In ogni caso, stante che l’obbligo scatterà dal 1° luglio 2019 – data sicuramente poco felice, visto che la trasmissione al commercialista andrebbe poi fatta ai primi d’agosto – è realisticamente ipotizzabile che per i primi mesi si continuerà a operare con le attuali modalità “analogiche”, per andare poi ad automatizzare l’intero flusso nel corso della seconda metà del 2019, per poi essere pronti per tutti dal 1° gennaio 2020 con soluzioni integrate, già sperimentate e perfettamente e funzionanti.