di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Terzo e ultimo appuntamento di approfondimento delle recenti novità relative all’Assistenza fiscale, efficacemente illustrate dall’agenzia delle Entrate con la circolare 4/E/2018.

Nel primo abbiamo illustrato le diverse modalità di comunicazione della «Sede telematica» per la ricezione dei modelli 730-4 che possono essere adottate dai sostituti d’imposta. Nel secondo abbiamo analizzato più in dettaglio alcuni aspetti operativi relativi alle regole di trattamento ed elaborazione dei flussi contenenti i modelli 730-4 di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta. In quest’ultimo appuntamento ci occupiamo, invece, dei «Controlli preventivi» e delle modalità per esercitare il «Diniego di effettuazione del conguaglio».

I controlli preventivi
L’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014 (introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 208/2015 di stabilità per il 2016), prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi».

Questa norma, che non ha trovato immediata applicazione come si attendevano inizialmente gli addetti ai lavori, è invece del tutto operativa dallo scorso anno, per effetto della pubblicazione del provvedimento delle Entrate del 9 giugno 2017, che ha definito i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi 730/2017 con esito a rimborso.

I controlli possono essere applicati, a discrezione dell’Agenzia, sia alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti via web (FiscOnline) o tramite il sostituto d’imposta in regime di assistenza fiscale diretta, sia anche alle dichiarazioni presentate ai Caf o professionisti in regime di assistenza fiscale indiretta.

Ne consegue che tutti i sostituti d’imposta, compreso il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, devono procedere all’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile dalle Entrate poiché, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.

Con la sola eccezione del caso in cui all’interno della ricevuta di riepilogo, quale esito di consegna, sia indicato il codice «NO», nel qual caso è possibile – per il Caf o professionista – effettuare la comunicazione al sostituto d’imposta utilizzando i canali tradizionali (posta, e-mail, fax, eccetera) e per quest’ultimo effettuare il conguaglio anche in assenza del modello 730-4 recapitato dall’Agenzia.

Qualora all’interno della ricevuta di riepilogo, quale esito di consegna, sia invece indicato il codice «CO» (dichiarazione sottoposta a controllo preventivo), il soggetto che presta assistenza fiscale deve avvisare della circostanza il contribuente, il quale – risultando la dichiarazione comunque validamente presentata – dovrà effettuare gli eventuali versamenti a debito (relativi all’eventuale secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca) in autonomia con il modello F24 entro il 30 novembre e attendere che le Entrate dispongano l’erogazione del rimborso spettante, al termine delle operazioni di controllo preventivo, non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Il diniego di effettuazione del conguaglio
Si ricorda che il «Diniego di effettuare il conguaglio» da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
■non è mai esistito;
■è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.
Ciò premesso, per effetto del provvedimento delle Entrate del 14 aprile 2017, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Il medesimo provvedimento contiene le specifiche tecniche per l’effettuazione della suddetta comunicazione che consentono l’indicazione delle motivazioni del diniego.
Pertanto, i sostituti d’imposta non devono più restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i risultati contabili relativi a contribuenti per i quali non sono tenuti all’effettuazione dei conguagli, ma devono effettuare detta restituzione mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Le funzionalità che consentono ai sostituti d’imposta l’invio del diniego sono rese disponibili a partire dai primi giorni del mese di luglio fino alla seconda decade di dicembre.
Le Entrate, a loro volta, a partire dalla metà del mese di luglio (e successivamente con cadenza settimanale) trasmettono al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio.

Il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d’imposta, al fine di consentirgli la presentazione della dichiarazione integrativa.

Tenuto conto della tempistica ristretta, l’invio di un diniego non può essere annullato né rettificato e pertanto, successivamente all’invio di un diniego, il sostituto d’imposta non deve mai effettuare il conguaglio relativamente al modello 730-4 per cui ha effettuato il diniego. In caso di invio di un diniego effettuato per errore dal sostituto d’imposta, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa, indicando i dati dello stesso sostituto d’imposta.

Ricordiamo, infine, che la circolare 4/E/2018 fornisce ulteriori precisazioni con riferimento al diniego relativo alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti via web (FiscOnline).

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