di Fabio Giordano

 

Novità importanti per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale in forma diretta: da quest’anno – al fine di consentire i controlli preventivi previsti per legge sui rimborsi, effettuati da parte dell’agenzia delle Entrate – dovranno attendere che quest’ultima li “autorizzi” prima di effettuare i conguagli di ciascun dipendente o collaboratore.

Va premesso che l’assistenza fiscale diretta, non più obbligatoria – come agli esordi – neppure per i sostituti di imposta con oltre 100 dipendenti, è sopravvissuta in questi ultimi anni sia all’avvento del modello precompilato, che al venir meno del compenso da assistenza fiscale che oramai spetta soltanto ai Caf e ai professionisti per l’assistenza indiretta. Infatti i sostituti più grandi continuano a fornire questo servizio, sempre molto richiesto e apprezzato dai dipendenti, in quanto garantisce loro un significativo risparmio di costi e di tempo.

Da quest’anno – dopo che il Dm 164/1999 aveva già in passato stabilito che i soggetti che prestano l’assistenza fiscale indiretta dovevano trasmettere il risultato finale delle liquidazioni tramite il modello 730-4 non più direttamente ai sostituti d’imposta (tutti gli addetti ai lavori ricordano sicuramente i 730-4 spediti con Postel, fax, raccomandata, eccetera) bensì alle Entrate che provvede successivamente a inviarli telematicamente al sostituto d’imposta – tale operatività è stata resa obbligatoria anche nei confronti dei sostituti che prestano assistenza fiscale diretta.

Ne consegue che i modelli 730-4 dovranno essere allegati al 730/2017, in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni, anche in caso di assistenza diretta prestata dal sostituto d’imposta e che, in sede di accoglimento delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia, costituisce oggetto di controllo sia l’obbligatoria presenza dei dati relativi al modello 730-4, sia la coerenza dei dati contenuti nel modello 730-4 con quelli presenti nel modello 730/2017.

Ai sostituti d’imposta i modelli 730-4 definitivi da utilizzare per l’effettivo conguaglio saranno resi disponibili dalle Entrate presso la sede telematica indicata con l’apposito modello di comunicazione trasmesso all’Agenzia (Cso/Ct).

L’agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei sostituti d’imposta tutti i modelli 730-4 relativi alle dichiarazioni per le quali non è stato necessario attivare il controllo preventivo sui rimborsi, mentre i modelli 730-4 per i quali il relativo modello 730/2017 è stato assoggettato al controllo preventivo sui rimborsi non verranno recapitati al sostituto d’imposta, in quanto in tal caso il rimborso al contribuente sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa al termine delle attività di controllo.

In tale circostanza, nel caso di assistenza indiretta, è prevista la produzione di una ricevuta nella quale sarà data evidenza che il modello 730-4 non è stato consegnato al sostituto d’imposta in quanto assoggettato a controllo preventivo sui rimborsi da parte dell’Agenzia: il Caf o il professionista, a differenza di quanto accadeva in passato, non dovranno trasmettere il modello 730-4 al sostituto d’imposta con il canali ordinari proprio in quanto il rimborso, al termine delle attività di controllo, sarà erogato al contribuente dall’Agenzia delle entrate.

I conguagli effettuati dall’Inps
Una particolarità riguarda i conguagli effettuati dall’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, ai pensionati e ai propri dipendenti:
■qualora l’assistenza fiscale sia prestata in forma indiretta a tali soggetti da un Caf o da un Professionista, i dati relativi al modello 730-4 non devono essere da questi allegati al tracciato telematico del modello 730/2017 da inviare all’agenzia delle Entrate, in quanto (come in passato) gli stessi devono essere inviati direttamente all’Inps con i canali telematici riservati;
■qualora l’assistenza fiscale sia stata prestata in forma diretta dall’Inps, i dati relativi al modello 730-4 devono invece essere allegati al tracciato telematico del modello 730/2017 da questi inviato all’Agenzia delle entrate, in quanto in questo caso. qualora il modello 730/2017 venga stato assoggettato al controllo preventivo sui rimborsi, il rimborso al contribuente sarà effettuato dall’agenzia delle Entrate al termine delle attività di controllo.

Gli adeguamenti delle procedure informatiche
In termini pratici, a livello di operatività da mettere in atto con i software gestionali, il sostituto d’imposta non potrà più “estrarre” i dati dei conguagli da assistenza fiscale diretta memorizzati nell’applicazione utilizzata dai dipendenti (ovvero dagli operatori incaricati) per compilare il modello 730/2017, e “riversarli” nell’applicazione utilizzata dall’ufficio personale per l’elaborazione delle buste paga e dei modelli F24, ma dovrà gestire i conguagli dei dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza diretta esattamente come da qualche anno già gestisce i conguagli dei dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza indiretta prestata dai Caf e dai professionisti.

In pratica dovrà gestire tutti i conguagli utilizzando il flusso 730-4 proveniente dalle Entrate che conterrà sia i conguagli da assistenza diretta, che i conguagli da assistenza indiretta.
I software gestionali, per evitare errori, nella generalità dei casi non renderanno più possibile tale passaggio di dati, quasi sempre automatico.

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