Prende forma la disciplina del concordato preventivo biennale, con cui dovranno confrontarsi tutti i professionisti e gli intermediari fiscali nella prossima dichiarazione dei Redditi 2024

Con la pubblicazione del Dlgs 13/2024 (articoli da 6 a 39) prende forma la disciplina del concordato preventivo biennale, con cui dovranno confrontarsi tutti i professionisti e gli intermediari fiscali nella prossima dichiarazione dei Redditi 2024.

Le soluzioni operative che verranno adottate lato software sono state illustrate, dai relatori dell’agenzia delle Entrate e di Sogei, nel corso del convegno AssoSoftware dal titolo «Adempimenti fiscali 2024 – Le novità per lo sviluppo del software» che si è tenuto a Milano il 28 e il 29 febbraio, evento rivolti ai soci e aperto anche al pubblico esterno.

Vediamo quindi in sintesi quali sono i passaggi per poterne prima verificare la convenienza e poi, eventualmente, per aderire al concordato preventivo biennale.

Va premesso che, in fase di prima applicazione, il concordato preventivo sarà di durata biennale solo per i soggetti Isa e riguarderà le imposte sui redditi e l’Irap. Mentre per i soggetti che adottano il regime forfettario la durata sarà di un solo anno (articolo 7, comma 2).

I programmi informatici con cui l’agenzia delle Entrate formulerà la proposta per la definizione del reddito concordato, saranno due:

  • per i soggetti Isa, dopo il primo rilascio che dovrà avvenire entro i primi giorni di maggio dedicato alla sola modulistica Isa, sarà resa disponibile entro il 15 giugno 2024 un’estensione del software «Il tuo Isa» che permetterà, tramite l’inserimento del nuovo quadro P (righi da P01 a P10), di aderire al concordato preventivo biennale;
  • per i soggetti forfettari sarà resa disponibile un’estensione del software «RedditiOnLine», che permetterà di compilare la nuova sezione VI del quadro LM (righi da LM60 a LM64) dedicata ai soggetti che desiderano aderire al concordato preventivo per l’anno di imposta 2024.

Per quanto riguarda i soggetti Isa, i gestionali di area fiscale che già da anni incorporano le funzionalità del software «Il tuo Isa», incorporeranno anche la sua estensione permettendo agli operatori di elaborare la proposta di concordato tramite il gestionale stesso.

A tal proposito, nel ricordare che per poter effettuare i calcoli continua a essere necessario anche quest’anno – per il contribuente o il suo intermediario fiscale – scaricare dal sito dell’agenzia delle Entrate il file Xml dei dati precalcolati, va segnalato che tale file conterrà anche le ulteriori informazioni necessarie al software «Il tuo Isa»” per formulare la proposta per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Non sarà quindi necessario per gli operatori effettuare operazioni ulteriori rispetto al passato, stante che già da subito nel file Xml dei dati precalcolati saranno presenti anche le informazioni utili all’elaborazione della proposta.

Per quanto riguarda i soggetti che aderiscono al regime forfettario, i gestionali di area fiscale dovranno invece da quest’anno incorporare anche una nuova funzionalità (probabilmente un componente che sarà inserito nel software «RedditiOnLine») per permettere anche in questo caso agli operatori di elaborare la proposta di concordato tramite il gestionale stesso.

Lato dichiarazione dei Redditi 2024, al di là dell’inserimento della citata sezione VI del quadro LM per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, non vi saranno ulteriori novità.

Il modello Redditi 2025
Ben diverso sarà il prossimo anno per quanto riguarderà il modello Redditi 2025, che dovrà subire numerose modifiche dovendo esso gestire il “doppio binario” fiscale, una volta chiariti i numerosi dubbi circa, ad esempio, il trattamento dei costi e dei ricavi a ripartizione pluriennale e dei conseguenti effetti sul calcolo delle imposte anticipate e differite, in presenza di reddito concordato.

La gestione degli acconti
Vanno ricordate, infine, le disposizioni in tema di acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato (articoli 20 e 31). Queste prevedono per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo e per ciascuna tipologia di acconto che, qualora il versamento vada effettuato in due rate, la seconda rata dovrà essere calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito o al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.