Con due diversi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 5 luglio 2022 (protocollo 263062) e del 7 luglio 2022 (protocollo 268755), è stata data attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014, in riferimento alla comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali:
– non risulta presentata la dichiarazione annuale Iva ovvero la dichiarazione è stata presentata senza il quadro VE delle operazioni attive;
– l’Iva portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva risulta superiore all’importo esposto nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni desunta dalle bollette doganali.
Le previsioni di legge
Ricordiamo che i commi da 634 a 636 prevedono che, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario fiscale, gli elementi e le informazioni in suo possesso, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta.
L’agenzia delle Entrate, altresì, mette a disposizione di contribuenti e intermediari fiscali, gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
L’applicazione pratica
Nelle fattispecie dei due provvedimenti di luglio sopra richiamati, lo strumento di comunicazione previsto è la pec e, come “contenitori” delle informazioni, dei documenti allegati in formato pdf, peraltro consultabili da parte del contribuente anche all’interno del portale «Fatture e corrispettivi», nella sezione «Consultazione», area «Fatture elettroniche e altri dati Iva».In tali documenti di acquisto sono resi disponibili, fra gli altri, i seguenti dati:
a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;
b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo fattura, tipo documento, numero fattura/documento, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura operazione, esigibilità Iva);
c) dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura).
Ebbene, l’utilizzo del pdf e la fornitura di dati non strutturati è pensato per verifica manuale, con una notevole perdita di tempo da parte del contribuente e del suo intermediario fiscale.
Come AssoSoftware, pur apprezzando i notevoli passi avanti della nostra pubblica amministrazione a livello di compliance rispetto al passato, non possiamo non provare a immaginare uno scenario un po’ meno analogico e più al passo coi tempi, ovvero una modalità di comunicazione più strutturata con dati elaborabili dai software gestionali, con cui l’agenzia delle Entrate possa mettere a disposizione del contribuente tutti gli elementi e le informazioni previsti dalle norme.
La chance della tecnologia
Le software house dal loro canto potrebbero predisporre moduli di verifica sempre più automatizzati, in grado di fornire all’agenzia delle Entrate in modo automatizzato gli eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Non si tratta di fantascienza, né di soluzioni eccessivamente sofisticate da implementare.
D’altra parte Sogei effettua già i controlli in base a determinati algoritmi sicuramente molto puntuali, ma che sono purtroppo solo sommariamente e tardivamente illustrati dai provvedimenti.Il passo in più di codificare tali controlli mediante apposite specifiche tecniche ufficialmente condivise permetterebbe anche alla controparte contribuente e al suo intermediario fiscale di prepararsi per tempo e di difendersi con più consapevolezza.
E soprattutto di evitare quegli ingolfamenti presso gli studi professionali dovuti a comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate che, spesso per inopportuna coincidenza, vengono effettuate in prossimità delle scadenze fiscali, come è avvenuto nel mese di luglio.