di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Il Dl 50/2017 ha reso obbligatorio per i soggetti titolari di partita Iva – per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 3 (che ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223/2006) – l’utilizzo del canale Entratel nel caso in cui il modello F24 presentato contenga una compensazione tra uno o più debiti e uno o più crediti. In questo caso non è più utilizzabile il circuito interbancario Cbi, neppure nella modalità home banking.

La nuova formulazione dell’articolo 37, commi 49 (invariato) e 49-bis, del Dl 223/2006 è ora la seguente:

«49. A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma».

Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, larisoluzione 57/E/2017 – ignorando del tutto ogni questione circa la possibile applicazione dello Statuto del contribuente, in quanto non espressamente derogato – ha comunque precisato che «in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno prossimo venturo».

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione dei tributi a credito utilizzati sul modello F24 che fanno scattare l’obbligo di utilizzo della piattaforma Entratel, va detto che la norma ne stabilisce in modo generale le categorie, laddove precisa che l’obbligo riguarda l’utilizzo «del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».
Sul punto nulla dice la risoluzione, per cui rimane da capire se il suddetto passaggio della norma dal punto di vista operativo vada inteso nel senso che sia soggetto al nuovo obbligo l’utilizzo di qualsiasi codice tributo a credito che per natura confluisce nelle sezioni «Erario e/o Regioni e/o Imu e altri enti locali» oppure se per tale finalità l’agenzia delle Entrate renderà disponibile uno specifico elenco di codici tributo.
Va detto che, qualora fosse avvalorata la prima ipotesi e fosse confermato che sono soggetti al nuovo obbligo tutti i codici tributo a credito della sezione «Erario e/o Regioni e/o Imu e altri enti locali», l’esposizione a credito, ad esempio, del codice tributo «1655 recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66» che confluisce nella sezione Erario, utilizzato in ambito paghe da pressoché tutte le aziende con dipendenti e dai loro consulenti del lavoro, obbligherebbe tali soggetti all’adozione immediata della piattaforma Entratel o FiscOnline, ancorché difficilmente il codice tributo 1655 sia collocabile in una delle suddette categorie.
Nel dubbio, in attesa di una precisazione sul punto o della disponibilità di un eventuale elenco di codici tributo «inclusi o esclusi», molte software house che gestiscono in modo automatico i versamenti tramite il modello F24, al momento hanno deciso di attendere un eventuale pronunciamento in via interpretativa dell’agenzia delle Entrate, prima di effettuare adeguamenti alle proprie procedure, al fine di non anticipare i tempi con soluzioni che potrebbero poi rivelarsi non corrette.

Si ricorda comunque – in attesa dei necessari chiarimenti – che tra le possibilità che da anni fornisce la piattaforma Entratel agli Intermediari fiscali con le proprie credenziali Entratel, vi è l’invio dei modelli F24 dei loro clienti con addebito degli importi da versare:
■ direttamente sull’Iban del contribuente (in questo occorre disporre dell’Iban di ciascun cliente di studio per cui si predispone il modello F24);
■sull’Iban dell’Intermediario stesso (in questo è sufficiente disporre dell’Iban dell’intermediario).

Sul punto è utile fare alcune precisazioni:
■ la scelta di adottare una delle suddette modalità di invio rientra chiaramente nella sfera decisionale di ogni studio professionale o associazione di categoria che presta assistenza fiscale, tuttavia l’adozione generalizzata da molti anni dell’invio telematico (circa l’utilizzo di Entratel o del Cbi, poco cambia) da parte dei grandi studi professionali e delle associazioni lascia pensare che le resistenze delle strutture più piccole, che notoriamente preferiscono inviare gli F24 ai propri clienti tramite mail (o altri strumenti analoghi), non ha ragion d’essere se non per questioni più che altro legate al timore di fornire un servizio non adeguato ai propri clienti (nella maggior parte dei casi, si potrebbe invece presumere che sia solo un timore, visto che il servizio prestato dai grandi studi professionali e dalle associazioni è certamente apprezzato dai propri clienti, e che anche per i clienti dei piccoli studi potrebbe addirittura essere preferibile la presa in carico dell’adempimento da parte del loro consulente);
■ la scelta legata all’invio telematico tramite la piattaforma Entratel potrebbe, in linea teorica, limitarsi ai soli fogli-delega con compensazioni (meglio ancora se a zero), mentre i fogli-delega con importi esclusivamente a debito potrebbero continuare a essere inviati con gli attuali canali. Tuttavia questa possibile soluzione operativa, suggerita da alcuni studi professionali alle software house proprio in questi giorni, per lo studio, in alcuni casi, potrebbe risultare piuttosto complessa dal punto di vista operativo, al punto di renderla piuttosto sconsigliabile.

Sarà comunque cura delle software house, una volta ricevute le necessarie indicazioni operative dall’agenzia delle Entrate, confrontarsi con i propri clienti al fine sviluppare le procedure nel modo più coerente con le loro esigenze.

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