di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Due anni fa a quest’epoca – a pochi mesi da quello che doveva essere l’avvio dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per i carburanti (il 1° luglio 2018) – ci domandavamo come sarebbe stato possibile farsi rilasciare la fattura elettronica dal distributore di carburante, vista la complessità e le lungaggini che sembravano nascondersi nell’effettuare tale operazione.
Si ipotizzavano code chilometriche alla cassa, maggiorazioni per chi chiedeva fattura e altri ameni scenari, non ultimo quello che avrebbe portato addirittura alla rinuncia alla fattura. Di tutto ciò, nella realtà, è accaduto ben poco.
Ora la questione fattura elettronica e rifornimenti è tornata di attualità “tecnica” con la risposta a interpello 44/2020 (rubricata «Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – cessione carburanti – fatturazione differita riepilogativa») in cui l’agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle possibilità di utilizzo generalizzato delle carte di debito/credito prepagate, anche nei distributori non convenzionati, ai fini dell’emissione della fattura.
Il caso esaminato
Il quesito posto nell’interpello segnalava il caso di una rete di distribuzione, di proprietà della società istante Alfa, composta da impianti di distribuzione di carburante gestiti in modalità self-service, in cui il cliente, a ogni rifornimento, può scegliere:
a)di non acquisire alcuna certificazione;
b)di acquisire una ricevuta di pagamento;
c)di acquisire fattura, selezionando sulla colonnina di rifornimento il tasto «fattura elettronica con partita Iva» oppure il tasto «fattura elettronica (con codice utente)» se già registrato.
In tale situazione si inseriva la società Beta – non collegata in alcun modo con Alfa – che commercializza una sua carta di debito ricaricabile (card) potenzialmente utilizzabile per i rifornimenti di carburante presso qualsiasi distributore in Italia e all’estero.
Secondo la società Beta, i suoi clienti vogliono ricevere un’unica fattura mensile e quindi non vogliono utilizzare le funzionalità di cui al punto c) di Alfa, in quanto ciò comporterebbe l’emissione di una fattura per ogni rifornimento (o comunque una fattura per ciascuna compagnia petrolifera).
In sintesi, i clienti dell’impianto di rifornimento che utilizzano la card non richiedono la fattura ad Alfa tramite la procedura di cui al punto c), ma la richiesta della fattura ad Alfa viene effettuata dalla società Beta, che si pone come cessionario acquirente del carburante acquistato dagli utilizzatori della card presso gli impianti di distribuzione di Alfa.
Più precisamente la società Beta, sulla base dei dati in proprio possesso, relativi agli acquisti del mese effettuati tramite card, richiede ad Alfa l’emissione della fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972.
Con l’interpello la società Alfa ha domandato all’agenzia delle Entrate se la società Beta sia legittimata o meno a richiedere fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati dai clienti utilizzatori della card.
Perché se così fosse, Alfa sarebbe obbligata – su richiesta di Beta – a emettere le fatture con modalità diverse da quelle già in essere indicate nel punto c) di cui sopra, vedendosi così costretta a modificare in modo sostanziale i propri sistemi informatici di fatturazione attiva.
La risposta delle Entrate
L’agenzia delle Entrate nella sua risposta ha fornito in premessa alcune indicazioni importanti circa la fatturazione differita per la cessione di carburanti, ricordando che, in luogo del dettaglio delle operazioni, in questi casi può essere riportata anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto.
Il documento di trasporto deve contenere l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
L’agenzia delle Entrate ha sottolineato come nel caso sottoposto mancassero, tra i dati forniti, la generalità del cedente e la quantità di carburante ceduto.
In mancanza della generalità del cedente e la quantità di carburante ceduto – come nel caso sottoposto – la fattura riepilogativa differita non risulta completa e quindi non può essere emessa. Quindi l’agenzia delle Entrate in questo caso ha dato ragione ad Alfa.
Le prospettive
Al di là del fatto che in questi due anni si siano trovate delle soluzioni alternative, il processo di emissione delle fatture da parte dei distributori di carburanti avrebbe potuto e dovuto essere gestito in modo migliore e più efficace.
L’agenzia delle Entrate in questo caso ha rilevato un difetto – peraltro piuttosto evidente – nel processo ipotizzato da Beta. Ma il fatto importante è che né Alfa né Beta ancor oggi sono in grado di soddisfare le esigenze del cliente.
Lasciare esclusivamente all’iniziativa delle parti l’individuazione di soluzioni importanti per l’intero sistema paese non è sempre la soluzione migliore e la contrapposizione di interessi tra le società Alfa e Beta ne è l’evidente motivazione.
E di ciò dovremo tenerne conto anche nel prossimo futuro, in quanto a breve entreranno in vigore le disposizioni contenute nell’articolo 21 del Dl 124/2019, disposizioni che prevedono che:
•la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del Dlgs 82/2005 (PagoPa), potrà essere utilizzata per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del Dlgs 127/2015;
•a decorrere dal 1° gennaio 2021, i dettaglianti che emettono corrispettivi, potranno assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione all’agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante sistemi evoluti di incasso con carte di debito/credito e altre forme di pagamento elettronico, purché tali sistemi consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
È assolutamente necessario che l’entrata in vigore di tali norme sia ben governata e accompagnata dalla massima chiarezza, per evitare le medesime contrapposizioni tra gli attori in campo che si sono verificate tra Alfa e Beta e magari sanarle, lasciando tutti liberi di scegliere la soluzione migliore.
Ne va dell’efficacia delle norme, del rispetto degli attori in campo, che hanno in questi anni effettuato investimenti anche importanti per supportare la fatturazione elettronica, e soprattutto dei contribuenti che dovranno trarre i maggiori benefici da queste norme.
I produttori di software – come peraltro tutti gli operatori economici – hanno necessità di operare in un contesto caratterizzato dalla massima chiarezza e trasparenza, concentrati esclusivamente sull’obiettivo di soddisfare i propri clienti. Come AssoSoftware faremo tutto il possibile per vigilare affinché ciò avvenga.