di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware
Con il recente provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 (protocollo 660057/2019), sono state stabilite le modalità attuative per poter fruire, in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi, di uno sconto corrispondente alla detrazione stessa, applicato direttamente dal fornitore già in fase di emissione e quindi di pagamento della fattura.
Le possibilità di fruire di tale sconto, in luogo della detrazione, intessano in particolare:
● gli interventi di efficienza energetica, previsti dall’articolo 14, del Dl 63/2013;
● gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16, del Dl 63/2013;
● gli interventi connessi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir.
Il tutto prende origine dalle disposizioni contenute nell’articolo 10, del Dl 34/2019, che consente ai soggetti beneficiari delle rispettive detrazioni, di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Il fornitore, a sua volta, verrà rimborsato mediante credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
Il fornitore potrà, in alternativa, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, mentre è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Nella generalità dei casi rimane esclusa la cessione del credito a istituti di credito e a intermediari finanziari, se non nel caso di alcune specifiche spese sostenute da contribuenti che ricadono nella “No tax area” – ossia sono possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef – i quali possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
Serve l’assenso del fornitore
I soggetti beneficiari della detrazione possono scegliere, tramite opzione da comunicare all’agenzia delle Entrate, di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
Il provvedimento prevede, al punto 1.3.9, che vi debba essere «l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato».
Infatti il modello di comunicazione reca, nella sezione «Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto», l’indicazione «la sezione sottostante va compilata solo se è intervenuta l’accettazione da parte del soggetto indicato».
Il fornitore ha quindi la facoltà di decidere di non accettare di applicare lo sconto in fattura.
È chiaro che questa procedura – sicuramente molto interessante per i contribuenti e per taluni loro potenziali fornitori, come ad esempio le “utilities”, che sono interessate ad attivare i propri servizi ad alto valore aggiunto presso privati e condomini (teleriscaldamento, pannelli solari, eccetera) e a fornire contestualmente ai clienti il necessario supporto finanziario – è invece contestata dagli artigiani, perché crea loro problemi finanziari visto che, a fronte di uno sconto praticato in fattura, pari alla metà o a due terzi della spesa, il recupero avviene in cinque anni.
Va però detto che il provvedimento non si occupa di stabilire specifici criteri di determinazione dei prezzi, per cui – a meno che il fornitore decida scientemente di perdere la vendita – i prezzi applicati potranno tener conto della componente finanziaria generata dall’incasso dilazionato nel tempo (costo del finanziamento).
Non va dimenticato, peraltro, che ciascun fornitore ha a sua volta la possibilità di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori.
Esercizio dell’opzione
Il provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione debba essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, in alternativa:
● utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate (FiscOnline);
● presentando agli uffici dell’agenzia delle Entrate l’apposito modulo, approvato in allegato al provvedimento stesso;
● trasmettendo il modulo di cui al punto precedente all’Ade, tramite Pec.
Il modello e le relative istruzioni, richiedono l’indicazione di alcune specifiche informazioni:
● la tipologia di intervento effettuato, da effettuarsi tramite la barratura di una sola tra le 16 caselle presenti;
● l’importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge);
● l’importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante);
● l’anno di sostenimento della spesa;
● i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento;
● i dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto
● la cessione del credito a Istituti di credito e intermediari finanziari, che può essere effettuata esclusivamente dai soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadevano nella “No tax area”, ossia si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir.
Al modello va allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, il documento di identità del rappresentante o tutore firmatario.
Le comunicazioni di cui ai punti 1.2 (articolo 14, Dl 63/2013) e 5.3 (articolo 16, Dl 63/2013) del provvedimento potranno essere effettuate a decorrere dal 16/10/2019.
Adeguamenti necessari per i software gestionali
Le novità contenute nel provvedimento hanno sicuramente diversi impatti sui software gestionali, che dovranno essere opportunamente adeguati.
Per maggior chiarezza, è opportuno distinguere gli adeguamenti che saranno necessari per i software che prendono a riferimento il contribuente, da quelli che invece dovranno essere apportati sui software in uso ai fornitori.
Lato contribuente, i software gestionali che si occuperanno della gestione della modulistica per questo specifico adempimento saranno, di regola, esclusivamente quelli preposti alla compilazione dei modelli da parte degli intermediari fiscali.
Inoltre dovranno altresì essere adeguati i software di gestione dei modelli 730 e Redditi, in relazione alla compilazione dei quadri E/P degli oneri, per i quali occorrerà capire se vi sarà o meno la necessità di indicare l’avvenuta opzione, dovendosi altresì prestare attenzione al fatto che una spesa già agevolata non venga indicata nuovamente nel modello di dichiarazione, eventualmente precompilato.
Lato fornitore, invece, gli adeguamenti dei software interesseranno diverse aree che, senza necessariamente pretendere di essere esaustivi, riguarderanno:
● l’emissione della fattura, che dovrà evidenziare lo sconto applicato, pari alla detrazione. Sul punto, qualora l’agenzia delle Entrate dovesse fornire indicazioni specifiche, occorrerà valutare, se necessario, la possibilità di effettuare specifici adeguamenti delle funzionalità attualmente in uso. In caso contrario si utilizzeranno le attuali modalità di applicazione dello sconto, che potrà essere inserito a livello di corpo (rigo) oppure a livello di riepilogo, modalità che necessiteranno comunque di specifica documentazione operativa;
● la gestione, all’interno delle procedure di elaborazione del modello F24, del credito compensabile rateizzato in 5 anni, con l’ulteriore complicazione di dover spostare in avanti la quota parte del credito che non è stato possibile utilizzare nel singolo esercizio.
Non ultima la necessità, già manifestata da alcuni fornitori che operano nei settori interessati dagli investimenti agevolabili, di poter automatizzare l’intero processo e di poter eventualmente assistere i propri clienti nella compilazione del modello «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari» per loro conto, eventualmente con l’ausilio del proprio intermediario fiscale.