Novità operative che meritano la giusta attenzione quelle che hanno recentemente interessato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1056 e 1058, della legge n. 178/2020), ossia quelli inerenti il piano Transizione 4.0, nel caso i beni siano entrati in funzione nel corso del 2021, ma siano stati interconnessi successivamente nel 2022.
I chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha infatti recentemente pubblicato sul proprio sito internet, all’indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/faq-redditi-persone-fisiche-2022-intermediari una Faq (si veda il precedente articolo «In Redditi il bonus investimenti anticipa la maggiorazione 4.0») con la quale, probabilmente un po’ tardivamente, ha chiarito:
• quale codice tributo occorre utilizzare prima e dopo l’interconnessione, stante che la risoluzione 3/E/2021 aveva fornito indicazioni generiche, lasciando intendere l’utilizzo del codice tributo 6035 per il periodo ante-interconnessione e del codice tributo 6036 a partire dal momento dell’interconnessione;
• come va compilato il quadro RU dei modelli Redditi, in virtù del fatto che le istruzioni dei modelli Redditi risultavano effettivamente deficitarie in proposito.
Chiarimenti i cui effetti ricadono anche sulle software house associate ad AssoSoftware che, avendo predisposto le proprie procedure in ossequio alle indicazioni desumibili dalla citata risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021, si trovano spiazzate e dovranno valutare eventuali adeguamenti. Per maggior chiarezza riportiamo alcuni passaggi della citata Faq, commentandoli in calce, in riferimento agli effetti sui software gestionali.
Le conseguenze per il modello Redditi 2022
Il chiarimento (prima parte): «Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello Redditi 2022 indicando (già da subito, ndr) nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0.… omissis …Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto.Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10% del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo.Quindi, nel rigo RU12 del modello Redditi 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello Redditi 2023».
Ebbene, qualora la compilazione del quadro RU sia stata effettuata in riferimento al codice credito L3 relativo ai beni con agevolazione ordinaria, la dichiarazione dovrà essere modificata, prima della sua trasmissione, utilizzando il codice credito 2L, relativo ai beni agevolabili Transizione 4.0.
In relazione alle modalità con cui effettuare tale operazione occorrerà verificare con la propria software house. Infatti, nel caso in cui il quadro RU sia a compilazione manuale è probabile che le modifiche risultino totalmente a carico dell’operatore. Nel caso, invece, il quadro RU acquisica i dati dall’apposita gestione dei crediti d’imposta ovvero dall’applicativo “Cespiti”, è possibile che la software house possa fornire indicazioni diverse.
Per chi ha compensato con l’F24
Il chiarimento (seconda parte): «Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare (già da subito, ndr) il codice tributo 6936 …omissis…, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata».
In questo caso, qualora le procedure compilassero in automatico le deleghe F24, dovranno ora utilizzare solo il codice tributo 6936, differenziando però opportunamente la compilazione del campo “anno di riferimento” in relazione al periodo ante e post interconnessione.
Il chiarimento (terza parte): «Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite Civis oppure direttamente agli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni».
AssoSoftware, a tal proposito, ha contribuito a far sì che eventuali comportamenti difformi nel modello F24 non fossero sanzionati, ma sanabili con la semplice comunicazione all’agenzia delle Entrate.
I software gestionali potrebbero essere d’aiuto, in questa circostanza, limitatamente all’individuazione delle situazioni da sanare e alla quantificazione degli importi per i quali richiedere all’Agenzia lo “spostamento” dal tributo «6935» al «6936». Anche in questo caso, il consiglio è quello di consultare la propria software house per ogni necessità specifica.