fisco 28 09 21

di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

 

Con la circolare 9/E/2021, l’agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in relazione al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio 2021). Vediamo nel dettaglio.

 

• Nel caso di interconnessione, il conteggio del numero di annualità di fruizione del credito d’imposta spettante riparte dall’anno in cui l’interconnessione avviene.

• Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione pur senza essere stato ancora interconnesso, è possibile, in alternativa, godere da subito del credito d’imposta «in misura ridotta» (fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione) e poi del maggior credito da interconnessione negli anni successivi, oppure attendere il momento dell’interconnessione per fruire direttamente del credito di imposta «in misura piena».

• Stante l’esistenza del meccanismo del recapture, che si applica nel caso in cui i beni agevolati siano ceduti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione ( «periodo di sorveglianza»), tale meccanismo non si applica in caso di furto del bene, mentre si applica nel caso di mancato riscatto del contratto di leasing con cui era stato effettuato l’investimento agevolato.

Circa il primo punto, la questione della prosecuzione del conteggio delle rate in caso di interconnessione, ovvero della inizializzazione di tale conteggio, è sempre stata piuttosto controversa, per cui giunge sicuramente gradita l’interpretazione ufficiale fornita dall’agenzia delle Entrate.

 

In relazione al secondo punto, stante le funzionalità già disponibili all’interno dei software gestionali, che già ora permettono di fruire del credito d’imposta «in misura ridotta» fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione e di fruire del maggior contributo (per differenza) nelle annualità successive, non tutte le procedure, invece, permettono di effettuare l’interconnessione senza aver precedentemente fruito del beneficio «in misura ridotta».

Sul punto le software house dovranno valutare eventuali implementazioni, sulle base delle richieste che perverranno dai propri clienti, stante che la scelta di non fruire del credito d’imposta in misura ridotta sembra non presentare particolari vantaggi per il contribuente.

Per quanto riguarda il terzo punto, riguardante l’obbligo di applicazione del meccanismo del recapture, previsto dal comma 1060, la circolare ha chiarito che esso non si applica in caso di furto del bene, mentre si applica nel caso di mancato riscatto del contratto di leasing con cui era stato effettuato l’investimento agevolato.

Ricordiamo che il meccanismo prevede che, nel caso in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione («periodo di sorveglianza») il credito d’imposta sia corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

In particolare, per quanto riguarda i leasing, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione solo qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back. Ricordiamo che i software gestionali prodotti dalle software house associate ad AssoSoftware permettono una gestione completa del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi.

Tale gestione è quindi disponibile negli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili e dei leasing, negli applicativi di gestione della delega F24 e della contabilità in relazione alla contabilizzazione dei crediti d’imposta e degli eventuali risconti del contributo ai fini della determinazione corretta della sua competenza.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia con la sua circolare hanno permesso alle software house di consolidare le scelte interpretative a suo tempo fatte, garantendo prodotti completi e di alta qualità.