di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Finalmente chiariti tutti i dubbi sulla ventilazione dei corrispettivi, in presenza di cessioni di beni Covid-19, effettuate in esenzione di imposta ad aliquota zero.
Di conseguenza occorre intervenire lato software, per tenerne conto nella prossima dichiarazione annuale Iva. La circolare 26/E/2020 ha infatti approfondito le disposizioni contenute nell’articolo 124 del Dl 34/2020 che ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, a partire dal 19 maggio 2020, le cessioni dei beni elencati dal comma 1 dell’articolo 124, effettuate dal 1° gennaio 2021, saranno soggette all’aliquota Iva del 5 per cento.
Per il solo 2020, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il successivo comma 2 prevede per il cedente il riconoscimento di un regime di esenzione Iva particolare, da applicare a tali cessioni, che non pregiudica il diritto alla detrazione.
L’applicazione di tale regime di esenzione comporta la necessità, per il solo periodo transitorio dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, che qualora il cedente applichi il meccanismo della ventilazione, egli debba “espungere”, dal totale globale dei corrispettivi emessi, la quota degli stessi che è riconducibile alle cessioni dei beni sulle quali non è stata applicata l’Iva.
In alternativa, laddove non sia noto l’ammontare dei corrispettivi periodici riferibile ai beni Covid-19, l’importo da sottrarre dal totale dei corrispettivi prima di procedere con la determinazione dell’imposta a debito, va calcolato in proporzione alla percentuale degli acquisti relativi ai medesimi beni.
Quindi, dal punto di vista del calcolo le soluzioni possibili sono due:
1)ventilare con le regole finora utilizzate i soli corrispettivi imponibili, “espungendo” dagli sessi la quota parte delle cessioni relative a beni Covid-19;
2)ventilare, con un nuovo meccanismo che comprenda anche gli acquisti ad aliquota zero relativi ai beni Covid-19, l’intero importo dei corrispettivi emessi, senza dover “espungere” nulla.
Per chiarire meglio, riprendiamo l’esempio proposto dalla circolare, che proviamo a esplodere in base alle soluzioni 1) e 2) di cui sopra.
Si ipotizzi un ammontare di corrispettivi emessi, al lordo dell’Iva, di 10mila euro, a fronte di un totale di acquisti al lordo dell’Iva di 5mila euro, di cui:
•2mila euro con aliquota del 4 per cento;
•2mila euro con aliquota del 22 per cento.
•1mila euro in esenzione in base all’articolo 124 comma 1.
Nel caso 1 l’operatore è già a conoscenza che l’ammontare dei corrispettivi relativi a cessioni in esenzione di beni Covid-19 è di 2mila euro. Quindi effettua una normale ventilazione sui corrispettivi per 8mila euro, prendendo a riferimento, come si fa di regola, i soli acquisti imponibili (per un totale di 4mila euro), che sono di 2mila euro con aliquota del 4% (50%) e di 2mila euro con aliquota del 22% (ulteriore 50%).
Pertanto avremo:
•8mila * 50% = 4mila, scorporando l’Iva al 4% avremo 153,85 euro;
•8mila * 50% = 4mila, scorporando l’Iva al 22% avremo 721,31 euro.
L’Iva a debito sarà pari a 875,16 euro.
Nel caso 2 l’operatore non è a conoscenza dell’ammontare dei corrispettivi relativi a cessioni in esenzione di beni Covid-19. Quindi effettua una ventilazione “speciale” sui corrispettivi per 10mila euro, prendendo a riferimento non solo gli acquisti imponibili, ma anche gli acquisti esenti relativi a beni Covid-19 (per un totale di 5mila euro). Quindi 2mila euro con aliquota del 4% (40%), 2mila euro con aliquota del 22% (40%) e 1mila euro esenti (20%).
Pertanto avremo:
•10mila * 40% = 4mila, scorporando l’Iva al 4% avremo 153,85 euro;
•10mila * 40% = 4mila, scorporando l’Iva al 22% avremo 721,31 euro;
•10mila * 20% = 2mila, con Iva a 0% avremo 0,00 euro.
L’Iva a debito sarà anche in questo caso pari a 875,16 euro.
Dunque, anche lato software si potrà utilizzare uno dei due seguenti metodi:
•“espungere” dai corrispettivi da ventilare l’Iva relativa alla cessione di beni Covid-19 (eventualmente calcolandola preventivamente in proporzione agli acquisti);
•ventilare i corrispettivi comprensivi delle cessioni di beni Covid-19, prendendo in considerazione nel calcolo anche gli acquisti di beni Covid-19.
Le due soluzioni portano a risultati equivalenti. Sarà quindi compito degli analisti delle software house scegliere l’algoritmo più efficace da realizzare, stante che molte software house, rimaste in attesa di un pronunciamento dell’agenzia delle Entrate, non sono ancora intervenute.
Ancora due considerazioni, a nostro avviso piuttosto importanti. La prima riguarda l’opportunità di eseguire questo calcolo solo a conguaglio in dichiarazione annuale Iva, per evitare che modifiche ai programmi possano creare problemi nel caso fosse necessario rieseguire le liquidazioni dei periodi da maggio a dicembre, porterebbero a un risultato senz’altro diverso da quello ottenuto a suo tempo e certificato con le Lipe.
La seconda riguarda i due esempi di cui sopra. La circolare 26/E, per semplicità divulgativa, esemplifica il calcolo della ventilazione usando, nel fare proporzioni, l’ammontare degli imponibili. Ciò in realtà non è corretto, perché la ventilazione va fatta prendendo a riferimento l’importo complessivo di imponibile più Iva. Si tratta di un peccato veniale, di cui però i software non dovranno tener conto.