Fisco 16 10 18

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

L’ordinanza 22959/2018 della Cassazione del 26 settembre scorso (clicca qui per consultarla ) ha riproposto l’annosa questione di come vadano trattate le operazioni di acquisto dei beni in locazione finanziaria, ai fini della determinazione dell’importo dell’Iva rimborsabile. Con effetti che comporteranno quasi sicuramente la necessità, con la prossima dichiarazione annuale Iva, di adeguare i calcoli che vengono effettuati dai software proprio per determinare in modo automatico l’importo dell’Iva rimborsabile.

 

Due sono sostanzialmente le ipotesi previste dall’articolo 30, comma 3, del Dpr 633/1972, per le quali – qualora l’eccedenza detraibile sia di importo superiore a 2.582,28 euro – è necessario valutare con attenzione l’inclusione o meno dei beni strumentali acquisiti in leasing:
•la prima e più rilevante, prevista dalla lettera c), si verifica quando l’eccedenza di imposta é relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;
•la seconda, prevista dalla lettera a), si verifica quando il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

In entrambi i casi – seppur con effetti diversi – va a incidere l’ordinanza della Suprema corte che -basandosi sulla valutazione della «funzione economica del leasing», che conferisce a chi utilizza il bene stesso la sua disponibilità, con relativa assunzione dei rischi connessi del tutto equiparabili a quelli del proprietario – afferma che al contribuente che ha acquisito un bene in locazione finanziaria, è comunque consentito l’accesso alla procedura di rimborso Iva.

Più precisamente viene chiarito che le disposizioni comunitarie in materia di Iva (articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/Ce) stabiliscono che per poter considerare un bene strumentale come rilevante ai fini Iva, non è essenziale la disponibilità giuridica del bene, ma è sufficiente che vi sia il potere di disporre del bene come proprietario.
In altre parole, affinché si possa manifestare il potere di disporre del bene come proprietario, non occorre attendere il momento del riscatto, ma è sufficiente che vi siano stati il pagamento del canone iniziale, il trasferimento dei rischi e dei benefici, e sussista la circostanza che l’opzione di acquisto finale risulti l’unica scelta economicamente razionale che potrà essere fatta dal locatario alla scadenza del contratto. Il che, ai fini Iva, porta a una completa assimilazione tra l’acquisto del bene e l’acquisizione del bene stesso attraverso un contratto di leasing.

Rimborso richiesto in base all’articolo 30, comma 3, lettera c)
Le istruzioni della dichiarazione annuale Iva 2018, relativamente al rigo VX4, campo 3, prevedono l’indicazione del «Codice 4 – Articolo 30, comma 3, lettera c), acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche» qualora il contribuente richieda il rimborso limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, e di beni e servizi per studi e ricerche. Le citate istruzioni precisano altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l’acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (circolare 2/1990 e risoluzione 392/2007).

A fronte delle novità contenute nell’ordinanza della Suprema corte – qualora l’agenzia delle Entrate dovesse accogliere la tesi interpretativa contenuta nella suddetta ordinanza – dovrà essere operato un adeguamento delle istruzioni della dichiarazione annuale Iva 2019 del prossimo anno con l’aggiunta, all’ipotesi di acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto, della nuova ipotesi di acquisizione operata in esecuzione di contratti di locazione finanziaria.

Rimborso richiesto in base all’articolo 30, comma 3, lettera a)
Più complesso è comprendere se l’ordinanza possa avere effetti o meno sulle condizioni che determinano il rimborso sulla base del calcolo dell’aliquota media.

La legge Iva prevede che il contribuente possa chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile quando questi esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Le istruzioni della dichiarazione annuale Iva 2018, relativamente al rigo VX4 campo 3, prevedono l’indicazione del «Codice 2 – Articolo 30, comma 3, lettera a), aliquota media» qualora si effettuino esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sulle operazioni passive relative ad acquisti e importazioni.

Relativamente alle operazioni passive da considerare, queste sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta.

Inoltre, per quanto riguarda le operazioni passive:
•devono essere esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili;
•tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali;
•può essere computata, da parte dell’utilizzatore, l’imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria di beni ammortizzabili (circolare 25 del 19 giugno 2012).

L’esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili, ma non dei canoni di locazione finanziaria di beni ammortizzabili, dal calcolo dell’aliquota media, lascia aperto un ventaglio di possibili prese di posizione da parte dell’agenzia delle Entrate a fronte dell’assimilazione delle due fattispecie indicata nell’ordinanza della Suprema corte. Difficile al momento fare ipotesi interpretative, probabilmente converrà attendere le istruzioni della dichiarazione annuale Iva 2019 del prossimo anno e verificare se ci saranno o meno delle novità.

L’adeguamento dei gestionali
Le novità introdotte dall’ordinanza, pur non avendo sicuramente effetti dirompenti, comporteranno in ogni caso la necessità di un adeguamento puntuale dei software gestionali. Come AssoSoftware -grazie alla costante attività di aggiornamento svolta dal nostro comitato tecnico – cerchiamo di segnalare costantemente alle aziende associate tutte le novità che possono avere impatto sulle procedure gestionali, affinché riescano a fornire ai propri clienti prodotti sempre aggiornati e di qualità.