di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
In uno dei nostri precedenti appuntamenti (si veda l’) avevamo iniziato ad affrontare il tema della sospensione degli ammortamenti, prevista dall’, commi da 7-bis a 7-quinquies, del Dl 104/2020, fornendo alcune indicazioni circa le possibili soluzioni operative che si sarebbero potute adottare utilizzando il proprio software gestionale.
Sono passati alcuni mesi nel corso dei quali, da una parte l’agenzia delle Entrate (Telefisco 2021) e dall’altra Assonime (circolare 2/2021) hanno fornito alcune utili indicazioni di tipo interpretativo, per cui oggi è possibile avere un quadro della situazione ancora più chiaro.
Va ancora segnalato – tra le più recenti novità – che AssoSoftware, in data 10 febbraio 2021, ha formulato all’Oic (fondazione Organismo italiano contabilità) un’ulteriore proposta di semplificazione, che prevede la possibilità alternativa di determinare le quote di ammortamento degli anni successivi al 2020, applicando l’aliquota di ammortamento al costo storico del bene, fino ad esaurimento della vita utile dello stesso, in modo tale che il metodo di calcolo delle quote di ammortamento non venga modificato. Ciò a beneficio degli operatori che utilizzano software gestionali che – pur gestendo il “doppio binario” – effettuano il calcolo civilistico mediante l’applicazione dell’aliquota ministeriale di ammortamento, in luogo del calcolo “puro a giorni”, basato sulla vita residua stimata del bene.
Ritornando alla citata norma sulla sospensione degli ammortamenti, ricordiamo che essa prevede che i soggetti in contabilità ordinaria che applicano le norme bilancistiche nazionali – o meglio, che non applicano i princìpi contabili internazionali – possano non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 13 ottobre 2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari).
Tuttavia, la deduzione di tale quota di ammortamento dovrà comunque essere effettuata nell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Tale deduzione extracontabile potrà essere effettuata anche ai fini Irap.
In concreto, occorrerà effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei Redditi (e Irap) nell’esercizio 2020 e in aumento nei successivi – in corrispondenza dell’allungamento del processo di ammortamento civilistico di ciascun bene – pari alla differenza temporanea tra ammortamenti fiscali e civilistici che si è venuta a creare e che va riassorbita.
Il che comporta anche, nei casi in cui lo si riterrà opportuno, la necessità di effettuare un appostamento di imposte differite il primo anno e il riassobimento delle stesse nel momento in cui si provvederà all’imputazione a conto economico della quota sospesa.
In questo caso, come fa notare Assonime, il beneficio bilancistico derivante dal mancato stanziamento delle quote, sarà in parte stemperato dalla necessità di appostare le correlate imposte differite (costo).
In questo contesto l’agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2021, ha chiarito molti dei dubbi prendendo ad esempio un bene, del valore di 10mila euro, acquistato nel 2019, con vita utile di 5 anni e aliquota di ammortamento fiscale del 20% (piena il primo anno), per il quale:
• senza l’applicazione della sospensione, l’ammortamento civilistico sarà di 2.000 euro negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
• con l’applicazione della sospensione nel 2020, l’ammortamento civilistico sarà di 2.000 euro negli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, essendosi allungato di un anno il periodo di ammortamento.
Nell’ultimo caso avremo ancora:
• nel 2020 una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella Irap), con eventuale appostamento di imposte differite;
• nel 2024 una variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella Irap), con il riassorbimento delle corrispondenti imposte differite eventualmente appostate.
Applicazione pratica con i software gestionali
Dal punto di vista software, gli applicativi Cespiti possono essere classificati in due categorie:
• quelli che gestiscono il doppio binario civilistico-fiscale (a giorni o a percentuale);
• quelli che gestiscono il solo ammortamento fiscale.
I primi, consentiranno di svincolare la deducibilità delle quote dall’imputazione al conto economico. Tali software, che sono in uso prevalentemente presso gli studi professionali, sono in molti casi in grado anche di rendere automatica la compilazione delle variazioni fiscali in dichiarazione dei redditi e di gestire le scritture delle imposte differite e anticipate.
I secondi, non essendo in grado di separare i due percorsi di ammortamento e di deduzione delle quote, si limiteranno a calcolare le quote fiscali per tutte le annualità, indipendentemente dall’imputazione delle stesse a conto economico.
Tuttavia, in considerazione del fatto che il registro dei beni ammortizzabili è un registro di tipo fiscale, che deve essere tenuto in base all’articolo 16 del Dpr 600/1973, il fatto che in esso, per il 2020, non sia distintamente evidenziata, a fianco della quota fiscale dedotta, anche la quota civilistica non imputata a conto a conto economico, non rappresenta sicuramente un problema.
L’importante, ai fini civilistici, sarà annotare correttamente sul libro giornale la quota sospesa solo nel 2024, mentre per il 2020 sul libro giornale non dovrà essere annotata alcuna quota.
Per quanto riguarda le imprese in contabilità semplificata, non essendo la sospensione degli ammortamenti significativa ai fini fiscali, nulla cambia rispetto al passato e il riporto delle quote fiscali sul registro dei beni ammortizzabili dovrà continuare a coincidere con quanto indicato nel quadro RG della dichiarazione dei Redditi.
Le software house in queste settimane stanno fornendo ai propri clienti le necessarie indicazioni circa l’utilizzo delle procedure nelle varie situazioni