Per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna e in altre regioni limitrofe, il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 23 maggio 2023, il Dl 61/2023 che all’articolo 1 prevede – tra le altre cose – la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio 2023.
La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.
La ripresa dei versamenti è al momento prevista in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023, ma è chiaramente possibile – in fase di conversione del decreto legge – un’ulteriore ridefinizione di tale termine, così come la possibilità di attivazione di piani rateali di versamento.
Le opzioni a disposizione dei contribuenti potrebbero quindi diventare:
- quella di versare gli importi dovuti in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023;
- oppure quella di versare gli importi dovuti in rate di pari importo, senza interessi, con prima rata entro il 20 novembre 2023.
Nel caso in cui il contribuente optasse per la rateizzazione, nell’ipotesi che si seguissero le medesime regole utilizzate durante le sospensioni dell’emergenza Covid-19, la compilazione della delega F24 dovrà essere effettuata con le medesime modalità utilizzate per il versamento in un’unica soluzione – quindi senza indicazione del numero delle rate, indicando eventualmente solo «01/01» per i tributi che prevedono tale modalità di compilazione – dividendo semplicemente l’importo per il numero di rate.
Le sospensioni dei versamenti così come le nuove modalità di rateizzazione, comporteranno, in ogni caso, la necessità di adeguamento dei moduli di gestione del modello F24 integrati nei software gestionali, attività su cui le software house associate ad AssoSoftware saranno impegnate a partire dalle prossime settimane, per poter fornire ai propri clienti le necessarie funzionalità per attivare la sospensione e per poi poter riprendere i versamenti – in un’unica soluzione ovvero rateali – per la prima scadenza del 20 novembre 2023.
Gli adeguamenti dei software gestionali
Le funzionalità dei software gestionali che gestiscono le rateizzazioni “tradizionali” sono solitamente implementate all’interno dei moduli in cui si calcolano gli importi da versare.
Come, ad esempio, accade per le rateizzazioni dei modelli Redditi (senza o con maggiorazione), che seguono regole dedicate, oppure per la rateizzazione del debito dell’Iva annuale, che segue regole diverse a seconda che si versi autonomamente a partire dal 16/3 oppure si effettui il primo versamento in corrispondenza a quello della dichiarazione dei Redditi.
Altri software, invece, centralizzano l’intelligenza delle rateizzazioni all’interno del modulo della delega unica.
Ne consegue che le soluzioni predisposte dalle software house per gestire la specifica rateizzazione dell’emergenza alluvione Emilia-Romagna potranno essere alternativamente implementate:
- all’interno di ciascuno degli applicativi di area contabile, fiscale o paghe;
- direttamente nel modulo di compilazione della delega unica.
Qualunque delle soluzioni la software house decida di adottare, dovrà comunque predisporre funzioni specifiche per la consultazione delle rate, che consentano di esporre i tributi rateizzati e le relative rate/scadenze create. Con la dovuta attenzione alla necessità che si presenterà a seguire di compilare in modo automatico i quadri ST e SV del modello 770/2024 e dei successivi.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai controlli sulle funzioni di cancellazione delle rate, laddove dovrà sempre essere impedita la cancellazione delle rate una volta avviata la rateizzazione, o per lo meno segnalata l’eventuale assenza di una rata cancellata dall’operatore, così come il mancato versamento di una rata, nonché l’eventuale compensazione non effettuata in relazione a deleghe non versate. In quest’ultimo caso il credito inserito in una delega non versata dovrà essere nuovamente ripristinato e reinserito tra i crediti nuovamente utilizzabili.
Tutte problematiche ben conosciute, ma molto delicate, che occorre quindi contemplare in sede di analisi nello sviluppo delle nuove funzionalità.